Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 467 c.p.p. – Atti urgenti

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Atti urgenti

1. Nei casi previsti dall’articolo 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l’assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.

2. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.

3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

In sintesi

  • Prove urgenti possono essere assunte prima del dibattimento su richiesta di parte
  • Il presidente del tribunale decide la necessità e urgenza dell'atto
  • Osserva le forme previste per il dibattimento (pubblicità, esame dei testimoni, ecc.)
  • Avviso almeno 24 ore prima al PM, persona offesa e difensori
  • I verbali vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento
Indice dei contenuti

Atti urgenti: il presidente dispone l'assunzione di prove non rinviabili prima del dibattimento, con avviso 24 ore prima.

Ratio

Talvolta prove critiche rischiano di andare perdute fra la fase investigativa e il dibattimento: testimone grave malato, perito che si trasferisce, reperto che si degrada. La norma permette al presidente di 'anticipare' l'assunzione di queste prove, preservando il diritto di difesa (rispettando le forme dibattimentali) ma acquisendo l'elemento probatorio prima che svanisca. È una protezione dell'evidenza.

Analisi

L'articolo si compone di tre commi. Il primo specifica che il presidente 'dispone' (provvedimento d'ufficio, ma su richiesta) l'assunzione di prove 'non rinviabili', con osservanza delle forme dibattimentali (pubblicità, contraddittorio, diritto di difesa). Il secondo comma impone avviso di almeno ventiquattro ore a PM, persona offesa e difensori. Il terzo stabilisce che i verbali degli atti compiuti diventano parte del fascicolo per il dibattimento, acquisendo valore probatorio completo. La formula 'atti urgenti' è sinonimo di 'prove non rinviabili'.

Quando si applica

Tizio è imputato per una violenza. Un testimone oculare, il signor Caio, è affetto da malattia terminale. Il medico certifica che avrà probabilmente poche settimane di vita. L'avvocato di Tizio richiesta al presidente l'assunzione urgente della testimonianza di Caio prima del dibattimento. Il presidente autorizza, con avviso 24 ore prima al PM e alla difesa. Si procede in una camera di consiglio allestita a norma, con presenza della difesa, del PM e del giudice. La testimonianza è verbalizzata e acquisisce piena forza probante. Sempronio è imputato per un sinistro stradale. Un filmato di un impianto di videosorveglianza sarà cancellato tra due mesi per sovraccarico memoria. Il PM richiede l'acquisizione urgente. Il presidente la autorizza, garantendo la difesa la visione contemporanea.

Connessioni

Rimanda all'articolo 392 (incidente probatorio durante le indagini preliminari), 240-bis (testimonianza al dibattimento), e a tutti gli articoli che disciplinano l'assunzione della prova nel dibattimento (articoli 190-235). Collegato anche all'art. 429 (fissazione dell'udienza) e ai diritti della difesa.

Casi pratici

Caso 1: Mevio è imputato di maltrattamenti

La vittima, una signora anziana, è stata ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. Suo figlio, parte offesa, richiede al presidente del tribunale di acquisire la testimonianza della madre come atto urgente, temendo il peggio. Il presidente ordina l'atto con avviso di 24 ore al PM e all'avvocato di Mevio. L'assunzione avviene in ospedale, con modalità idonea (lettiera della signora, presenza della difesa, domande anche in contraddittorio). Il verbale entra nel fascicolo e avrà valore di testimonianza anche se, successivamente, la signora morisse prima del dibattimento.

Caso 2: Filano è indagato per frode online

È stato sequestrato il server di un sito internet con tracce digitali critiche. La società titolare comunica che, per ragioni tecniche, i dati verranno cancellati in trenta giorni. L'avvocato di Filano (per sua sorpresa, dato che è accusato) e il PM concordano sulla necessità di estrarre e certificare quei dati prima della cancellazione. Richiestono al presidente l'atto urgente di acquisizione. Il presidente nomina un perito tecnico, fissa l'atto con 24 ore di avviso, presenzia personalmente o delega un collega. I risultati della perizia urgente entrano nel fascicolo.

Domande frequenti

Che cosa sono esattamente le 'prove non rinviabili'?

Sono prove che rischiano di andarsi perse o di diventare inutilizzabili prima del dibattimento. Un testimone mortalmente malato, un reperto biologico che si degrada, un filmato che viene sovrascritto, un perito che emigra.

Chi può richiedere l'assunzione di un atto urgente?

Le parti: il Pubblico Ministero, l'imputato, la persona offesa, il difensore. La richiesta va sottoposta al presidente del tribunale, che valuta la sussistenza dei presupposti.

Il presidente è obbligato ad accogliere la richiesta di atto urgente?

No, la valuta discrezionalmente. Deve sussistere la non rinviabilità concreta. Se il presidente nega la richiesta, puoi ricorrere tramite reclamo al tribunale.

Se non mi danno 24 ore di avviso, l'atto è nullo?

Probabilmente sì, perché il diritto di difesa richiede preavviso sufficiente. Se l'avviso è inferiore a 24 ore senza giustificazione, solleva eccezione di nullità durante il dibattimento.

Come entra in dibattimento il verbale di un atto urgente?

Il verbale viene acquisito automaticamente nel fascicolo per il dibattimento (art. 467 comma 3). Durante il processo, il giudice lo legge come prova acquisita. Se testimone o perito era presente, il giudice può comunque sentirli di nuovo per domande integrative.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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