← Torna a T.U. IVA - DPR 633/72
Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Il soggetto passivo IVA può detrarre l'imposta assolta o dovuta sui beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'attività
  • Il diritto sorge nel momento di esigibilità dell'imposta e si esercita al più tardi con la dichiarazione del relativo anno
  • Indetraibilità per acquisti afferenti a operazioni esenti o non soggette, salvo eccezioni (art. 19, comma 3)
  • Sempre indetraibile per beni utilizzati nelle manifestazioni a premio
  • Eccezioni che ripristinano la detraibilità: operazioni intracomunitarie ed esportazioni (art. 8, 8-bis, 9), alcune operazioni esenti finanziarie verso extra-UE
  • Pillar del meccanismo IVA: principio di neutralità dell'imposta nei circuiti B2B

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 19 T.U.IVA – Detrazione.

In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1. Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, e’ detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed e’ esercitato al piu’ tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione e’ sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

2. Non e’ detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta, salvo il disposto dell’articolo 19-bis2. In nessun caso e’ detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio (1).

3. La indetraibilita’ di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:

a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell’articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunita’ o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunita’ stessa;

b) operazioni, diverse da quelle in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter, effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell’imposta;

c) operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f);

d) cessioni di cui all’articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;

d-bis) le cessioni di beni di cui all’articolo 10, terzo comma;

e) operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.

4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’ imposta la detrazione non e’ ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile e’ determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione, nonche’ per determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al titolo V-ter .

5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita’ che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivita’ che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare e’ determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis. Nel corso dell’anno la detrazione provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attivita’ operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.

5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all’imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonche’ per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell’oro, compreso l’oro da investimento.

(1) Per l’interpretazione autentica del secondo comma vedi anche la legge 18/02/1999 n. 28 – recante “Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell’Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto”, in GU 22 febbraio 1999 n. 43 – il cui art. 5 ha disposto che al secondo comma dell’art. 19 le parole “beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio” devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime. Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel primo periodo del presente comma vedasi l’art. 10, comma 2-ter decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016 n. 21.”

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 11 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Il soggetto passivo IVA può detrarre l'imposta assolta o dovuta sui beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'attività
  • Il diritto sorge nel momento di esigibilità dell'imposta e si esercita al più tardi con la dichiarazione del relativo anno
  • Indetraibilità per acquisti afferenti a operazioni esenti o non soggette, salvo eccezioni (art. 19, comma 3)
  • Sempre indetraibile per beni utilizzati nelle manifestazioni a premio
  • Eccezioni che ripristinano la detraibilità: operazioni intracomunitarie ed esportazioni (art. 8, 8-bis, 9), alcune operazioni esenti finanziarie verso extra-UE
  • Pillar del meccanismo IVA: principio di neutralità dell'imposta nei circuiti B2B
Indice dei contenuti

Commento del professionista

L'art. 19 del Testo Unico IVA disciplina il diritto alla detrazione: l'asse portante del sistema dell'imposta sul valore aggiunto. Senza la detrazione, l'IVA si trasformerebbe in un'imposta cumulativa sulle transazioni, con effetti distorsivi sull'economia. Con la detrazione, invece, l'IVA realizza il principio di neutralità nei circuiti tra soggetti passivi: ogni anello della catena produttiva e distributiva detrae l'IVA assolta a monte e versa solo l'imposta sul «valore aggiunto» (la differenza). Il consumatore finale, non titolare del diritto di detrazione, sopporta l'onere economico complessivo dell'imposta. Per il commercialista, l'art. 19 è terreno operativo permanente: ogni operazione passiva richiede valutazione della detraibilità, ogni operazione attiva implica una corrispondente «catena della detrazione» che deve essere coerente.

Il diritto alla detrazione: presupposti e tempistiche

Il comma 1 stabilisce che è detraibile l'imposta «assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione». Tre elementi qualificanti.

Soggettività attiva: il diritto spetta al soggetto passivo IVA: imprese, esercenti arti e professioni, enti commerciali. I privati consumatori e gli enti non commerciali (per le attività non commerciali) non possono detrarre. Oggetto: l'imposta «assolta o dovuta» sui beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'attività. La detrazione è collegata all'inerenza: il bene o servizio deve essere acquistato per essere utilizzato nell'attività imprenditoriale o professionale del soggetto. Acquisti per uso personale o estraneo non danno diritto alla detrazione.

