Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 41 Cont. Trib. – Provvedimenti sulla sospensione e sull’interruzione del processo
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. La sospensione è disposta e l’interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.
2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 28.
Stesso numero, altri codici
- Art. 41 Codice Civile: Responsabilità dei componenti
- Articolo 41 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 41 Codice del Consumo: Tasso annuo effettivo globale e pubblicità
- Articolo 41 Codice della Strada: Segnali luminosi
- Articolo 41 Codice di Procedura Civile: Regolamento di giurisdizione
- Articolo 41 Codice di Procedura Penale: Decisione sulla dichiarazione di ricusazione
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.