Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114.7 T.U.B. Detenzione di fondi.

In vigore dal 14/08/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

“1. I gestori di crediti in sofferenza possono ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) le somme di denaro ricevute dai debitori di crediti in sofferenza gestiti per conto dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono accreditate in un conto separato aperto presso una banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento al rispettivo acquirente di crediti in sofferenza, secondo le condizioni con quest’ultimo concordate;

b) le somme di denaro depositate ai sensi della lettera a) prima del trasferimento a ciascun acquirente di crediti in sofferenza costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza. Su tali patrimoni distinti non sono ammesse azioni dei creditori del gestore di crediti in sofferenza o nell’interesse degli stessi, ne’ quelle dei creditori della banca presso la quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono ammesse nei limiti delle somme di spettanza di questi ultimi. In caso di avvio nei confronti del gestore di crediti in sofferenza di procedimenti concorsuali, le somme accreditate su tali conti, per un importo pari alle somme incassate e dovute agli acquirenti di crediti in sofferenza, vengono immediatamente e integralmente restituite a questi ultimi senza la necessita’ di deposito della domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme. Sulle somme di denaro depositate presso la banca non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo’ essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dalla banca nei confronti del gestore di crediti in sofferenza. In caso di avvio nei confronti della banca di procedimenti di cui al titolo IV, nonche’ di procedure concorsuali, le somme accreditate sui conti correnti vengono immediatamente e integralmente restituite all’acquirente di crediti in sofferenza, senza la necessita’ di deposito della domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione delle somme.

2. I pagamenti effettuati dal debitore al gestore di crediti in sofferenza liberano il debitore dai relativi obblighi di pagamento nei confronti dell’acquirente di crediti in sofferenza. Per ciascun pagamento, il gestore di crediti in sofferenza rilascia al debitore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, quietanza attestante l’importo ricevuto, la data di estinzione dell’obbligazione e i dati identificativi della stessa.

3. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.”

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

In sintesi

  • I gestori NPL possono ricevere fondi dai debitori su conti separati presso una banca, segregati dal patrimonio del gestore.
  • I fondi depositati costituiscono patrimoni distinti: sono protetti da azioni dei creditori del gestore e della banca depositaria.
  • In caso di procedura concorsuale del gestore, le somme vengono restituite immediatamente agli acquirenti senza insinuazione al passivo.
  • Il pagamento al gestore libera il debitore nei confronti dell'acquirente; il gestore rilascia quietanza per ogni pagamento ricevuto.
  • La Banca d'Italia detta disposizioni attuative; norma vigente dal 14/08/2024 per effetto del D.Lgs. 116/2024.

Art. 114.7 TUB, Detenzione di fondi da parte dei gestori NPL

L'articolo 114.7 del Testo Unico Bancario, introdotto dal D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 in attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167 (Direttiva NPL), disciplina le modalità con cui i gestori di crediti in sofferenza possono ricevere e detenere fondi incassati dai debitori prima di trasferirli agli acquirenti NPL. La norma risponde all'esigenza di tutela sia dei debitori ceduti sia degli acquirenti di portafogli deteriorati, introducendo una forma di segregazione patrimoniale analoga a quella già nota nel settore dei servizi di investimento e nella cartolarizzazione.

Il conto separato e la segregazione patrimoniale

Il comma 1 impone che le somme incassate dai debitori siano accreditate su un conto separato aperto presso una banca e mantenute su tale conto fino al trasferimento all'acquirente di crediti in sofferenza secondo le condizioni contrattuali pattuite. Non si tratta di una mera raccomandazione operativa, ma di un requisito prudenziale obbligatorio che condiziona la legittimità stessa dell'attività di ricezione di fondi.

La norma stabilisce espressamente che le somme depositate costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti rispetto al patrimonio del gestore. Questo meccanismo produce tre conseguenze di rilievo:

  1. I creditori del gestore NPL non possono aggredire le somme depositate, nemmeno in via cautelare.
  2. I creditori della banca depositaria sono ugualmente esclusi da qualsiasi azione su tali fondi.
  3. I creditori dei singoli acquirenti possono agire solo nei limiti delle somme di rispettiva spettanza, impedendo interferenze tra portafogli diversi gestiti dallo stesso operatore.

Tutela in caso di insolvenza del gestore o della banca

Il legislatore ha previsto una disciplina specifica per le ipotesi patologiche. In caso di procedura concorsuale avviata nei confronti del gestore NPL, le somme accreditate vengono restituite immediatamente e integralmente agli acquirenti al di fuori delle normali procedure di insinuazione al passivo e di riparto. Questo privilegio procedurale è cruciale per garantire la continuità operativa degli acquirenti e per evitare che il fallimento del gestore si traduca in una perdita di liquidità per i portafogli NPL gestiti.

