Testo dell'articoloVigente
Art. 36 Cont. Trib. – Contenuto della sentenza
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.
2. La sentenza deve contenere: 1) l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono; 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; 3) le richieste delle parti; 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell’atto; 5) il dispositivo.
3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall’estensore.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 36 detta i requisiti di contenuto della sentenza tributaria, presidio del diritto di difesa e della motivazione obbligatoria ex art. 111 Cost.
Contenuto della disposizione
La sentenza contiene: indicazione del collegio e delle parti, oggetto della domanda, motivi della decisione (sintetica esposizione di fatto e di diritto), dispositivo, firma del presidente e del relatore. La motivazione carente o apparente è causa di nullità.
Ratio e inquadramento sistematico
La motivazione obbligatoria attua il controllo democratico sulla giurisdizione e consente alle parti di valutare l'opportunità del gravame, rappresentando il presidio fondamentale del giusto processo.
Profili operativi e casi tipici
Il difensore impugna sentenze con motivazione carente, apparente o contraddittoria con motivo specifico ex art. 360 n. 4 c.p.c. richiamato per il giudizio tributario. La motivazione per relationem è ammessa solo se il provvedimento richiamato è allegato o noto alle parti.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Cosa deve contenere la sentenza tributaria?
Indicazione delle parti, oggetto, motivi di fatto e di diritto, dispositivo, firma di presidente e relatore.
La motivazione carente è impugnabile?
Sì, costituisce nullità sostanziale impugnabile in appello e in cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c.
È valida la motivazione per relationem?
Sì, ma solo se il provvedimento richiamato è allegato, noto alle parti o agevolmente identificabile.