← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 216 c.p.p. – Altre ricognizioni

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell’art. 213, in quanto applicabili.

2. Si applicano le disposizioni dell’art. 214 comma 3.

In sintesi

  • Riguarda ricognizioni di voci, suoni, percezioni sensoriali non visive
  • Osserva le disposizioni dell'articolo 213 per gli accertamenti preliminari
  • Si applicano modalità dell'articolo 214 comma 3 per documentazione e registrazione
  • Meno frequente della ricognizione di persone ma rilevante in reati specifici

La ricognizione di voci, suoni e altri percezioni sensoriali segue le disposizioni sulla ricognizione di persone, con applicazione delle regole di documentazione.

Ratio

L'articolo 216 estende ulteriormente la disciplina della ricognizione oltre la sfera visiva, includendo percezioni sensoriali come voce, accenti, suoni, odori, gusti. Sebbene la memoria uditiva sia meno sviluppata della memoria visiva, in alcuni reati (telefonate minacce, aggressione verbale, incidente stradale dove il suono del motore è riconoscibile) la ricognizione di voce o suono è rilevante e deve seguire regole procedurali rigide per evitare errori.

Analisi

Il comma 1 autorizza ricognizioni di voci, suoni, e qualunque percezione sensoriale. Il giudice procede osservando l'art. 213 (accertamenti preliminari: se il ricognoscente ha sentito la voce/suono prima, se gli sia stato indicato, se vi siano circostanze influenzanti). Il comma 2 rimanda all'art. 214 comma 3, cioè l'obbligazione di documentazione e la possibilità di registrazione. Per ricognizione voce, ad es., il giudice prepara registrazioni audio di persone diverse da cui il ricognoscente deve identificare la voce della persona accusata.

Quando si applica

La norma ricorre in casi specifici: riconoscimento della voce del ricattatore in una telefonata minaccia, riconoscimento dell'accento dell'autore di una violenza sessuale descritta dalla vittima, riconoscimento del suono della motocicletta usata in un furto, identificazione dell'odore di una sostanza (meno frequente nel penale).

Connessioni

Collegato agli artt. 213 c.p.p. (presupposti), 214 c.p.p. (modalità), 215 c.p.p. (ricognizione cose), 217 c.p.p. (pluralità ricognizioni), 392 c.p.p. (incidente probatorio), 181 c.p.p. (nullità). Applicazioni rare ma importanti in reati di minaccia, ricatto, stalking.

Domande frequenti

La ricognizione di voce è affidabile quanto quella di persona?

No, la memoria uditiva è generalmente meno stabile della memoria visiva. Una ricognizione di voce è accettabile ma il giudice la valuta con prudenza, specialmente se passato tempo tra il fatto e la ricognizione.

Serve la registrazione audio per una ricognizione di voce valida?

L'art. 214 comma 3 consente registrazione, inclusa audio. La registrazione è fortemente consigliata per documentare la ricognizione e permettere valutazione successiva nei gradi di giudizio.

Si può riconoscere una voce dopo mesi dal fatto?

È possibile ma il giudice valuterà con attenzione il lungo periodo trascorso. L'accertamento preliminare (art. 213) è cruciale per verificare contaminazioni di memoria e suggestioni.

Qual è la differenza tra ricognizione di voce e perizia fonometrica?

La ricognizione di voce è prova diretta (il ricognoscente asserisce di riconoscere la voce). La perizia fonometrica è analisi tecnica delle caratteristiche spettrografiche audio. Sono mezzi diversi.

Se due persone hanno voci molto simili, come procede la ricognizione?

Il giudice deve procurare registrazioni audio di qualità simile e voci sufficientemente distinguibili. Se la somiglianza è sostanziale, la ricognizione avrà valore probatorio ridotto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.