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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 159 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Conferimento e revoca dell’incarico)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della società di revisione legale, la società che deve conferire l’incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell’affidamento dell’incarico. ))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .
Vedi anche
→TUF art. 158 - Art. 158 TUF - Proposte di aumento di capitale→TUF art. 165-ter - Art. 165 ter TUF - (Ambito di applicazione)→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 160 TUF – Articolo abrogato→Art. 157 TUF – Effetti dei giudizi sui bilanci→Art. 161 TUF – Articolo abrogato→Art. 156 TUF – Relazioni di revisione→Art. 162 TUF – Articolo abrogato→Art. 155 TUF – Attività di revisione contabile→Art. 163 TUF – Articolo abrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 159 del Testo unico della finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e' oggi una disposizione largamente svuotata: dei suoi originari otto commi, i commi da 2 a 8 sono stati abrogati dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che ha riformato organicamente la materia della revisione legale dei conti. Resta in vigore il solo comma 1, il quale impone alla societa' che deve conferire l'incarico di revisione, in caso di mancata nomina del revisore legale o della societa' di revisione, di informare tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico.
La riforma del 2010 e lo svuotamento della norma
Per comprendere l'attuale fisionomia dell'art. 159 occorre richiamare il contesto della sua revisione. Il D.Lgs. n. 39 del 2010, in attuazione della direttiva europea sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati, ha riorganizzato l'intera disciplina della materia, trasferendo in un corpus dedicato le regole su conferimento, durata, revoca e dimissioni dell'incarico di revisione. Le previsioni un tempo contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 159 sono così confluite nella nuova normativa, lasciando in vita nel TUF soltanto la regola di raccordo del comma 1. L'interprete deve quindi guardarsi dal commentare le parti abrogate come se fossero ancora operanti.
Il contenuto del comma vigente: l'obbligo informativo verso la Consob
La regola superstite ha una funzione precisa di vigilanza. Quando la societa' tenuta a conferire l'incarico di revisione non procede alla nomina, si crea una situazione anomala: l'ente resterebbe privo del controllo contabile esterno, con potenziale pregiudizio per la trasparenza e per la tutela del mercato. Il comma 1 dell'art. 159 reagisce a questa eventualita' imponendo un obbligo di comunicazione tempestiva alla Consob, accompagnato dall'esposizione delle cause del ritardo. La Consob, ricevuta l'informazione, e' posta in condizione di intervenire a presidio della continuita' del controllo.
La ratio: continuita' del controllo contabile
La disposizione tutela un interesse di sistema: la continuita' e l'effettivita' della revisione legale sugli enti vigilati. La revisione e' uno dei pilastri della affidabilita' dell'informazione finanziaria; la sua interruzione, anche temporanea, mina la fiducia del mercato. Imponendo l'immediata segnalazione del mancato conferimento dell'incarico, la norma consente all'autorita' di vigilanza di attivarsi prima che il vuoto di controllo produca conseguenze. L'obbligo informativo e', in questo senso, uno strumento di allerta precoce.
Il coordinamento con il D.Lgs. 39/2010
La lettura dell'art. 159 va oggi necessariamente integrata con il D.Lgs. n. 39 del 2010, che disciplina il conferimento dell'incarico, la sua durata, i casi e le procedure di revoca e dimissioni, nonche' il ruolo dell'autorita' di vigilanza. Il comma 1 del TUF e quella normativa speciale operano in modo complementare: il primo presidia il momento patologico della mancata nomina attraverso l'obbligo di segnalazione, la seconda detta la disciplina sostanziale del rapporto di revisione. Trascurare questo coordinamento porterebbe a una ricostruzione incompleta della materia.
Profili di responsabilita'
L'omissione o il ritardo nella comunicazione alla Consob non sono privi di conseguenze. Gli organi sociali tenuti all'adempimento rispondono, secondo le regole generali, della violazione dell'obbligo informativo, che si inserisce nel più ampio sistema di vigilanza sugli emittenti e sugli enti di interesse pubblico. La tempestivita' richiesta dalla norma non e' una formula di stile: e' la condizione perché l'allerta verso l'autorita' di vigilanza assolva la sua funzione preventiva.
