Art. 34 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
In vigore dal 15/05/2008
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
1- bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151 )) .
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti ((di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione)) deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e
46. 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’ articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 .
Stesso numero, altri codici
- Art. 34 Codice Civile: Registrazione di atti
- Articolo 34 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 34 Codice del Consumo: Accertamento della vessatorietà delle clausole
- Articolo 34 Codice della Strada: Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali
- Articolo 34 Codice di Procedura Civile: Accertamenti incidentali
- Articolo 34 Codice di Procedura Penale: Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
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