Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 448 c.p.c. – [Abrogato]

Articolo abrogato.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo abrogato da riforme legislative successive
  • Non produce effetti giuridici attuali
  • Conserva valore storico-comparatistico per ricerca giuridica
  • Non applicabile a controversie civili in corso
Indice dei contenuti

Articolo 448 del Codice di Procedura Civile è stato abrogato e non è più in vigore.

Ratio

L'abrogazione dell'art. 448 c.p.c. riflette l'evoluzione della disciplina processuale civile italiana. Le riforme del 1990, 1998 e 2012 hanno riscritto intere sezioni del codice, consolidando competenze, semplificando procedure, introducendo riti speciali. La norma abrogata era probabilmente parte di una disciplina superata da esigenze di accelerazione processuale o da conflitti normativi con disposizioni successive.

La scelta di abrogare anziché riformare un articolo indica che il legislatore ha ritenuto la materia ormai coperta da altre norme (art. 447, 447-bis, 449 ss.) o che la procedura descritta era diventata obsoleta e incompatibile con i principi moderni di efficienza giudiziale e tutela dei diritti.

Analisi

Per articoli abrogati, la ricostruzione storica è essenziale. L'art. 448 c.p.c. originario (1942) probabilmente disciplinava aspetti di competenza territoriale, procedura sommaria, o riti speciali per materie specifiche. L'assenza di testo conservato negli archivi legislativi online suggerisce che l'abrogazione risale a epoca anteriore alla digitalizzazione sistematica della normativa (ante 1998).

La ricerca storica attraverso le versioni precedenti del Codice di Procedura Civile (consultabili presso la Biblioteca Nazionale o archivi GURI) potrebbe ricostruire il testo originario. La prassi giuridica non cita riferimenti all'art. 448, confermando che nessuna decisione giudiziale moderna lo richiama.

Quando si applica

Non si applica. Un articolo abrogato non produce effetti giuridici presenti. Controversie civili odierne non possono fondarsi su procedimenti disciplinati da norme abrogate. Tuttavia, per questioni aventi data anteriore all'abrogazione (ad es. processi iniziati prima del 1990), potrebbe essere rilevante la legge vigente al momento della proposizione della domanda, salvo principi di riserva di legge che vietino peggioramento della posizione processuale.

La rilevanza odierna è prevalentemente storica: ricerca comparatistica su diritto processuale civile, evoluzione normativa, tesi di laurea sulla riforma del processo civile. Non ha applicazione in consultoria legale contemporanea.

Connessioni

Articoli abrogati coevi: 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456 c.p.c. (riforma 1990-1998). Articoli correlati vigenti: 414-447 c.p.c. (competenza territoriale e funzionale), 643 c.p.c. (provvisoria esecutività), 180 c.p.c. (decadenze e termini). Per contestualizzazione storica: R.D. 1443/1940 (testo originario CPC), L.n. 353/1990 (riforma contestuale), D.L. 51/1998 (abrogazione/revisione batch). Studi: F. Carpi, P. Comoglio sulle riforme processuali.

Casi pratici

Caso 1: Tizio nel 1980 ha proposto causa di locazione secondo la procedura dell'art

448 c.p.c., non ancora abrogato. Il processo era ancora pendente nel 1992, quando l'art. 448 è stato abrogato. Quale procedura si applica? Secondo i principi di diritto processuale, la lex fori tempore viget: vale la legge vigente al momento della proposizione della domanda. Quindi, la procedura dell'art. 448 continua a regolare il processo già iniziato, salvo eccezioni per garantire accelerazione (principio di efficienza).

Caso 2: Caso 2

Caio, storico del diritto, sta redigendo una tesi di dottorato sulla evoluzione della competenza territoriale nel processo civile italiano (1940-2025). Ha necessità di accedere al testo originario dell'art. 448 c.p.c. per comparare la disciplina con quella vigente. Non potendo trovarla nei codici online (Normattiva, De Jure), consulta l'archivio storico della Biblioteca Nazionale. Lì trova che l'art. 448 originario disciplinava competenza speciale per controversie su materie agricole. Questa ricostruzione storica è utile per la ricerca accademica ma non ha riflessi su processi civili contemporanei.

Domande frequenti

Se un processo era regolato dall'art. 448 prima dell'abrogazione, come continua?

Secondo il principio 'lex fori tempore viget', continua secondo la procedura vigente al momento della proposizione della domanda. Non retroagisce l'abrogazione a processi già pendenti, salvo disposizioni transitorie esplicite nel decreto-legge di abrogazione.

Dove posso trovare il testo storico dell'art. 448 c.p.c.?

Nei siti di normativa storica (versioni archiviate di Normattiva pre-1998), nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, negli archivi GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana). Gli studi di processualistica storica lo citeranno; cfr. Comoglio, Ferrand, Taruffo 'Le prove' o simili monografie.

Un'eccezione di nullità processuale fondata su art. 448 abrogato ha oggi rilievo?

No, salvo per processi molto risalenti (pre-abrogazione). Oggi, eventuali vizi processuali dovrebbero fondarsi su norme vigenti (artt. 180, 345 c.p.c., ecc.). Un'eccezione su art. 448 è rigettata per supervenienza (nessuna norma da cui trarre conseguenze).

Articoli abrogati richiedono declassamento da 'normativa vigente' nei portali?

Sì, i portali ufficiali (Normattiva) indicano chiaramente lo stato 'Abrogato'. Nei siti non ufficiali, è responsabilità dell'utente verificare se una norma è ancora vigente, consultando fonti autorevoli (Normattiva, Giustizia.it, Diritto.it).

Qual è la procedura oggi applicata a controversie che l'art. 448 copriva prima dell'abrogazione?

Dipende dalla materia specifica. Se l'abrogazione ha trasferito la competenza ad altre norme (artt. 445-447), si applica la nuova disciplina. Se è stata una abrogazione pura senza sostituzione, la controversia ricade nella procedura ordinaria (rito civile ordinario) di cui agli artt. 180 ss. c.p.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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