Testo dell'articoloVigente
Art. 34 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
In vigore dal 15/05/2008
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
1- bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151 )) .
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti ((di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione)) deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e
46. 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’ articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 .
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 34 del D.Lgs. 81/2008 permette al datore di lavoro di assumere personalmente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei casi indicati dall'allegato 2, previa informazione al RLS e a condizione di frequentare un corso di formazione da 16 a 48 ore e i relativi aggiornamenti.
Ratio della norma
La disposizione introduce una semplificazione per le realtà di minori dimensioni o a rischio contenuto: consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, evitando la nomina di un responsabile esterno o interno dedicato. La ratio è bilanciare l'esigenza di tutela con la sostenibilità organizzativa per le piccole imprese, subordinando però tale facoltà al possesso di un'adeguata preparazione.
Analisi del testo
Il comma 1 stabilisce che, salvo i casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste dall'allegato 2, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il comma 1-bis è stato abrogato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. Il comma 2 impone al datore che intende avvalersi di questa facoltà la frequenza di un corso di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguato alla natura dei rischi e definito mediante accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. Il comma 2-bis precisa che il datore che svolge direttamente anche i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione deve frequentare gli specifici corsi previsti dagli articoli 45 e 46. Il comma 3 prevede l'obbligo di corsi di aggiornamento.
Profili pratici
L'opzione dell'art. 34 è praticabile solo se l'attività rientra tra quelle elencate nell'allegato 2 e fuori dalle ipotesi escluse dall'articolo 31, comma 6 (ad esempio talune attività industriali a rischio elevato). Il datore che sceglie di svolgere direttamente il ruolo deve documentare l'avvenuta formazione e mantenerla aggiornata: la mancanza dei requisiti formativi rende illegittimo l'autosvolgimento dei compiti e può esporre a contestazioni in sede di vigilanza.
Domande frequenti
Il datore di lavoro può fare lui stesso il RSPP?
Sì, l'art. 34 lo consente nei casi previsti dall'allegato 2 del decreto e salvo le ipotesi escluse dall'articolo 31, comma 6. Deve darne preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Quante ore di formazione servono al datore-RSPP?
Un corso di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguato alla natura dei rischi presenti, secondo i contenuti definiti dall'accordo in Conferenza permanente Stato-Regioni.
Servono altri corsi oltre a quello da RSPP?
Sì. Se il datore svolge direttamente anche i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione deve frequentare i corsi specifici previsti dagli articoli 45 e 46, oltre ai corsi di aggiornamento periodici.
In quali casi il datore NON può svolgere direttamente questi compiti?
Quando l'attività non rientra tra quelle dell'allegato 2 o ricade nelle ipotesi escluse dall'articolo 31, comma 6, per le quali è richiesto un servizio di prevenzione e protezione strutturato.
Va informato qualcuno della scelta del datore?
Sì, occorre dare preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) prima che il datore assuma direttamente i compiti di prevenzione e protezione.