Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 578 c.p.c. – Delega a compiere la vendita
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l’ordinanza che dispone la vendita il giudice dell’esecuzione può stabilire che l’incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata.
In tale caso, copia dell’ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l’esecuzione della vendita.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 577 - Articolo 577 Codice di Procedura Civile: Indivisibilita’ dei fond…→Cod. proc. civ. art. 579 - Articolo 579 Codice di Procedura Civile: Persone ammesse agli inc…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 576 c.p.c.: Contenuto del provvedimento che dispone la vend→Articolo 580 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione→Articolo 575 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 581 Codice di Procedura Civile: Modalita’ dell’incanto→Art. 574 c.p.c.: Provvedimenti relativi alla vendita→Art. 582 c.p.c.: Dichiarazione di residenza o elezione di domici→Articolo 573 Codice di Procedura Civile: Gara tra gli offerenti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 578 c.p.c. risponde a un'esigenza pratica di efficienza processuale: quando i beni pignorati si trovano in luoghi distanti dalla sede del giudice dell'esecuzione, la celebrazione dell'incanto in loco favorisce una maggiore partecipazione dei potenziali acquirenti, con effetti positivi sul prezzo realizzabile. La norma consente quindi di bilanciare il principio di concentrazione del processo esecutivo con le esigenze di prossimità territoriale della vendita.
Analisi
Il meccanismo della delega si articola in due fasi. Nella prima, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che dispone la vendita ai sensi dell'articolo 576, stabilisce che per la parte di beni sita in altra circoscrizione l'incanto si terrà davanti al tribunale locale. Si tratta di una facoltà discrezionale («può stabilire»), non di un obbligo. Nella seconda fase, il cancelliere trasmette copia dell'ordinanza al presidente del tribunale delegato, il quale provvede alla nomina di un giudice per l'esecuzione della vendita. Il meccanismo è quindi basato sulla collaborazione tra uffici giudiziari distinti.
Quando si applica
La disposizione si applica nei procedimenti esecutivi immobiliari in cui il pignoramento abbia colpito beni situati in circoscrizioni di tribunale diverse da quella del giudice competente. Un caso tipico è quello del debitore che possiede immobili in città diverse: il pignoramento può essere unico ma la vendita di ciascun cespite può avvenire davanti al tribunale territorialmente più prossimo.
Connessioni
La norma si coordina con l'articolo 576 c.p.c. (contenuto dell'ordinanza di vendita) e con le disposizioni generali sulla competenza territoriale nel processo esecutivo (artt. 26-27 c.p.c.). Va altresì considerato il coordinamento con l'articolo 591-bis c.p.c. laddove la vendita sia delegata a un professionista, in quanto anche in quel contesto la distribuzione territoriale delle operazioni può rilevare.
Connessioni
La norma si raccorda con l'art. 576 c.p.c. che disciplina il contenuto dell'ordinanza di vendita e con gli artt. 555 ss. sull'espropriazione immobiliare. In materia di beni agricoli, rilevano le disposizioni del codice civile sulle unità colturali e le leggi speciali sull'ordinamento fondiario agricolo.
Domande frequenti
Il giudice dell'esecuzione è obbligato a delegare la vendita al tribunale locale?
No. L'articolo 578 c.p.c. attribuisce una facoltà discrezionale («può stabilire»). Il giudice valuta se la delega sia opportuna in base alla distanza, al valore dei beni e alle circostanze del caso concreto.
Come vengono trasmessi gli atti al tribunale delegato?
Il cancelliere del tribunale delegante trasmette copia dell'ordinanza di vendita al presidente del tribunale delegato, che poi nomina un giudice per eseguire la vendita.
Chi nomina il giudice che presiede l'incanto nel tribunale delegato?
Il presidente del tribunale delegato nomina un giudice per l'esecuzione della vendita, una volta ricevuta copia dell'ordinanza dal cancelliere del tribunale procedente.
La delega riguarda anche la distribuzione del ricavato?
No. La delega ex articolo 578 c.p.c. riguarda solo la fase dell'incanto. La distribuzione del ricavato rimane di competenza del giudice dell'esecuzione presso il tribunale procedente.
Cosa succede se il giudice non delega la vendita e l'incanto si tiene lontano dai beni?
La vendita è comunque valida. La mancata delega può però ridurre la partecipazione all'asta, con possibile effetto negativo sul prezzo realizzato. I creditori interessati possono sollecitare il giudice a valutare la delega prima che l'ordinanza venga emessa.