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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 51 c.c. – Assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il coniuge dell’assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 50 - Art. 50 Codice Civile: Immissione nel possesso temporaneo dei→Cod. civ. art. 52 - Art. 52 Codice Civile: Effetti della immissione nel possesso→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 49 Codice Civile: Dichiarazione di assenza→Art. 53 Codice Civile: Godimento dei beni→Art. 48 c.c.: Curatore dello scomparso→Art. 54 c.c.: Limiti alla disponibilità dei beni→Art. 47 Codice Civile: Elezione di domicilio→Art. 55 Codice Civile: Immissione di altri nel possesso temporaneo→Art. 46 Codice Civile: Sede delle persone giuridiche
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 51 c.c. e' una disposizione di tutela che opera all'interno della disciplina dell'assenza, situazione in cui una persona e' scomparsa dal suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie per un tempo qualificato, tanto da indurre il tribunale, su istanza degli interessati, a dichiararne l'assenza ai sensi degli artt. 49 e seguenti. In questo contesto, accanto agli effetti sui beni dell'assente, il legislatore si preoccupa anche della posizione del coniuge, che la prolungata mancanza del partner può lasciare privo di mezzi adeguati. La norma costruisce a suo favore uno specifico diritto agli alimenti, ancorato allo stato di bisogno e parametrato all'entita' del patrimonio dell'assente.
L'assenza come presupposto: distinzione dagli istituti vicini
Per comprendere l'art. 51 occorre collocarlo nel sistema della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta. La scomparsa e' la situazione di chi si e' allontanato senza dare notizie e legittima provvedimenti conservativi sul patrimonio. L'assenza, dichiarata dal tribunale, e' uno stadio ulteriore che apre l'immissione nel possesso temporaneo dei beni in favore degli aventi diritto. La morte presunta, infine, e' la fase in cui, decorso un termine ancora più lungo, gli effetti si avvicinano a quelli della morte. L'assegno dell'art. 51 si inserisce nella fase dell'assenza, quando l'assente e' ancora considerato vivente e il suo patrimonio non e' definitivamente devoluto.
La natura alimentare del diritto
L'assegno previsto dalla norma ha natura propriamente alimentare. ciò significa che non e' diretto a mantenere il tenore di vita matrimoniale né a riequilibrare le posizioni economiche dei coniugi, ma a garantire al coniuge in stato di bisogno i mezzi necessari per la vita. Il riferimento agli alimenti richiama la disciplina generale degli artt. 433 e seguenti c.c.: il presupposto e' il bisogno, ossia l'impossibilita' di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento, e la misura segue il criterio della proporzione tra bisogno di chi domanda e condizioni economiche di chi e' obbligato.
Il carattere aggiuntivo della tutela
La norma e' esplicita nel precisare che l'assegno spetta oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione. Si tratta di una clausola di non sovrapposizione: il coniuge non deve scegliere tra le diverse tutele, ma può cumularle. così, se per effetto del regime patrimoniale gli spetta già una quota di beni comuni, o se per titolo successorio ha conseguito l'immissione nel possesso di parte del patrimonio, l'assegno alimentare interviene a colmare l'eventuale residua insufficienza, sempre che permanga lo stato di bisogno.
I criteri di determinazione: condizioni della famiglia ed entita' del patrimonio
La quantificazione dell'assegno e' rimessa al tribunale, che decide secondo due parametri: le condizioni della famiglia e l'entita' del patrimonio dell'assente. Il primo criterio impone di guardare al contesto familiare, ai carichi gravanti sul coniuge, alla presenza di figli o di altri soggetti da mantenere. Il secondo ancora la misura alla consistenza patrimoniale dell'assente, perché e' su quel patrimonio che l'assegno grava. Il giudice opera quindi un bilanciamento, evitando sia di lasciare il coniuge privo del necessario sia di erodere oltre misura un patrimonio che resta formalmente dell'assente e che potrebbe dover essere restituito in caso di suo ritorno.