Tempistiche: il diritto sorge nel momento di esigibilità dell'imposta (di norma al momento di effettuazione dell'operazione, salvo regimi specifici come l'IVA per cassa) ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto, alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto. La regola sulla tempistica, semplificata dalle riforme degli ultimi anni, consente al soggetto passivo di esercitare la detrazione anche con dichiarazione tardiva o integrativa, sempre entro i termini di prescrizione.

Le indetraibilità: regime ordinario

Il comma 2 introduce le indetraibilità sostanziali: «non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis. La regola realizza il principio della pertinenza: l'IVA sugli acquisti è detraibile solo se gli acquisti sono utilizzati per operazioni che, a loro volta, scontano l'IVA (operazioni imponibili). Se gli acquisti afferiscono a operazioni esenti o fuori campo IVA, la detrazione è preclusa: l'IVA sugli acquisti diventa un costo definitivo per il soggetto passivo.

Eccezione fondamentale: l'art. 19-bis2 («pro rata di detraibilità») regola il caso del soggetto che effettua sia operazioni imponibili sia operazioni esenti: la detrazione è ammessa in proporzione al rapporto tra operazioni imponibili (e assimilate) e totale delle operazioni. La regola del pro rata è particolarmente rilevante per banche, assicurazioni, sanità privata, attività miste, dove le operazioni esenti sono parte integrante dell'attività.

Indetraibilità assoluta: l'IVA su beni utilizzati per manifestazioni a premio è sempre indetraibile, in qualsiasi ipotesi. La regola è anti-elusiva: senza tale limite, le aziende potrebbero scaricare l'IVA su beni distribuiti gratuitamente come premi promozionali, ottenendo un vantaggio rispetto al regime ordinario.

Le eccezioni del comma 3: detrazione anche per operazioni «non IVA»

Il comma 3 introduce eccezioni significative al regime di indetraibilità. Per alcune categorie di operazioni «non IVA», la detrazione è comunque ammessa per ragioni di neutralità nei circuiti internazionali e di tutela del settore esportatore. Le principali categorie sono:

Lett. a, esportazioni: operazioni ex artt. 8, 8-bis, 9 (cessioni all'esportazione, servizi internazionali, prestazioni connesse a esportazioni); operazioni assimilate dalla legge; operazioni intracomunitarie ex artt. 40-41 D.L. 331/1993. Le esportazioni sono «non imponibili» in senso tecnico (non soggette a IVA italiana) ma il diritto alla detrazione è preservato per evitare distorsioni nei circuiti internazionali. Lett. a-bis: alcune operazioni esenti finanziarie/assicurative (numeri 1-4 dell'art. 10) quando effettuate verso soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati all'esportazione. Lett. b: operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato che, se effettuate in Italia, darebbero diritto alla detrazione (servizi B2B fuori dal territorio italiano in regime di reverse charge nazionale del cessionario). Lett. c: operazioni dell'art. 2, terzo comma (cessioni di campioni gratuiti, omaggi di poco valore, eccetera).

Le eccezioni del comma 3 realizzano il principio di neutralità dell'IVA negli scambi internazionali: l'esportatore italiano non può essere penalizzato fiscalmente rispetto al concorrente estero che opera senza onere IVA. La detraibilità dell'IVA sugli acquisti collegati a esportazioni (anche se le esportazioni stesse non sono soggette ad imposta italiana) consente all'esportatore di recuperare integralmente l'IVA assolta a monte, attraverso il sistema dei rimborsi (art. 30) o della compensazione.

Il regime delle operazioni miste: il pro rata

Per i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili (con detrazione) sia operazioni esenti (senza detrazione), opera il regime del pro rata di detraibilità (art. 19-bis2). La detrazione è ammessa in proporzione al rapporto tra operazioni imponibili e totale delle operazioni. Il calcolo è annuale e si applica all'IVA sugli acquisti generali (non specificamente imputabili a un tipo di operazione). Per acquisti specifici imputabili (per esempio acquisti utilizzati esclusivamente per un tipo di attività), la detrazione segue il regime dell'attività specifica.

Il pro rata è particolarmente rilevante per: banche e intermediari finanziari (la maggior parte delle operazioni finanziarie sono esenti, art. 10, n. 1-4); assicurazioni (operazioni esenti ex art. 10, n. 2); sanità privata (prestazioni sanitarie spesso esenti); istruzione privata. Per queste categorie, il regime del pro rata richiede attenzione costante: variazioni nella composizione dell'attività producono variazioni della percentuale di detraibilità, con effetti significativi sul costo IVA dell'azienda.

