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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I ponti su cavalletti non devono superare i 2 m di altezza e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.
  • I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti del punto 2.2.2. dell’allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 139 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Ponti su cavalletti

In vigore dal 15/05/2008

1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. ((I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell’allegato XVIII.))

I ponti su cavalletti: caratteristiche e limiti

L’articolo 139 del D.Lgs. 81/2008 disciplina i ponti su cavalletti, ossia le piattaforme di lavoro temporanee realizzate appoggiando tavole orizzontali su supporti a forma di cavalletto (due montanti diagonali uniti da un traverso). Sono strumenti semplici, economici e diffusi per lavori interni a bassa altezza (tinteggiatura, posa di controsoffitti, elettricità, idraulica). La semplicità costruttiva non esime dall’osservanza delle norme di sicurezza.

Il limite di altezza e il divieto di sovrapposizione

La norma fissa un limite assoluto di 2 m di altezza per i ponti su cavalletti. Questo limite è calibrato sul profilo di rischio: un punto su cavalletti oltre i 2 m è sostanzialmente un ponteggio e deve essere trattato come tale (con parapetti, sottoponte, ecc.). Il divieto di montare i ponti su cavalletti sugli impalcati dei ponteggi è motivato dal rischio cumulativo: un cavalletto posizionato su un impalcato di ponteggio già a quota elevata crea un’altezza complessiva di lavoro potenzialmente molto pericolosa, con rischio di ribaltamento del cavalletto stesso per l’instabilità del piano di appoggio.

L’allegato XVIII, punto 2.2.2.

Il richiamo al punto 2.2.2. dell’allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008, aggiunto dalla modifica del D.Lgs. 106/2009, impone che i ponti su cavalletti rispettino i requisiti tecnici specifici ivi contenuti: larghezza minima dell’impalcato, caratteristiche dei cavalletti (stabilità, geometria), distanza massima tra i cavalletti in funzione dello spessore delle tavole, protezioni perimetrali se l’altezza supera determinate soglie. Il rispetto di questi requisiti è parte integrante della conformità normativa del piano di lavoro.

Caso pratico

Alfa S.r.l. esegue lavori di tinteggiatura all’interno di un capannone industriale. Il preposto Tizio posiziona un ponte su cavalletti a 1,80 m di altezza per raggiungere il soffitto. L’impalcato è formato da due tavole affiancate senza fissaggio ai cavalletti. Caio, lavorando sull’impalcato, perde l’equilibrio e le tavole scivolan via dai cavalletti: cade sul cemento riportando contusioni. La mancanza di fissaggio delle tavole e il mancato rispetto dei requisiti tecnici dell’allegato XVIII configurano la violazione dell’art. 139.

Domande frequenti

Un ponte su cavalletti a 1,90 m di altezza richiede il parapetto?

L’art. 126 SIC richiede il parapetto per gli impalcati a più di 2 m. Al di sotto di 2 m, il parapetto non è obbligatorio per legge ma è raccomandato dalla buona prassi, specie in presenza di lavoratori anziani o in condizioni di affaticamento.

Quante tavole servono per un ponte su cavalletti sicuro?

Il punto 2.2.2. dell’allegato XVIII specifica le larghezze minime dell’impalcato e le distanze massime tra i cavalletti in funzione dello spessore delle tavole. In generale, l’impalcato deve avere larghezza adeguata al tipo di lavoro (almeno 60 cm per il transito, più ampio per le lavorazioni).

I cavalletti da ferramenta sono conformi all’art. 139?

Dipende dalle caratteristiche tecniche: devono rispettare i requisiti del punto 2.2.2. dell’allegato XVIII (stabilità, geometria, capacità portante). Cavalletti di qualità commerciale non certificata per uso lavorativo potrebbero non essere conformi.

Il Pi.M.U.S. si applica anche ai ponti su cavalletti?

Il Pi.M.U.S. è previsto specificamente per i ponteggi (art. 134 e 136 SIC). Per i ponti su cavalletti non è richiesto un documento formale equivalente, ma la corretta valutazione del rischio e le istruzioni operative devono essere incluse nel DVR e nel POS.

Un ponte su cavalletti montato su un soppalco interno richiede verifiche aggiuntive?

Sì: il soppalco deve avere portata sufficiente per il peso del ponte su cavalletti, dei lavoratori e dei materiali. Devono essere rispettate sia le norme sui ponti su cavalletti sia quelle sull’idoneità strutturale del soppalco.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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