Lo stato di bisogno come condizione
L'inciso in caso di bisogno e' centrale. L'assegno non spetta automaticamente al coniuge dell'assente, ma solo a chi versi in una condizione di effettiva difficolta' economica. Lo stato di bisogno va accertato in concreto, tenendo conto dei redditi e delle altre risorse del richiedente, comprese quelle eventualmente derivanti dal regime patrimoniale o dalla successione. Chi disponga già di mezzi adeguati non potra' invocare la norma, che ha funzione assistenziale e non puramente compensativa.
Profili processuali e revocabilita'
La domanda si propone al tribunale, che provvede con il rito proprio dei procedimenti relativi all'assenza. L'assegno, avendo natura alimentare, condivide la caratteristica della modificabilita': può essere aumentato, ridotto o revocato al mutare delle condizioni di bisogno del coniuge o della consistenza del patrimonio dell'assente. In caso di ritorno dell'assente o di accertamento della sua esistenza, vengono meno i presupposti dell'istituto dell'assenza e, con essi, la disciplina dell'art. 51, ferma restando la regolazione dei rapporti già sorti.
Il valore sistematico della norma
L'art. 51 testimonia la sensibilita' del codice verso le esigenze di solidarieta' familiare anche in situazioni anomale come l'assenza. La norma assicura che la prolungata mancanza di un coniuge non si traduca in un abbandono economico dell'altro, pur senza alterare in modo definitivo gli equilibri patrimoniali fino a quando la sorte dell'assente non sia chiarita. E' un esempio di come il diritto di famiglia coniughi la tutela del singolo con il rispetto delle posizioni giuridiche ancora incerte.
Il rapporto con il possesso temporaneo dei beni
Nella fase dell'assenza, gli aventi diritto possono ottenere l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, secondo gli artt. 50 e seguenti c.c., prestando cauzione e amministrando i beni con obblighi di rendiconto. L'assegno alimentare del coniuge si inserisce in questo quadro: il coniuge che abbia già conseguito il possesso di una parte dei beni potra' vedere computate tali risorse nella valutazione del proprio stato di bisogno. La norma, dunque, non opera in modo isolato, ma si coordina con l'intero sistema di gestione del patrimonio dell'assente, evitando duplicazioni e assicurando che l'assegno colmi solo l'effettiva insufficienza di mezzi.
Il fondamento solidaristico della tutela
L'art. 51 e' espressione del principio di solidarieta' familiare che permea il diritto di famiglia e trova radice costituzionale negli artt. 2 e 29 della Costituzione. Il vincolo coniugale genera doveri reciproci di assistenza che non si dissolvono per il solo fatto della prolungata mancanza di uno dei coniugi: finché l'assente e' considerato vivente, il suo patrimonio resta gravato dal dovere di sovvenire alle necessita' del coniuge bisognoso. La norma traduce questo dovere in uno strumento concreto, affidato al controllo del giudice, che ne assicura l'attuazione nel rispetto sia delle esigenze del coniuge sia della consistenza e della destinazione del patrimonio dell'assente.
Domande frequenti
Chi puo' chiedere l'assegno previsto dall'art. 51 c.c.?
Il coniuge della persona dichiarata assente, quando si trovi in stato di bisogno. L'assegno e' a carico del patrimonio dell'assente e viene concesso dal tribunale.
L'assegno sostituisce gli altri diritti del coniuge?
No. La norma e' esplicita: l'assegno spetta in aggiunta a quanto il coniuge gia' riceve per effetto del regime patrimoniale e per titolo di successione. Le tutele si cumulano, non si escludono.
Con quali criteri il giudice determina l'importo?
Il tribunale decide secondo le condizioni della famiglia e l'entita' del patrimonio dell'assente, bilanciando il bisogno del coniuge con la consistenza del patrimonio su cui l'assegno grava.
Che differenza c'e' tra assenza e morte presunta?
L'assenza e' uno stadio in cui l'assente e' ancora considerato vivente e i beni sono affidati in possesso temporaneo; la morte presunta interviene dopo un termine piu' lungo e produce effetti vicini a quelli della morte. L'art. 51 opera nella fase dell'assenza.
L'assegno puo' essere modificato o revocato?
Si. Avendo natura alimentare, e' modificabile al variare dello stato di bisogno del coniuge o del patrimonio dell'assente, e viene meno se cessa la situazione di assenza, ad esempio per il ritorno dell'assente.
Fonti consultate: 1 fonte verificate