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Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 188-bis TUIR disciplina un regime fiscale agevolato per i redditi prodotti in franchi svizzeri da soggetti residenti o operanti nel comune di Campione d'Italia, exclave italiana in territorio elvetico.
  • I redditi in franchi svizzeri delle persone fisiche iscritte all'anagrafe campionese (compresi i lavoratori autonomi e i professionisti con studio nel comune) sono convertiti in euro al cambio dell'art. 9 c.2 TUIR, ridotto forfetariamente del 30%.
  • Stessa riduzione del 30% si applica ai redditi d'impresa in franchi svizzeri prodotti da imprese individuali, società di persone e soggetti IRES iscritti alla CCIAA di Como con sede o unità locale a Campione d'Italia.
  • Per attività svolte sia a Campione sia altrove è obbligatoria una contabilità separata; i costi promiscui sono attribuiti pro-quota in base al rapporto tra ricavi campionesi e ricavi totali.
  • Sui redditi in euro è prevista una riduzione pari alla stessa percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi, con un abbattimento minimo di 26.000 euro; le imposte sono comunque assolte in euro.
  • Le agevolazioni operano nei limiti del regime "de minimis" (Regolamenti UE 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 188 Bis TUIRCampione d’Italia(1)

In vigore dal 01/01/2020

Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1

“1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli d’impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonche’ i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento.

2. I redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle societa’ di persone e da societa’ ed enti di cui all’articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unita’ locale, nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel comune di Campione d’Italia, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Nel caso in cui l’attivita’ sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di Campione d’Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui e’ possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al primo periodo sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere un’apposita contabilita’ separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attivita’ svolta nel comune di Campione d’Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa nel territorio del comune di Campione d’Italia e l’ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.

3. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’imposta in euro.

4. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia’ residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

5. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri, in base a quanto previsto ai commi 1 e 2, con un abbattimento minimo di euro 26.000. Ai fini della determinazione dei redditi d’impresa in euro prodotti nel comune di Campione d’Italia si applicano le disposizioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.”__________________

(1) Vedi comma 573 art. 1 L. 160 del 27/12/2019.

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Commento

Indice dei contenuti

Il quadro normativo e la specialità di Campione d'Italia

Campione d'Italia è un'exclave del comune italiano incastonata nel Canton Ticino: per ragioni storiche, geografiche ed economiche, sin dal 1933 i suoi abitanti hanno utilizzato come moneta corrente il franco svizzero anziché la lira (poi euro). Per evitare distorsioni cambiarie e doppie imposizioni di fatto, il legislatore italiano ha previsto un regime speciale, oggi cristallizzato nell'art. 188-bis TUIR nella versione vigente dal 1° gennaio 2020 (modifiche apportate dalla L. 160/2019, articolo 1).

La ratio della norma è duplice: (a) evitare che la conversione obbligatoria CHF→EUR penalizzi residenti e imprese campionesi rispetto ai vicini ticinesi; (b) rendere il territorio campionese economicamente sostenibile sotto il profilo fiscale, conservando il legame politico-amministrativo con l'Italia.

I soggetti beneficiari

Il regime si rivolge a tre categorie:

  • Persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia (per i redditi diversi da quelli d'impresa);
  • Professionisti e lavoratori autonomi con studio nel comune (per i redditi di lavoro autonomo prodotti in franchi svizzeri nel comune o in Svizzera);
  • Imprese individuali, società di persone ed enti IRES iscritti alla CCIAA di Como e con sede operativa o unità locale a Campione.

Il comma 4 estende l'iscrizione anagrafica anche alle persone fisiche con domicilio fiscale a Campione che, già residenti nel comune, siano poi iscritte all'AIRE dello stesso comune ma residenti nel Canton Ticino: una scelta di favor per chi mantiene un legame stretto con il territorio.

Il meccanismo del cambio agevolato

Il cuore dell'agevolazione è la conversione dei redditi in CHF al tasso di cambio dell'art. 9 c.2 TUIR (cambio medio del periodo), ridotto forfetariamente del 30%. Si tratta di un abbattimento reddituale ottenuto a monte sulla base imponibile espressa in euro.

