Testo dell'articoloVigente
Art. 40 Cont. Trib. – Interruzione del processo
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall’ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o sospensione dall’albo o dall’elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell’art. 12.
2. L’interruzione si ha al momento dell’evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l’interruzione si ha al momento in cui l’evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l’evento si riferisce.
3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l’ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.
4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell’evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 .
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 40 disciplina l'interruzione del processo tributario per eventi che incidono sulla capacità o sulla rappresentanza delle parti o sui difensori costituiti.
Contenuto della disposizione
Il processo è interrotto in caso di morte, perdita di capacità o cessazione del difensore costituito. L'interruzione opera automaticamente per i fatti riguardanti il difensore; per le parti occorre dichiarazione in udienza o notifica.
Ratio e inquadramento sistematico
La norma tutela il contraddittorio in presenza di sopravvenienze che incidono sulla regolarità della rappresentanza processuale, evitando decisioni rese verso soggetti privi di tutela tecnica.
Profili operativi e casi tipici
Il difensore comunica tempestivamente eventi interruttivi (morte del cliente, revoca, sospensione dell'albo). La parte interessata deve riassumere entro 6 mesi, pena estinzione. Eredi del de cuius si costituiscono con apposito atto.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Quando si interrompe il processo tributario?
Per morte, perdita di capacità o cessazione del difensore costituito; per analoghi eventi che incidono sulla parte.
Come si riassume il processo interrotto?
Con ricorso depositato dalla parte interessata entro 6 mesi dalla conoscenza dell'evento interruttivo, pena estinzione.
Gli eredi del contribuente devono costituirsi?
Sì, gli eredi devono costituirsi con apposito atto entro il termine di riassunzione, indicando il nuovo difensore.