Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 140 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Ponti su ruote a torre

In vigore dal 15/05/2008

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. ((

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota. ))

4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’allegato XXIII.

5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

In sintesi

  • I ponti su ruote (trabattelli) devono avere base ampia per resistere a carichi, oscillazioni e ribaltamento; il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato e il carico ben distribuito.
  • Le ruote devono essere bloccate con cunei da entrambe le parti durante il lavoro; dispositivi appositi devono impedire lo spostamento involontario.
  • Il trabattello deve essere ancorato alla costruzione almeno ogni due piani, salvo deroga per trabattelli conformi all’allegato XXIII.
  • Il trabattello non deve essere spostato quando vi sono lavoratori o carichi sopra.
Indice dei contenuti

Il trabattello (ponte su ruote a torre): caratteristiche e rischi specifici

L’articolo 140 del D.Lgs. 81/2008 disciplina i ponti su ruote a torre, comunemente detti «trabattelli». Il trabattello è un ponteggio mobile prefabbricato su ruote, usato soprattutto per lavori interni (tinteggiatura, illuminazione, manutenzione impianti) e per lavori esterni di breve durata. I rischi specifici del trabattello rispetto al ponteggio fisso sono: il ribaltamento per base insufficiente o piano di appoggio non livellato, lo spostamento involontario durante il lavoro per mancato blocco delle ruote, e il tentativo di spostamento con lavoratori o carichi sopra.

Stabilità strutturale e livellamento

Il comma 1 prescrive che il trabattello abbia base ampia per resistere con «largo margine di sicurezza» ai carichi e alle oscillazioni. Il rapporto tra larghezza della base e altezza del trabattello è il parametro critico per la stabilità: più il trabattello è alto, maggiore deve essere la larghezza della base per evitare il ribaltamento. I fabbricanti indicano nelle istruzioni il rapporto massimo altezza/larghezza consentito. Il comma 2 aggiunge che il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato e il carico sul terreno opportunamente distribuito con tavoloni o mezzi equivalenti: su terreni non compatti o non piani il trabattello può affossarsi o inclinarsi progressivamente.

Bloccaggio delle ruote e prevenzione degli spostamenti involontari

Il comma 3, aggiunto dal D.Lgs. 106/2009, introduce l’obbligo di bloccare saldamente le ruote con cunei da entrambe le parti o con sistemi equivalenti quando il trabattello è in uso. Non è sufficiente attivare il freno delle ruote (che può essere insufficiente o guastarsi): i cunei di blocco fisico sono la misura principale. Dispositivi aggiuntivi devono impedire lo spostamento involontario durante le lavorazioni in quota. Questa prescrizione risponde a un incidente tipico: il trabattello che scivola spontaneamente o sotto una piccola spinta mentre il lavoratore è sull’impalcato.

Ancoraggio e spostamento

Il comma 4 richiede l’ancoraggio del trabattello alla costruzione almeno ogni due piani, con deroga per i trabattelli conformi all’allegato XXIII del D.Lgs. 81/2008 (che stabilisce requisiti tecnici specifici che garantiscono la stabilità senza ancoraggio strutturale). Il comma 5 prescrive il controllo della verticalità con livello o pendolino. Il comma 6 sancisce un divieto assoluto: il trabattello non deve essere spostato quando vi sono lavoratori o carichi sopra, salvo i trabattelli usati per le linee elettriche di contatto (che hanno caratteristiche speciali).

Caso pratico

Alfa S.r.l. esegue lavori di manutenzione dell’illuminazione in un capannone industriale. Il lavoratore Tizio è sul piano di lavoro del trabattello a 4 m di altezza; Caio, a terra, spinge leggermente il trabattello per avvicinarlo a una lampada successiva senza far scendere Tizio. Il trabattello scivola sul pavimento levigato e Tizio cade. Il datore di lavoro è sanzionato per la violazione dell’art. 140, comma 6 (spostamento con lavoratore sopra), ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera b) (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda 1.000-4.800 euro).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Come si calcola il rapporto massimo altezza/larghezza di un trabattello?

Il rapporto massimo è indicato nelle istruzioni del fabbricante e nell’allegato XXIII del D.Lgs. 81/2008 per i trabattelli conformi. In generale, per uso interno il rapporto altezza/larghezza minima della base non deve superare 3:1 senza ancoraggio.

I cunei di blocco delle ruote devono essere di un materiale specifico?

Non esiste una prescrizione su materiale specifico: devono essere adeguati a impedire lo spostamento involontario sul tipo di pavimento in uso (cemento, pavimento levigato, terra battuta). Cunei di legno, gomma o metallo sono tutti accettabili se efficaci nel contesto.

Un trabattello di 6 m di altezza deve essere ancorato alla costruzione?

Sì, se non è conforme all’allegato XXIII. Per i trabattelli conformi all’allegato XXIII, l’ancoraggio può non essere richiesto. Il fabbricante indica nelle istruzioni se il modello è conforme all’allegato XXIII e fino a quale altezza può essere usato senza ancoraggio.

È possibile salire sul trabattello mentre si trova su un pavimento non livellato?

No: il comma 2 richiede che il piano di scorrimento sia livellato prima dell’uso. In presenza di pavimento non piano, occorre intervenire con tavoloni o cunei di livellamento prima di montare il lavoratore.

Il trabattello deve avere il parapetto?

Sì: se il piano di lavoro è a più di 2 m di altezza, è richiesto il parapetto su tutti i lati verso il vuoto ai sensi dell’art. 126 SIC. L’allegato XXIII specifica le caratteristiche dei parapetti per i trabattelli conformi.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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