Esempio pratico: Tizio, persona fisica residente a Campione d'Italia, percepisce nel periodo d'imposta redditi di lavoro dipendente in Svizzera per 100.000 CHF. Supponendo un cambio medio CHF/EUR di 1,05, il reddito convertito sarebbe 95.238 euro. Applicando la riduzione del 30%, la base imponibile rilevante ai fini IRPEF italiana diventa 66.667 euro circa.

Imprese e contabilità separata

Per le imprese che operano anche fuori dal territorio comunale, il comma 2 impone una contabilità separata: i ricavi e i costi diretti devono essere imputati specificamente alle attività campionesi. I costi promiscui (locazioni di sedi, utenze condivise, personale comune) si ripartiscono pro-quota in base al rapporto:

(ricavi e proventi campionesi) / (ricavi e proventi totali)

Esempio: Caio Srl, con sede a Como e unità locale a Campione, registra 1.000.000 euro di ricavi totali, di cui 300.000 imputabili all'unità campionese. Le spese promiscue (es. compenso amministratore unico) saranno imputate per il 30% al reddito d'impresa di Campione d'Italia, beneficiando dell'abbattimento del 30% sulla base CHF.

I redditi in euro: abbattimento minimo di 26.000

Il comma 5 disciplina un meccanismo speculare per i redditi prodotti direttamente in euro dai soggetti campionesi: anche su questi si applica una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in CHF (ossia il 30% pieno o quota proporzionale), con un minimo garantito di 26.000 euro. Le imposte vengono comunque liquidate e assolte in euro.

I limiti "de minimis" comunitari

Il comma 6 subordina l'agevolazione alla disciplina europea sugli aiuti di Stato "de minimis": vanno rispettati i massimali fissati dai Regolamenti UE 1407/2013 (generale), 1408/2013 (agricolo) e 717/2014 (pesca e acquacoltura). Le imprese campionesi devono quindi monitorare il cumulo triennale degli aiuti ricevuti, pena la decadenza dal beneficio.

Prassi e linee guida

Provvedimento · Prot. n. 41036/2025 del 10 febbraio 2025

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate determina la riduzione forfetaria del cambio franco svizzero/euro da applicare ai redditi delle persone fisiche e d'impresa prodotti a Campione d'Italia ai sensi dell'art. 188-bis TUIR. Per il periodo d'imposta 2024 la riduzione e fissata in misura conforme alla media annuale rilevata dalla Banca d'Italia, con un minimo di legge del 30%.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Provvedimento · Prot. n. 32991/2024 del 9 febbraio 2024

Determinazione della riduzione forfetaria del cambio per il periodo d'imposta 2023 ai fini dell'applicazione del regime agevolato di Campione d'Italia ex art. 188-bis TUIR: per il 2023 la riduzione e stata fissata al 33,27% a fronte di uno scostamento medio annuo CHF/EUR del -3,27%.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Chi può accedere al regime fiscale di Campione d'Italia?

Persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune (anche se in AIRE e residenti in Canton Ticino), professionisti con studio a Campione, imprese individuali, società di persone ed enti IRES iscritti alla CCIAA di Como con sede operativa o unità locale a Campione.

Quanto vale lo sconto fiscale del regime?

I redditi in franchi svizzeri sono convertiti in euro al cambio medio (art. 9 c.2 TUIR) ridotto forfetariamente del 30%. Anche i redditi prodotti in euro fruiscono di una riduzione corrispondente, con un abbattimento minimo garantito di 26.000 euro.

Cosa deve fare un'impresa che opera sia a Campione sia altrove?

Deve tenere una contabilità separata per le attività campionesi e ripartire i costi promiscui in base al rapporto tra ricavi prodotti a Campione e ricavi complessivi.

Il regime di Campione d'Italia è soggetto a limiti europei?

Sì. L'agevolazione è classificata come aiuto di Stato "de minimis" e va monitorata rispetto ai massimali dei Regolamenti UE 1407/2013, 1408/2013 (agricoltura) e 717/2014 (pesca).

Come viene pagata l'imposta?

I soggetti beneficiari assolvono il debito d'imposta in euro, anche quando il reddito è stato originariamente prodotto in franchi svizzeri.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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