Analoga protezione opera se è la banca depositaria a essere assoggettata a procedure di risoluzione o concorso ai sensi del Titolo IV TUB: anche in questo caso le somme vengono restituite immediatamente all'acquirente, senza necessità di domanda di ammissione al passivo.

La norma vieta inoltre la compensazione legale, giudiziale e convenzionale tra le somme depositate e i crediti vantati dalla banca nei confronti del gestore: si tratta di un'ulteriore barriera di protezione che impedisce alla banca di trattenere i fondi segregati a soddisfazione di propri crediti verso il gestore.

Effetti liberatori del pagamento e obbligo di quietanza

Il comma 2 chiarisce un aspetto pratico di grande rilievo per i debitori ceduti: il pagamento effettuato al gestore NPL libera il debitore dall'obbligazione nei confronti dell'acquirente. Questa previsione risolve ogni dubbio sull'efficacia solutoria del pagamento al soggetto che, pur non essendo il creditore formale, è incaricato della riscossione.

A garanzia della tracciabilità, il gestore è obbligato a rilasciare per ogni pagamento una quietanza su supporto cartaceo o durevole, contenente l'importo ricevuto, la data di estinzione e i dati identificativi dell'obbligazione. L'obbligo di quietanza tutela il debitore da eventuali contestazioni future e costituisce un elemento di trasparenza nel rapporto tra le parti.

Potere normativo della Banca d'Italia

Il comma 3 conferisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni attuative, che potranno riguardare i requisiti tecnici dei conti separati, le tempistiche di trasferimento dei fondi agli acquirenti, i contenuti minimi della quietanza e le modalità di rendicontazione. Il quadro normativo secondario è dunque ancora in evoluzione e gli operatori devono monitorare le Circolari della Banca d'Italia in materia.

Raccordo con la Direttiva NPL e il D.Lgs. 116/2024

L'art. 114.7 TUB recepisce l'art. 17 della Direttiva (UE) 2021/2167, che impone agli Stati membri di garantire che i gestori NPL tengano separati i fondi ricevuti dai debitori. Il D.Lgs. 116/2024 ha scelto di implementare tale obbligo attraverso il meccanismo del patrimonio distinto, già noto nell'ordinamento italiano grazie all'esperienza delle società veicolo nella cartolarizzazione (L. 130/1999) e degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB. Questa coerenza sistematica facilita l'interpretazione della nuova disciplina e consente di applicare in via analogica le soluzioni già elaborate per fattispecie simili.

Prassi e linee guida

Domande frequenti

Il gestore NPL è obbligato ad aprire un conto separato per ogni acquirente?

L'art. 114.7 TUB richiede che le somme dei debitori gestiti per conto di ciascun acquirente siano accreditate su un conto separato e mantenute distinte. Le disposizioni attuative della Banca d'Italia preciseranno se è necessario un conto per acquirente o se è sufficiente un conto omnibus con sottoconti segregati, ma in ogni caso la separazione patrimoniale tra portafogli di acquirenti diversi è garantita per legge.

Cosa succede ai fondi depositati se il gestore NPL fallisce?

In caso di procedura concorsuale del gestore, le somme accreditate sui conti separati vengono restituite immediatamente e integralmente agli acquirenti di crediti in sofferenza, senza necessità di insinuazione al passivo e al di fuori dei piani di riparto. Questo meccanismo, previsto dall'art. 114.7 comma 1 TUB, garantisce che il fallimento del gestore non pregiudichi la liquidità dei portafogli NPL gestiti.

Il pagamento fatto al gestore NPL libera davvero il debitore?

Sì. L'art. 114.7 comma 2 TUB prevede espressamente che i pagamenti effettuati dal debitore al gestore di crediti in sofferenza liberano il debitore dai propri obblighi nei confronti dell'acquirente. Il debitore ha diritto a ricevere una quietanza scritta per ogni pagamento effettuato, attestante importo, data e identificazione dell'obbligazione estinta.

La banca depositaria può compensare i fondi segregati con crediti vantati verso il gestore?

No. L'art. 114.7 TUB vieta espressamente sia la compensazione legale e giudiziale sia quella convenzionale tra le somme depositate e i crediti della banca verso il gestore. Questo divieto è una garanzia essenziale per assicurare che i fondi degli acquirenti NPL non vengano trattenuti dalla banca a soddisfazione di propri crediti.

Quali sono le fonti normative di riferimento per l'art. 114.7 TUB?

L'art. 114.7 TUB è stato introdotto dal D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, in recepimento dell'art. 17 della Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 (Direttiva NPL). La norma si inserisce nel Capo V-bis del TUB dedicato alla gestione dei crediti in sofferenza, da coordinarsi con gli artt. 106-114 TUB e con la L. 130/1999 sulla cartolarizzazione.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.