Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 264 c.p.p. – Provvedimenti in caso di mancata restituzione

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 – Codice di procedura penale

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile, se la richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell’ufficio del registro del luogo.

Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle pubbliche borse o all’asta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria.

Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al Ministero di grazia e giustizia.

2. L’autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima del termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.

3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale nell’ufficio postale del luogo.

Questa somma e i valori depositati presso l’ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell’articolo 265, sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Penale.
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In sintesi

  • Dopo un anno dalla sentenza definitiva, se la restituzione non è stata richiesta, il giudice dell'esecuzione ordina il deposito presso uffici pubblici
  • Per beni non facilmente depositabili, ordina la vendita alle pubbliche borse o all'asta pubblica
  • Beni con valore scientifico, artistico o di antichità sono consegnati al Ministero della Giustizia
  • Il ricavato della vendita è versato in deposito giudiziale presso l'ufficio postale
  • Dedotte le spese, la somma è devoluta alla cassa delle ammende dopo due anni se non rivendicata
Indice dei contenuti

Dopo un anno dalla sentenza inoppugnabile, se la restituzione non è stata richiesta o è stata respinta, il giudice dell'esecuzione ordina il deposito presso uffici pubblici o la vendita all'asta delle cose sequestrate.

Ratio

L'articolo 264 risolve il problema dei beni sequestrati non reclamati al termine del procedimento penale. Non può rimanere indefinitivamente una cosa privata in custodia giudiziaria: occorre valorizzarla, destinarla a fini pubblici, o devolvere il ricavato all'erario. La disciplina è graduale: prima deposito presso uffici pubblici (Stato), poi vendita, infine devoluzione alla cassa delle ammende.

Analisi

Il comma 1 fissa il termine: un anno dalla sentenza inoppugnabile. Decorso il termine senza richiesta di restituzione (da parte del proprietario), il giudice dell'esecuzione (artt. 665-676) ordina il deposito presso uffici pubblici per denaro, titoli al portatore e valori di bollo. Per altri beni, ordina la vendita pubblico incanto, a cura della cancelleria. Fa eccezione il bene artistico o scientifico: consegnato al Ministero della Giustizia. Il comma 2 consente la vendita anche prima del termine di un anno se il bene rischia deterioramento. Il comma 3 dispone il deposito della somma ricavata presso ufficio postale; dedotte le spese, la somma è devoluta alla cassa delle ammende dopo ulteriori due anni se nessuno ha provato diritto.

Quando si applica

Ricorre nei casi di beni sequestrati per lungo tempo, non reclamati da proprietari, e non destinati a confisca. Frequente con automezzi abbandonati, denaro da reati di mafia, documentazione obsoleta, manufatti contraffatti.

Connessioni

Rimanda agli artt. 262-263 (restituzione ordinaria), 265 (spese del procedimento), 240 c.p. e ss. (confisca), 665-676 (giudice dell'esecuzione), 87 att. (norme di attuazione).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è condannato per contrabbando di sigarette estere

5.000 pacchetti sono sequestrati. Sentenza inoppugnabile. Passa un anno: nessuno rivendica il bene (il vero proprietario è irreperibile). Il giudice dell'esecuzione ordina la vendita della merce presso la Dogana. Il ricavato (100.000 euro) è depositato presso l'ufficio postale. Passati due anni, se nessuno ha provato diritto, i 100.000 euro sono versati alla cassa delle ammende dello Stato.

Caso 2: Caio è indagato per ricettazione di un quadro del Cinquecento

Il quadro rimane sequestrato per 4 anni (indagini lunghe). Caio è assolto. Il quadro è nuovamente sequestrato ma il proprietario non è identificato. Il giudice dell'esecuzione, verifichiamone il valore artistico e la rarità, ordina la consegna al Ministero della Giustizia. Il Ministero lo cede al Museo Nazionale per esposizione.

Domande frequenti

Quanto tempo deve passare dopo la sentenza prima che si proceda alla devoluzione?

Almeno un anno dalla sentenza inoppugnabile, a condizione che non vi sia stata richiesta di restituzione.

Come si procede alla vendita dei beni sequestrati?

Il giudice dell'esecuzione ordina la vendita alle pubbliche borse o all'asta pubblica, secondo la natura del bene. La cancelleria cura l'espletamento della procedura.

Che cosa accade se il bene ha valore artistico o scientifico?

Non è venduto. È consegnato direttamente al Ministero della Giustizia, che lo destina a musei, archivi pubblici o istituzioni culturali.

Dove viene depositata la somma ricavata dalla vendita?

Presso l'ufficio postale del luogo, in deposito giudiziale. Dedotte le spese della procedura, rimane disponibile per rivendicazioni.

Che cosa succede alla somma se nessuno la rivendica?

Dopo ulteriori due anni dal deposito, se nessuno ha provato di avervi diritto, la somma è devoluta alla cassa delle ammende, cioè al Tesoro dello Stato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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