Indicazioni operative
Per il professionista, l'art. 159 impone due cautele. La prima e' di natura sistematica: ricordare che la norma e' ridotta al solo comma 1, mentre la disciplina sostanziale della revisione legale risiede nel D.Lgs. n. 39 del 2010. La seconda e' operativa: in caso di mancata nomina del revisore, attivare senza indugio la comunicazione alla Consob, documentando le cause del ritardo. Il rispetto di questo adempimento previene contestazioni e contribuisce a salvaguardare la continuita' del controllo contabile.
La revisione legale come presidio del mercato
Il comma superstite dell'art. 159 va inquadrato nella funzione di sistema che la revisione legale svolge. Negli enti di interesse pubblico, la revisione esterna garantisce che i bilanci rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Questa garanzia e' un bene collettivo: investitori, creditori e mercato fondano le proprie decisioni sull'affidabilita' dell'informazione contabile certificata. L'obbligo di segnalare alla Consob la mancata nomina del revisore si comprende solo alla luce di questa funzione: ogni interruzione del controllo contabile e' una potenziale falla nel sistema di tutela del mercato, e la tempestiva informazione all'autorita' e' lo strumento per intervenire prima che la falla produca danni.
Il ruolo della Consob e la continuita' del controllo
La comunicazione imposta dal comma 1 attribuisce alla Consob un ruolo di garante della continuita' del controllo contabile. Ricevuta l'informazione sul mancato conferimento dell'incarico e sulle relative cause, l'autorita' di vigilanza e' posta in condizione di valutare la situazione e di attivare i propri poteri a tutela del mercato. La norma si inserisce così nel più ampio quadro dei rapporti tra enti vigilati e autorita' di vigilanza, improntati a obblighi di trasparenza e di tempestiva informazione. La segnalazione non e' un mero adempimento formale, ma un tassello del sistema di controlli che presidia l'integrita' dell'informazione finanziaria.
Lettura aggiornata e rischi della normativa stratificata
Il caso dell'art. 159 e' emblematico dei rischi connessi alla stratificazione normativa. Una disposizione originariamente articolata in più commi e' stata progressivamente svuotata, fino a residuare nel solo comma 1. Chi consulti fonti non aggiornate può essere indotto a ritenere ancora operanti previsioni da tempo abrogate, con conseguenze potenzialmente gravi sulla correttezza del parere o dell'atto. La cautela metodologica impone percio' di verificare sempre la versione vigente della norma e di ricostruire i rapporti tra il testo unico e la normativa speciale sopravvenuta. Nel caso della revisione legale, questo significa leggere il comma 1 dell'art. 159 come tassello residuo di un sistema la cui disciplina sostanziale risiede ormai nel decreto di riforma del 2010.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento Emittenti Consob
Il Regolamento Emittenti Consob disciplina in dettaglio le modalità di conferimento e revoca dell'incarico di revisione legale ai sensi dell'art. 159 TUF, stabilendo i termini per il deposito delle delibere assembleari e la trasmissione della documentazione a Consob. In caso di revoca per giusta causa, l'organo di controllo deve formulare una proposta motivata che viene trasmessa a Consob entro quindici giorni, con successivo termine di venti giorni per l'eventuale divieto di esecuzione.
Domande frequenti
L'art. 159 TUF e' ancora in vigore?
Solo in parte. I commi da 2 a 8 sono stati abrogati dal D.Lgs. 39 del 2010; resta vigente il solo comma 1, sull'obbligo di informare la Consob in caso di mancata nomina del revisore.
Cosa impone il comma 1 dell'art. 159 TUF?
Impone alla societa' che deve conferire l'incarico di revisione, se non procede alla nomina, di informare tempestivamente la Consob esponendo le cause del ritardo nell'affidamento dell'incarico.
Dove si trova oggi la disciplina della revisione legale?
Nel D.Lgs. 39 del 2010, che regola conferimento, durata, revoca e dimissioni dell'incarico di revisione, in attuazione della normativa europea.
Perche' la legge impone di segnalare la mancata nomina del revisore?
Per tutelare la continuita' del controllo contabile: la segnalazione alla Consob funge da allerta precoce, consentendo all'autorita' di intervenire prima che il vuoto di controllo produca effetti.
Cosa accade se la comunicazione alla Consob viene omessa?
Gli organi tenuti all'adempimento rispondono della violazione dell'obbligo informativo secondo le regole generali del sistema di vigilanza sugli enti di interesse pubblico.