Indice
In sintesi
- Riduzione di 245,5 milioni di euro per l’anno 2026 del fondo di parte corrente di cui all’art. 1, comma 886, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
- Finalità: garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025.
- Operazione di definanziamento puntuale e una tantum nel 2026.
- Incide su risorse di parte corrente, non in conto capitale: l’effetto è sul fabbisogno e sull’indebitamento dell’esercizio.
- Coerente con il percorso netto di spesa primaria UE ex Reg. UE 2024/1263.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 722 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026
Testo coordinato
. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, il fondo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 886, della legge 30 , è ridotto di 245,5 milioni di euro per l’anno 2026.dicembre 2024, n. 207
Norme modificate da questi commi
- Art. 81 Costituzione (comma 722): Principio dell’equilibrio di bilancio: cornice della riduzione del fondo corrente.
- Art. 97 Costituzione (comma 722): Buon andamento dell’amministrazione nella gestione delle dotazioni.
- Art. 117 Costituzione (comma 722): Competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile (lett. e).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Inquadramento della norma
Il comma 722 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) dispone, «per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025», la riduzione di 245,5 milioni di euro per l’anno 2026 del fondo di parte corrente di cui all’art. 1, comma 886, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
Il fondo richiamato è un fondo generale di parte corrente, istituito dalla legge di bilancio 2025 e iscritto nello stato di previsione del MEF. Tale fondo, di carattere strumentale, era stato originariamente dotato per finanziare interventi correnti di varia natura, secondo le finalità programmate per il triennio 2025-2027. Il comma 722 LB 2026 ne riduce la dotazione 2026 con una manovra puntuale di razionalizzazione.
La natura di parte corrente e gli effetti sui saldi
La distinzione tra spesa di parte corrente e spesa in conto capitale è centrale nella tecnica di bilancio. La spesa di parte corrente comprende redditi, consumi intermedi, prestazioni sociali e trasferimenti senza contropartita patrimoniale; la spesa in conto capitale comprende investimenti, trasferimenti per investimenti e partecipazioni. La riduzione del comma 722 incide sulla parte corrente, e quindi sull’indebitamento netto dell’esercizio 2026, contribuendo a contenere il deficit secondo gli obiettivi programmatici concordati con la Commissione europea.
Sul piano contabile, la riduzione si riflette immediatamente nello stato di previsione del MEF per l’esercizio 2026, in coerenza con l’art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 in tema di copertura finanziaria. Trattandosi di risparmio di spesa, la norma non richiede ulteriore copertura: il risparmio è esso stesso elemento di copertura della manovra complessiva.
Il riferimento al Documento programmatico di finanza pubblica 2025
La motivazione esplicita della riduzione è il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025. Tale documento è uno degli strumenti di programmazione previsti dalla legge di contabilità (L. 196/2009 come modificata nel tempo) e, dopo la riforma del Patto di stabilità e crescita del 2024, ha assunto rilevanza centrale per il rispetto del percorso netto di spesa primaria concordato con la Commissione europea ai sensi del Reg. UE 2024/1263. Il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2024-2031 dell’Italia fissa la traiettoria di spesa primaria; le manovre annuali, tra cui il comma 722, contribuiscono al rispetto di tale traiettoria.
Rapporti con altre norme della manovra
Il comma 722 si inserisce nel mosaico di misure di rimodulazione e definanziamento contenute nell’art. 1 della L. 199/2025. Va letto in coordinamento con: il comma 716 (riduzione spese in conto capitale 2026-2028 e incremento 2029-2031); il comma 721 (versamento all’entrata residui FSC); il comma 742 (versamento disponibilità conti correnti tesoreria); il comma 743 (versamento risorse Invitalia). Si configura così un’operazione complessiva di disciplina di cassa, con risparmi per oltre 4 miliardi nel 2026.
La giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 184/2016, n. 274/2017) ha riconosciuto al legislatore ampia discrezionalità nelle scelte di allocazione delle risorse, purché sia rispettato il principio della copertura ex art. 81 Cost. e l’equilibrio di bilancio. La riduzione di un fondo di parte corrente, in sé, non solleva profili di legittimità costituzionale, salvo che incida su interessi costituzionalmente protetti senza adeguata garanzia di tutela (es. diritti sociali con vincolo di prestazioni essenziali).
Profili di controllo e responsabilità
La riduzione è soggetta al controllo preventivo della Corte dei conti ex art. 3 L. 14 gennaio 1994, n. 20, in sede di registrazione dei decreti di variazione di bilancio. La Sezione di controllo sulla gestione effettua il controllo successivo, verificando la coerenza tra le scelte di definanziamento e gli obiettivi programmatici dichiarati. La Ragioneria generale dello Stato cura il monitoraggio mensile dei flussi di cassa attraverso il sistema SICOGE e ne dà conto al Parlamento attraverso le relazioni quadrimestrali.
