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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 264 c.p.p. – Provvedimenti in caso di mancata restituzione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile, se la richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il giudice dell’esecuzione (665, 676) dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell’ufficio del registro del luogo. Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle pubbliche borse o all’asta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia (87 att.).

2. L’autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima del termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.

3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale nell’ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l’ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell’art. 265, sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto.

In sintesi

  • Dopo un anno dalla sentenza definitiva, se la restituzione non è stata richiesta, il giudice dell'esecuzione ordina il deposito presso uffici pubblici
  • Per beni non facilmente depositabili, ordina la vendita alle pubbliche borse o all'asta pubblica
  • Beni con valore scientifico, artistico o di antichità sono consegnati al Ministero della Giustizia
  • Il ricavato della vendita è versato in deposito giudiziale presso l'ufficio postale
  • Dedotte le spese, la somma è devoluta alla cassa delle ammende dopo due anni se non rivendicata

Dopo un anno dalla sentenza inoppugnabile, se la restituzione non è stata richiesta o è stata respinta, il giudice dell'esecuzione ordina il deposito presso uffici pubblici o la vendita all'asta delle cose sequestrate.

Ratio

L'articolo 264 risolve il problema dei beni sequestrati non reclamati al termine del procedimento penale. Non può rimanere indefinitivamente una cosa privata in custodia giudiziaria: occorre valorizzarla, destinarla a fini pubblici, o devolvere il ricavato all'erario. La disciplina è graduale: prima deposito presso uffici pubblici (Stato), poi vendita, infine devoluzione alla cassa delle ammende.

Analisi

Il comma 1 fissa il termine: un anno dalla sentenza inoppugnabile. Decorso il termine senza richiesta di restituzione (da parte del proprietario), il giudice dell'esecuzione (artt. 665-676) ordina il deposito presso uffici pubblici per denaro, titoli al portatore e valori di bollo. Per altri beni, ordina la vendita pubblico incanto, a cura della cancelleria. Fa eccezione il bene artistico o scientifico: consegnato al Ministero della Giustizia. Il comma 2 consente la vendita anche prima del termine di un anno se il bene rischia deterioramento. Il comma 3 dispone il deposito della somma ricavata presso ufficio postale; dedotte le spese, la somma è devoluta alla cassa delle ammende dopo ulteriori due anni se nessuno ha provato diritto.

Quando si applica

Ricorre nei casi di beni sequestrati per lungo tempo, non reclamati da proprietari, e non destinati a confisca. Frequente con automezzi abbandonati, denaro da reati di mafia, documentazione obsoleta, manufatti contraffatti.

Connessioni

Rimanda agli artt. 262-263 (restituzione ordinaria), 265 (spese del procedimento), 240 c.p. e ss. (confisca), 665-676 (giudice dell'esecuzione), 87 att. (norme di attuazione).

Domande frequenti

Quanto tempo deve passare dopo la sentenza prima che si proceda alla devoluzione?

Almeno un anno dalla sentenza inoppugnabile, a condizione che non vi sia stata richiesta di restituzione.

Come si procede alla vendita dei beni sequestrati?

Il giudice dell'esecuzione ordina la vendita alle pubbliche borse o all'asta pubblica, secondo la natura del bene. La cancelleria cura l'espletamento della procedura.

Che cosa accade se il bene ha valore artistico o scientifico?

Non è venduto. È consegnato direttamente al Ministero della Giustizia, che lo destina a musei, archivi pubblici o istituzioni culturali.

Dove viene depositata la somma ricavata dalla vendita?

Presso l'ufficio postale del luogo, in deposito giudiziale. Dedotte le spese della procedura, rimane disponibile per rivendicazioni.

Che cosa succede alla somma se nessuno la rivendica?

Dopo ulteriori due anni dal deposito, se nessuno ha provato di avervi diritto, la somma è devoluta alla cassa delle ammende, cioè al Tesoro dello Stato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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