In sintesi
- I ponti su cavalletti non devono superare i 2 m di altezza e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.
- I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti del punto 2.2.2. dell’allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008.
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Art. 139 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Ponti su cavalletti
In vigore dal 15/05/2008
1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. ((I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell’allegato XVIII.))
Stesso numero, altri codici
- Art. 139 Codice Civile: Cause di nullità note a uno dei coniugi
- Articolo 139 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 139 Codice del Consumo: Legittimazione ad agire
- Articolo 139 Codice della Strada: Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale
- Articolo 139 Codice di Procedura Civile: Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
- Articolo 139 Codice di Procedura Penale: Riproduzione fonografica o audiovisiva
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
I ponti su cavalletti: caratteristiche e limiti
L’articolo 139 del D.Lgs. 81/2008 disciplina i ponti su cavalletti, ossia le piattaforme di lavoro temporanee realizzate appoggiando tavole orizzontali su supporti a forma di cavalletto (due montanti diagonali uniti da un traverso). Sono strumenti semplici, economici e diffusi per lavori interni a bassa altezza (tinteggiatura, posa di controsoffitti, elettricità, idraulica). La semplicità costruttiva non esime dall’osservanza delle norme di sicurezza.
Il limite di altezza e il divieto di sovrapposizione
La norma fissa un limite assoluto di 2 m di altezza per i ponti su cavalletti. Questo limite è calibrato sul profilo di rischio: un punto su cavalletti oltre i 2 m è sostanzialmente un ponteggio e deve essere trattato come tale (con parapetti, sottoponte, ecc.). Il divieto di montare i ponti su cavalletti sugli impalcati dei ponteggi è motivato dal rischio cumulativo: un cavalletto posizionato su un impalcato di ponteggio già a quota elevata crea un’altezza complessiva di lavoro potenzialmente molto pericolosa, con rischio di ribaltamento del cavalletto stesso per l’instabilità del piano di appoggio.
L’allegato XVIII, punto 2.2.2.
Il richiamo al punto 2.2.2. dell’allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008, aggiunto dalla modifica del D.Lgs. 106/2009, impone che i ponti su cavalletti rispettino i requisiti tecnici specifici ivi contenuti: larghezza minima dell’impalcato, caratteristiche dei cavalletti (stabilità, geometria), distanza massima tra i cavalletti in funzione dello spessore delle tavole, protezioni perimetrali se l’altezza supera determinate soglie. Il rispetto di questi requisiti è parte integrante della conformità normativa del piano di lavoro.
Caso pratico
Alfa S.r.l. esegue lavori di tinteggiatura all’interno di un capannone industriale. Il preposto Tizio posiziona un ponte su cavalletti a 1,80 m di altezza per raggiungere il soffitto. L’impalcato è formato da due tavole affiancate senza fissaggio ai cavalletti. Caio, lavorando sull’impalcato, perde l’equilibrio e le tavole scivolan via dai cavalletti: cade sul cemento riportando contusioni. La mancanza di fissaggio delle tavole e il mancato rispetto dei requisiti tecnici dell’allegato XVIII configurano la violazione dell’art. 139.
Domande frequenti
Un ponte su cavalletti a 1,90 m di altezza richiede il parapetto?
L’art. 126 SIC richiede il parapetto per gli impalcati a più di 2 m. Al di sotto di 2 m, il parapetto non è obbligatorio per legge ma è raccomandato dalla buona prassi, specie in presenza di lavoratori anziani o in condizioni di affaticamento.
Quante tavole servono per un ponte su cavalletti sicuro?
Il punto 2.2.2. dell’allegato XVIII specifica le larghezze minime dell’impalcato e le distanze massime tra i cavalletti in funzione dello spessore delle tavole. In generale, l’impalcato deve avere larghezza adeguata al tipo di lavoro (almeno 60 cm per il transito, più ampio per le lavorazioni).
I cavalletti da ferramenta sono conformi all’art. 139?
Dipende dalle caratteristiche tecniche: devono rispettare i requisiti del punto 2.2.2. dell’allegato XVIII (stabilità, geometria, capacità portante). Cavalletti di qualità commerciale non certificata per uso lavorativo potrebbero non essere conformi.
Il Pi.M.U.S. si applica anche ai ponti su cavalletti?
Il Pi.M.U.S. è previsto specificamente per i ponteggi (art. 134 e 136 SIC). Per i ponti su cavalletti non è richiesto un documento formale equivalente, ma la corretta valutazione del rischio e le istruzioni operative devono essere incluse nel DVR e nel POS.
Un ponte su cavalletti montato su un soppalco interno richiede verifiche aggiuntive?
Sì: il soppalco deve avere portata sufficiente per il peso del ponte su cavalletti, dei lavoratori e dei materiali. Devono essere rispettate sia le norme sui ponti su cavalletti sia quelle sull’idoneità strutturale del soppalco.