Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 542 c.p.p. – Condanna del querelante alle spese e ai danni
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Condanna del querelante alle spese e ai danni
1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dell’articolo 427 per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato e del responsabile civile.
2. L’avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 541 - Art. 541 c.p.p.: Condanna alle spese relative all’azione civile→Cod. proc. pen. art. 543 - Art. 543 c.p.p.: Ordine di pubblicazione della sentenza come rip→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 540 c.p.p.: Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili→Articolo 544 Codice di Procedura Penale: Redazione della sentenza→Art. 539 c.p.p.: Condanna generica ai danni e provvisionale→Articolo 545 Codice di Procedura Penale: Pubblicazione della sentenza→Art. 538 c.p.p.: Condanna per la responsabilità civile→Articolo 546 Codice di Procedura Penale: Requisiti della sentenza→Art. 537 c.p.p.: Pronuncia sulla falsità di documenti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se assoluzione perché fatto non sussiste o imputato non l'ha commesso (reato a querela), il querelante paga spese e rifusione danni all'imputato e responsabile civile.
Ratio
L'articolo applica il principio di responsabilità procedurale al querelante in reati di azione privata (diffamazione, ingiuria, violazione di domicilio, molestie, ecc.). Se la querela è priva di fondamento (fatto non sussiste o imputato non lo ha commesso), chi ha messo in moto il procedimento deve sopportare le conseguenze economiche, sia come rimborso delle spese pubbliche che come compenso dei danni causati al querelato e al responsabile civile.
La regola incentiva il ricorso responsabile all'azione privata, scoraggiando querele temerarie o strumentali.
Analisi
La norma si applica solo ai reati perseguibili a querela (azione privata). "Fatto non sussiste" significa il fatto-reato è provato inesistente; "imputato non l'ha commesso" significa il fatto sussiste ma non è riconducibile all'imputato (è stata un'altra persona, p.es.). In questi casi di assoluzione, il giudice applica l'art. 427 c.p.p. per la condanna del querelante.
Art. 427 c.p.p. prevede: (a) pagamento spese del procedimento anticipate dallo Stato (costi della struttura giudiziaria, cancelleria, ecc.), (b) rifusione spese sostenute da imputato e responsabile civile (onorari difensori, perizie, costi di notificazione), (c) risarcimento danno all'imputato (danno da querela temeraria, danno reputazionale, danni morali).
Quando si applica
Si applica esclusivamente nei reati di azione privata (art. 50 c.p.): diffamazione, ingiuria, violazione di domicilio, violazione della privacy, molestie, abuso d'ufficio su querela, false dichiarazioni presso ufficiale pubblico. Non si applica a reati di azione pubblica (es. furto, violenza, truffa), dove il PM è promotore e non il danneggiato.
Condizione: assoluzione del querelando per inesistenza fatto o sua non-commissione. Se assoluzione per altri motivi (es. scusante, causa scriminante), art. 427 non si applica.
Connessioni
Art. 427 c.p.p. (condanna spese rito sommario, applicata qui), art. 50 c.p. (reati azione privata), art. 74-90 c.p.p. (costituzione parte civile e querelante), art. 185-188 c.p. (responsabilità civile da reato), art. 2043 c.c. (responsabilità civile generale). La sentenza deve notificarsi al querelante entro termini ordinari.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio querela Caio per diffamazione (reato azione privata), affermando che Caio l'ha accusato pubblicamente (su social, davanti a testimoni) di reato di corruzione, causandogli danno reputazionale e economico. Nel processo, il giudice accerta che Tizio non ha mai commesso corruzione (fatto non sussiste). La querela è infondata. Il giudice assolve Caio per inesistenza del fatto. Applica art. 427 c.p.p.: Tizio è condannato a pagare (a) le spese del procedimento anticipate dallo Stato (2000 euro), (b) le spese sostenute da Caio per la difesa (onorari dell'avvocato, 3000 euro), (c) il risarcimento dei danni morali e reputazionali causati a Caio dalla querela temeraria (5000 euro). Tizio paga 10000 euro complessivamente.
Caso 2: Caso 2
Sempronio querela Mevio per violazione di domicilio (reato azione privata), affermando che Mevio ha fatto irruzione nella sua casa senza autorizzazione. Nel dibattimento, emerge che il fatto è stato commesso da una terza persona (il figlio di Mevio) e non da Mevio stesso. Mevio è assolto perché lui non l'ha commesso. Sempronio perde la querela e il giudice lo condanna alle spese (procedimento pubblico + difesa civile di Mevio + danni per danno morale a Mevio per sospetto infondato). Sempronio complessivamente risarcisce Mevio per errore procedurale.
Domande frequenti
Se quero e perdo, devo pagare sempre?
Dipende dal motivo dell'assoluzione. Se è assoluzione per inesistenza del fatto o non commissione dell'imputato, sì, devi pagare spese e risarcimento (art. 542). Se è assoluzione per scusante legittima (es. legittima difesa, scambio di persona), la condanna è meno probabile.
Quanto ammonta il risarcimento danno da querela temeraria?
Varia a seconda della gravità della querela, del danno reputazionale causato e della situazione economica del querelante. Generalmente da 1000 a 10000 euro. È valutazione discrezionale del giudice basata sul caso concreto.
Se il fatto è provato ma l'imputato si dimostra non responsabile, devo pagare?
Art. 542 parla di assoluzione per "non commissione dell'imputato" (il fatto fu commesso da altri). In questo caso, sì, devi pagare. Se invece il fatto è provato ma l'imputato ha una scusante legittima, la regola è diversa.
Posso avere un avvocato d'ufficio nella querela se non ho soldi?
Sì, se sei indigente, hai diritto a avvocato d'ufficio per la querela. Tuttavia, se perdi e sei condannato al risarcimento, rimane tuo obbligo pagare (il giudice può distribuire nel tempo la condanna).
Se quero per diffamazione e il fatto è vero, posso evitare la condanna?
La verità della dichiarazione è causa di esclusione del reato di diffamazione (art. 137 c.p.). Se provi la verità di ciò che hai dichiarato, non sei processato. Se non la provi e sei assolto comunque, la causa probabile è l'assoluzione diversa (inesistenza fatto) e rimane la condanna alle spese.