Implicazioni operative
Sul piano operativo, le amministrazioni che attingono al fondo ex art. 1, c. 886, L. 207/2024 devono rivedere la programmazione 2026 degli interventi correnti finanziati con tale fondo. La riduzione di 245,5 milioni si traduce in una capienza minore per nuove autorizzazioni di spesa o trasferimenti correnti nell’esercizio. Le amministrazioni titolari di interventi già programmati con impegni assunti non subiscono modifiche dirette: i loro impegni sono salvaguardati. Quelle con interventi in fase di programmazione devono valutare canali di finanziamento alternativi o riportare le finalità in altre voci di bilancio. La trasparenza della manovra è garantita dalla pubblicazione integrale degli allegati alla legge di bilancio e dalla relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato.
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi AE
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itMinistero Economia · def.finanze.it
L. 199/2025
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Cosa è il fondo di parte corrente ex art. 1, c. 886, L. 207/2024?
È un fondo generale di parte corrente istituito dalla Legge di Bilancio 2025 e iscritto nello stato di previsione del MEF. La sua funzione è strumentale: alimenta finanziariamente interventi di natura corrente programmati nel triennio 2025-2027, secondo le finalità via via individuate da norme primarie o da decreti di gestione del MEF. Si distingue dai fondi di conto capitale per la natura della spesa che alimenta (redditi, trasferimenti correnti, prestazioni sociali) e per gli effetti sui saldi: la riduzione di un fondo corrente incide direttamente sull’indebitamento netto dell’esercizio, mentre la riduzione di un fondo di conto capitale incide sul fabbisogno e sul debito ma in modo meno immediato sull’indebitamento corrente.
Perché il taglio è <em>solo</em> per il 2026 e non strutturale?
La motivazione è esplicita nel comma 722: garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025. Si tratta di una manovra di aggiustamento puntuale per il 2026, calibrata sulla traiettoria di indebitamento concordata con la Commissione europea ai sensi del Reg. UE 2024/1263. Per il 2027 e oltre, eventuali ulteriori riduzioni saranno valutate nelle prossime leggi di bilancio, in coerenza con l’evoluzione del percorso netto di spesa primaria. La scelta del taglio una tantum offre flessibilità al legislatore e consente di non depauperare strutturalmente la dotazione del fondo.
Quali amministrazioni subiscono l’impatto della riduzione?
L’impatto immediato è sul MEF, titolare dello stato di previsione su cui è iscritto il fondo. Indirettamente, l’impatto si trasferisce alle amministrazioni che attingono al fondo per finanziare interventi correnti. La concreta individuazione dipende dalla gestione del fondo: le risorse potenzialmente attese da specifiche amministrazioni nel 2026 risultano ridotte di 245,5 milioni, con conseguente necessità di riprogrammazione. Gli interventi già programmati con impegni assunti non subiscono modifiche dirette, in conformità con il principio del legittimo affidamento. Quelli in fase di programmazione devono attendere le successive determinazioni del MEF in sede di variazione di bilancio.
La riduzione richiede un decreto attuativo?
No. La riduzione opera self-executing dal 1° gennaio 2026 in forza del solo comma 722, senza necessità di atti attuativi. Lo stato di previsione del MEF per l’esercizio 2026 recepisce automaticamente la riduzione di 245,5 milioni nella dotazione del fondo di parte corrente. Eventuali decreti di variazione interna al fondo, ai fini della gestione delle risorse residue, possono essere adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze nell’esercizio della propria competenza di gestione del bilancio, in coerenza con l’art. 23 della L. 31 dicembre 2009, n. 196. La Corte dei conti effettua il controllo preventivo sui decreti di variazione.
Quali sono le coordinate europee della manovra?
Il riferimento è al Reg. UE 2024/1263 sul nuovo Patto di stabilità e crescita, che ha sostituito le precedenti regole basate sul deficit con un meccanismo fondato sul percorso netto di spesa primaria a sette anni. L’Italia ha presentato nel 2024 il proprio Piano strutturale di bilancio di medio termine, che fissa la traiettoria di spesa primaria fino al 2031. Le manovre annuali, tra cui la riduzione del comma 722, contribuiscono al rispetto di tale traiettoria. La Commissione europea verifica annualmente la coerenza tra Piano e attuazione, con possibilità di attivare la procedura per disavanzo eccessivo in caso di scostamenti significativi.
Vedi anche