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Testo dell'articoloAbrogato

Art. 303 D.Lgs. 81/2008 – Circostanza attenuante

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all’ articolo 491 del codice di procedura penale , si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.

2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di definizione del reato ai sensi dell’articolo 302

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008).
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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