Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 210 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)

In vigore dal 15/05/2008

((

1. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 184, comma 1, lettera b), il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: a) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione; b) alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico; c) alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza. ))

In sintesi

  • L'art. 210-bis D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di garantire informazione e formazione ai lavoratori esposti ai campi elettromagnetici.
  • L'obbligo riguarda i lavoratori potenzialmente esposti e i loro rappresentanti per la sicurezza.
  • Il contenuto è commisurato al risultato della valutazione dei rischi.
  • Particolare attenzione va data agli effetti indiretti, ai sintomi transitori e ai gruppi sensibili (portatori di dispositivi medici, protesi metalliche, lavoratrici in gravidanza).
  • La norma si inserisce nel Titolo VIII del Testo Unico sicurezza, in materia di agenti fisici.
Indice dei contenuti

La tutela della salute dei lavoratori esposti ad agenti fisici passa anche attraverso la loro consapevolezza dei rischi e delle misure di prevenzione. L'art. 210-bis del D.Lgs. 81/2008 declina questo principio con riferimento ai campi elettromagnetici, imponendo al datore di lavoro un obbligo di informazione e formazione calibrato sul risultato della valutazione dei rischi. La norma dedica particolare attenzione agli effetti meno intuitivi dell'esposizione e ai gruppi particolarmente sensibili, in coerenza con la logica personalizzata e partecipativa che caratterizza il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.

La collocazione nel sistema del Testo Unico sicurezza

L'art. 210-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si colloca nel Titolo VIII del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dedicato agli agenti fisici, e in particolare nel capo relativo ai campi elettromagnetici. La disposizione specifica, con riferimento a questo agente di rischio, l'obbligo generale di informazione e formazione che permea l'intero impianto del Testo Unico. La norma traduce per i campi elettromagnetici il principio per cui la tutela della salute dei lavoratori passa anche attraverso la loro consapevolezza dei rischi e delle misure di prevenzione.

L'obbligo del datore di lavoro: informazione e formazione

La disposizione pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di garantire che i lavoratori potenzialmente esposti ai campi elettromagnetici, e i loro rappresentanti, ricevano le informazioni e la formazione necessarie. Non si tratta di un adempimento meramente formale: l'informazione e la formazione devono essere adeguate ed effettive, calibrate sui rischi concreti del luogo di lavoro. L'obbligo richiama il dovere generale del datore di lavoro di assicurare la sicurezza e di formare i lavoratori, qui declinato per lo specifico fattore di rischio rappresentato dall'esposizione ai campi elettromagnetici.

Il collegamento con la valutazione dei rischi

Il contenuto dell'informazione e della formazione è ancorato al risultato della valutazione dei rischi. La norma richiama espressamente la valutazione di cui all'art. 184 del Testo Unico, evidenziando che l'attività informativa non può essere generica, ma deve riflettere gli esiti dell'analisi dei rischi specifici dell'ambiente di lavoro. Si realizza così un collegamento funzionale tra valutazione e formazione: i contenuti formativi discendono dai rischi effettivamente individuati, garantendo che i lavoratori siano informati di ciò che concretamente li riguarda.

Gli effetti indiretti e i sintomi transitori

La disposizione individua specifici contenuti dell'informazione. Tra questi figurano gli eventuali effetti indiretti dell'esposizione, ossia conseguenze non immediatamente riconducibili all'azione diretta del campo, e la possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico. L'indicazione di questi profili risponde all'esigenza di rendere i lavoratori consapevoli non solo dei rischi più evidenti, ma anche di manifestazioni meno intuitive, così da consentire loro di riconoscerle e di adottare comportamenti adeguati.

La tutela dei gruppi particolarmente sensibili

Un profilo qualificante della norma è l'attenzione ai gruppi particolarmente sensibili al rischio. La disposizione menziona espressamente i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza. Per queste categorie i campi elettromagnetici possono presentare rischi specifici, sicché l'informazione e la formazione devono tenerne conto. La previsione riflette il principio di personalizzazione della tutela, secondo cui le misure di prevenzione devono adattarsi alle condizioni soggettive dei lavoratori esposti.

Il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

La norma estende espressamente l'obbligo informativo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Questa figura, centrale nell'architettura partecipativa del Testo Unico, svolge un ruolo di raccordo tra i lavoratori e il datore di lavoro in materia di prevenzione. Coinvolgerli nell'informazione e nella formazione sui campi elettromagnetici rafforza il sistema di tutela, perché consente loro di esercitare consapevolmente le proprie funzioni di vigilanza e proposta, contribuendo a un'effettiva diffusione della cultura della sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Profili operativi per il datore di lavoro

Sul piano operativo, l'adempimento dell'obbligo richiede al datore di lavoro di predisporre programmi informativi e formativi documentati, aggiornati in funzione della valutazione dei rischi e mirati alle specifiche esposizioni presenti in azienda. È opportuno conservare evidenza dell'avvenuta formazione e prevedere percorsi differenziati per i gruppi sensibili. L'effettività dell'informazione, e non la sua mera erogazione formale, costituisce il parametro attraverso cui valutare il corretto adempimento dell'obbligo previsto dalla norma, in coerenza con la logica di prevenzione del Testo Unico.

L'effettività dell'obbligo informativo

L'obbligo posto dall'art. 210-bis del D.Lgs. 81/2008 non si esaurisce nella mera predisposizione di documentazione, ma richiede un'informazione e una formazione effettive, idonee a incidere realmente sulla consapevolezza dei lavoratori. L'adempimento formale, privo di sostanza, non soddisfa la finalità della norma, che è quella di mettere i lavoratori in condizione di riconoscere i rischi e di adottare comportamenti adeguati. L'effettività diventa così il parametro attraverso cui valutare il corretto assolvimento dell'obbligo, in coerenza con l'impostazione sostanzialistica del Testo Unico in materia di sicurezza.

Il coordinamento con la valutazione dei rischi e l'aggiornamento

Poiché il contenuto dell'informazione discende dalla valutazione dei rischi, l'obbligo informativo è destinato ad aggiornarsi al mutare delle condizioni di esposizione. Ogni modifica significativa dei processi produttivi, delle sorgenti di campo o dell'organizzazione del lavoro impone una rinnovata valutazione e, conseguentemente, un adeguamento dell'informazione e della formazione. Il datore di lavoro è dunque tenuto a un'attività non statica ma dinamica, che segua l'evoluzione del rischio nel tempo, garantendo che i lavoratori dispongano sempre di conoscenze attuali e pertinenti rispetto alla loro effettiva esposizione.

Domande frequenti

Chi deve garantire l'informazione sui campi elettromagnetici?

Il datore di lavoro, che deve assicurare che i lavoratori potenzialmente esposti e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie.

Su cosa si basa il contenuto della formazione?

Sul risultato della valutazione dei rischi. I contenuti devono riflettere i rischi specifici dell'ambiente di lavoro effettivamente individuati.

Quali aspetti devono essere oggetto di informazione?

Tra gli altri, gli effetti indiretti dell'esposizione, la possibilità di sensazioni e sintomi transitori e i rischi specifici per i gruppi particolarmente sensibili.

Chi sono i lavoratori particolarmente sensibili al rischio?

La norma indica, ad esempio, i portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza, per i quali la tutela deve essere rafforzata.

I rappresentanti dei lavoratori sono coinvolti?

Sì. L'obbligo di informazione e formazione si estende espressamente ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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