Profili pratici: pianificazione e controlli

Per il fiscalista, l'art. 19 è strumento operativo quotidiano. Le aree tipiche di attenzione: qualificazione delle operazioni passive (per attività imponibile, esente, non soggetta, mista); individuazione del momento di esigibilità per la corretta tempistica della detrazione; verifica dell'inerenza degli acquisti all'attività imprenditoriale o professionale; gestione del pro rata per soggetti misti; recupero IVA per esportazioni e operazioni assimilate, con utilizzo dei meccanismi di rimborso.

Le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate sono frequenti e riguardano soprattutto: l'inerenza di acquisti dubbi (fringe benefit, omaggi, viaggi di rappresentanza); la corretta ripartizione tra operazioni imponibili ed esenti; il timing della detrazione (esercizio in periodo errato); la qualificazione delle operazioni complesse (operazioni promiscue, prestazioni di servizi composite). Una documentazione contabile e amministrativa rigorosa è la migliore difesa: ogni acquisto deve essere chiaramente collegato all'attività e alla tipologia di operazione di destinazione.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Risposta a interpello

n. 2 del 4 gennaio 2021

Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 19, commi 2, 3, 4 e 5, DPR 633/1972 in tema di limiti alla detrazione IVA, indetraibilità oggettiva e criteri di imputazione delle operazioni esenti, anche con richiamo alla Circolare n. 328/E/1997 sul pro-rata.

Risposta a interpello

n. 511 del 14 ottobre 2022

L'Agenzia chiarisce il calcolo della percentuale di detrazione IVA ai sensi degli artt. 19, comma 5, e 19-bis DPR 633/1972: pro-rata provvisorio sull'anno precedente con conguaglio definitivo a fine anno per i soggetti che effettuano operazioni miste imponibili/esenti.

Risposta a interpello

n. 612 del 21 dicembre 2020

Chiarimenti sulla rettifica della detrazione IVA ex art. 19-bis2 DPR 633/1972, in stretta connessione con il diritto di detrazione disciplinato dall'art. 19: condizioni e modalità di rettifica nei mutamenti di utilizzo del bene.

Domande frequenti

Cos'è il diritto alla detrazione IVA?

È il diritto del soggetto passivo IVA (imprese, esercenti arti e professioni, enti commerciali) di sottrarre dall'imposta dovuta sulle operazioni attive l'IVA assolta sugli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività. La detrazione realizza il principio di neutralità dell'IVA nei circuiti B2B: ogni anello della catena produttiva versa solo l'imposta sul valore aggiunto (la differenza tra IVA sulle vendite e IVA sugli acquisti).

Quando sorge il diritto alla detrazione?

Nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (di norma al momento di effettuazione dell'operazione, salvo regimi specifici come l'IVA per cassa, art. 32-bis D.L. 83/2012). Il diritto è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto, alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto. Le riforme degli ultimi anni hanno semplificato la regola: oggi è ammessa la detrazione anche con dichiarazione tardiva o integrativa, entro i termini di prescrizione.

Quando l'IVA non è detraibile?

In linea generale, quando l'acquisto afferisce a operazioni esenti (art. 10 T.U.IVA) o non soggette all'imposta (operazioni fuori campo IVA). Sempre indetraibile per beni utilizzati nelle manifestazioni a premio, anche se afferenti a operazioni imponibili. Per i soggetti misti (operazioni imponibili ed esenti) opera il regime del pro rata (art. 19-bis2).

Come funziona il pro rata di detraibilità?

Per i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, la detrazione è ammessa in proporzione al rapporto tra operazioni imponibili e totale delle operazioni (art. 19-bis2). Il calcolo è annuale e si applica all'IVA sugli acquisti generali. Per acquisti specifici imputabili a un tipo di operazione, la detrazione segue il regime dell'attività specifica. Il pro rata è particolarmente rilevante per banche, assicurazioni, sanità privata, istruzione privata.

L'IVA sugli acquisti per esportazioni è detraibile?

Sì. Il comma 3 dell'art. 19 T.U.IVA preserva la detraibilità per gli acquisti afferenti a esportazioni (artt. 8, 8-bis, 9), operazioni intracomunitarie (artt. 40-41 D.L. 331/1993) e operazioni assimilate. La regola realizza il principio di neutralità dell'IVA negli scambi internazionali: l'esportatore italiano recupera integralmente l'IVA assolta a monte, attraverso il sistema dei rimborsi (art. 30 T.U.IVA) o della compensazione. Senza tale meccanismo, il sistema italiano sarebbe penalizzante rispetto a quello degli altri Stati UE.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 3 fontei verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.