- La segnaletica di sicurezza comprende cartelli, colori, segnali luminosi, acustici, comunicazioni verbali e segnali gestuali.
- I segnali si distinguono in: divieto (vieta comportamenti pericolosi), avvertimento (avverte di un rischio), prescrizione (prescrive un comportamento), salvataggio/soccorso (uscite di sicurezza e mezzi di soccorso), informazione (altre indicazioni).
- I cartelli combinano forma geometrica, colori e simboli o pittogrammi; i segnali luminosi e acustici sono emessi da dispositivi elettronici; la comunicazione verbale usa voce umana o sintesi vocale; il segnale gestuale è un movimento convenzionale delle braccia.
Art. 162 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni
In vigore dal 15/05/2008
1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale; b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo; c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo; d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento; e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e); g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente; h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari; i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato; l) simbolo o pittogramma: un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa; m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa; n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale; o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale; p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
Stesso numero, altri codici
- Art. 162 Codice Civile: Forma delle convenzioni matrimoniali
- Articolo 162 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 162 Codice della Strada: Segnalazione di veicolo fermo
- Articolo 162 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla nullità
- Articolo 162 Codice di Procedura Penale: Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto
- Articolo 162 Codice Penale: Oblazione nelle contravvenzioni
La segnaletica di sicurezza: sistema integrato di comunicazione
L’articolo 162 del D.Lgs. 81/2008 definisce le categorie di segnaletica di sicurezza e i tipi di segnali che il datore di lavoro deve conoscere per organizzare correttamente il sistema di comunicazione dei rischi nei luoghi di lavoro. La segnaletica non è un ornamento o un adempimento burocratico: è un sistema di comunicazione visiva, acustica e gestuale che deve essere immediatamente comprensibile dai lavoratori, indipendentemente dalla lingua parlata, dal livello di istruzione e dalle condizioni di lavoro.
I cinque tipi di cartello
La definizione di «segnaletica di sicurezza» ricomprende una gamma molto ampia di strumenti comunicativi. La lettera b) definisce il segnale di divieto (forma rotonda, bordo e simbolo rosso su fondo bianco): vieta comportamenti che causano pericolo (es. divieto di fumo, divieto di accesso ai non autorizzati). La lettera c) definisce il segnale di avvertimento (forma triangolare, bordo e simbolo nero su fondo giallo): avverte di un rischio o pericolo (es. rischio di caduta, pericolo elettrico). La lettera d) definisce il segnale di prescrizione (forma rotonda, bordo e simbolo bianchi su fondo azzurro): prescrive un comportamento obbligatorio (es. obbligo di casco, guanti, scarpe di sicurezza). La lettera e) definisce il segnale di salvataggio o soccorso (forma quadrata o rettangolare, simbolo bianco su fondo verde): indica uscite di sicurezza, percorsi di evacuazione, posizioni dei presidi di pronto soccorso. La lettera f) definisce il segnale di informazione: tutti gli altri segnali.
I segnali non visivi: luminosi, acustici, verbali e gestuali
L’art. 162 amplia il concetto di segnaletica ben oltre i cartelli fissi. I segnali luminosi (luci lampeggianti, strisce fluorescenti) sono particolarmente utili in ambienti con ridotta visibilità o dove i cartelli non sarebbero percepibili. I segnali acustici (sirene, campanelli, toni codificati) sono impiegati per le evacuazioni e per i veicoli in manovra. La comunicazione verbale, con voce umana o sintesi vocale, è usata nei sistemi di allarme vocale e nelle procedure di emergenza. I segnali gestuali (disciplinati dall’allegato XXVIII) sono obbligatori nelle manovre di autogru e carrelli elevatori dove l’operatore a terra guida il mezzo.
La comprensibilità come requisito essenziale
Tutte le definizioni convergono su un requisito implicito ma fondamentale: la comprensibilità immediata. La segnaletica è efficace solo se viene compresa dai lavoratori nel momento di necessità, spesso in condizioni di stress, affaticamento o scarsa visibilità. Per questo il D.Lgs. 81/2008 impone la formazione specifica (art. 164 SIC): i lavoratori devono essere formati sul significato di ogni tipo di segnale presente nel loro ambiente di lavoro.
Caso pratico
In un magazzino automatizzato di Alfa S.r.l., i carrelli elevatori operano su percorsi definiti. Il RSPP deve predisporre: segnali di divieto (divieto di accesso ai non autorizzati nelle zone dei carrelli), segnali di avvertimento (pericolo di investimento), segnali di prescrizione (obbligo di indossare gilet ad alta visibilità), segnali di informazione (percorsi pedonali), segnali gestuali per le manovre dei carrelli in zona ristretta, e segnali acustici per l’attivazione degli allarmi di retromarcia. La completezza e la coerenza del sistema di segnaletica devono essere documentate nel DVR.
Domande frequenti
I pittogrammi dei cartelli di sicurezza devono essere conformi a norme specifiche?
Sì: gli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/2008 specificano le caratteristiche tecniche (forma, colore, simbolo) di ogni tipo di cartello. I cartelli devono essere conformi a questi allegati e alle norme UNI EN ISO 7010 per i pictogrammi.
Un cartello supplementare è obbligatorio?
No: il cartello supplementare (lettera h) fornisce informazioni aggiuntive al cartello principale ed è facoltativo. È utile quando il simbolo da solo non è sufficiente a chiarire il rischio specifico o la prescrizione.
In quali casi è obbligatorio usare segnali gestuali?
I segnali gestuali sono obbligatori quando il contatto visivo tra operatore e gruista/mulettista è essenziale per la sicurezza delle manovre e gli altri mezzi di comunicazione (radio, citofono) non sono disponibili o adeguati. L’allegato XXVIII del D.Lgs. 81/2008 definisce i segnali gestuali standardizzati.
La sintesi vocale può sostituire completamente i cartelli fissi?
No: la comunicazione verbale (inclusa la sintesi vocale) è un sistema di segnaletica complementare, non sostitutivo. I cartelli fissi svolgono funzioni diverse (informazione permanente) rispetto ai segnali verbali (allarmi, istruzioni temporanee).
Il datore di lavoro deve aggiornare la segnaletica quando cambiano i rischi?
Sì: la segnaletica deve essere aggiornata ogni volta che la valutazione del rischio viene rivista e quando cambiano le lavorazioni, i percorsi, le sostanze usate o le attrezzature. L’aggiornamento è parte della manutenzione del DVR.