In sintesi
- Il preposto è punito con arresto sino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli obblighi operativi più gravi in materia di agenti chimici, CMR e amianto (artt. 225, 226, 228, 235, 236, 240, 241, 242, 248, 254 SIC).
- Sanzione minore (arresto fino a un mese o ammenda da 250 a 1.000 euro) per violazioni meno gravi (artt. 229 e 239 SIC).
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Art. 263 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per il preposto)
In vigore dal 15/05/2008
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1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito: a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254; b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e
4. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 263 Codice Civile: Impugnazione del riconoscimento per difetto
- Articolo 263 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 263 Codice di Procedura Civile: Presentazione e accettazione del conto
- Articolo 263 Codice di Procedura Penale: Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
- Articolo 263 Codice Penale: Utilizzazione dei segreti di Stato
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La responsabilità penale del preposto in materia di agenti chimici, CMR e amianto
L’art. 263 del D.Lgs. 81/2008, tra parentesi in quanto introdotto da modifiche successive, estende la responsabilità penale al preposto per le violazioni delle disposizioni in materia di agenti chimici, CMR e amianto. Il preposto (caposquadra, capoturno, capocantiere) è la figura che sovrintende all’esecuzione delle lavorazioni e che ha una responsabilità operativa diretta sul rispetto delle procedure di sicurezza.
Le violazioni sanzionate a carico del preposto sono quelle per cui la responsabilità operativa immediata fa capo alla figura di sorveglianza: rispetto del valore limite per l’amianto (art. 254), misure di protezione operative (artt. 225, 226, 228), misure per le operazioni particolari CMR e amianto (artt. 240, 241, 248). Le sanzioni del preposto sono inferiori rispetto a quelle del datore di lavoro e del dirigente, rispecchiando la minore sfera di competenza e responsabilità della figura. Le sanzioni sono: arresto sino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro per le violazioni più gravi; arresto fino a un mese o ammenda da 250 a 1.000 euro per le meno gravi.
La responsabilità del preposto non esclude quella del datore di lavoro e del dirigente: si tratta di responsabilità concorrenti, dove ciascuno risponde per le proprie specifiche omissioni. Il preposto non è responsabile per le violazioni che esulano dalla sua sfera di competenza (ad esempio, la mancata valutazione del rischio, che è esclusivamente a carico del datore di lavoro).
Domande frequenti
Il preposto risponde per la mancata valutazione del rischio chimico?
No. La valutazione del rischio è responsabilità esclusiva del datore di lavoro (art. 223 SIC) e, per alcuni aspetti, del dirigente. Il preposto risponde delle violazioni operative che rientrano nella sua sfera di sorveglianza: far rispettare le procedure, garantire l’uso dei DPI, segnalare le situazioni di pericolo.
Se il capocantiere di un’impresa amianto non fa usare i DPI ai lavoratori, risponde penalmente?
Sì. La violazione dell’art. 251 (uso dei DPI delle vie respiratorie) da parte del preposto è sanzionata dall’art. 263. Il capocantiere che, pur presente e in grado di intervenire, lascia che i lavoratori operino senza DPI adeguati in presenza di amianto, risponde penalmente con arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro.