Testo dell'articoloVigente
Art. 59 Cont. Trib. – Rimessione alla commissione provinciale
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato; c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; d) quando riconosce che il collegio della corte di giustizia tributaria di primo grado non era legittimamente composto; e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado, nei successivi trenta giorni, trasmette d’ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 59 disciplina i casi in cui la corte di secondo grado deve rimettere la causa al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio.
Contenuto della disposizione
La rimessione è disposta nei casi tassativi: difetto di contraddittorio, nullità della notificazione, mancata partecipazione di parte essenziale, riforma di sentenza dichiarativa di inammissibilità. La corte di appello rinvia alla corte di primo grado per la trattazione del merito.
Ratio e inquadramento sistematico
La norma assicura il doppio grado di merito quando il primo grado non si è concretamente svolto per vizi processuali, evitando la perdita di una fase di giudizio.
Profili operativi e casi tipici
Il difensore individua nei motivi d'appello i casi di rimessione: contraddittorio non integrato, notifica nulla, errato dispositivo di inammissibilità. La sentenza di rimessione è impugnabile in Cassazione solo per vizi propri.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Quando il giudice d'appello rimette al primo grado?
Nei casi tassativi: difetto di contraddittorio, nullità della notificazione, mancata partecipazione di parte essenziale, riforma di inammissibilità.
Cosa succede dopo la rimessione?
Il processo prosegue davanti alla corte di primo grado per la trattazione del merito, con riassunzione.
La sentenza di rimessione è impugnabile?
Solo per vizi propri (violazione delle regole sulla rimessione) in Cassazione.