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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 166 c.p.p. – Notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Se l’imputato è interdetto (414 c.c.; 32 c.p.), le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l’imputato si trova nelle condizioni previste dall’art.71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.

In sintesi

  • Notificazioni presso tutore se imputato interdetto (414 c.c.)
  • Notificazioni presso curatore speciale nelle condizioni art. 71 comma 1
  • Stesse modalità ordinarie per la consegna della copia

Se l'imputato è interdetto o infermo di mente, le notificazioni si eseguono presso il tutore o il curatore speciale nominato secondo le norme di legge.

Ratio

La norma risponde all'esigenza di garantire che soggetti privi della capacità di agire ricevano effettive comunicazioni giudiziali attraverso i loro rappresentanti legali. L'interdizione, disciplinata dal codice civile (artt. 414-427 c.c.), incide sulla validità degli atti processuali penali.

Il curatore speciale di cui all'art. 71 c.p.p. rappresenta soggetti non interdetti ma che soffrono di infermità mentale riconosciuta in sede processuale.

Analisi

Il comma 1 richiama due fattispecie distinte: l'interdizione piena (414 c.c. e 32 c.p.) e le condizioni di cui art. 71 comma 1 c.p.p. Le notificazioni mantengono le stesse modalità ordinarie (artt. precedenti), ma il destinatario non è più la persona fisica, bensì il suo rappresentante legale.

La relazione di notificazione deve indicare il carattere di tutore o curatore, documentando il cambio di destinatario rispetto al procedimento ordinario.

Quando si applica

Quando, successivamente all'apertura del procedimento penale, emerga l'interdizione dell'imputato o quando la sentenza di condanna sia stata pronunciata contumacialmente. Applicabile anche nelle fasi successive (giudizio diretto, riti alternativi) finché perduri lo stato di incapacità.

Connessioni

Richiama gli artt. 159 c.p.p. (irreperibilità), 161 c.p.p. (elezione di domicilio), 414-427 c.c. (interdizione civile), 32 c.p. (effetti penali dell'interdizione) e 71 c.p.p. (curatore speciale).

Correlati anche gli artt. 166-171 c.p.p. (altre notificazioni in casi speciali) e 177 c.p.p. (nullità per violazione delle forme).

Domande frequenti

Se l'imputato è interdetto, chi riceve le notificazioni al suo posto?

Le notificazioni vanno consegnate al tutore nominato dal giudice civile secondo il codice civile, mediante gli stessi modi ordinari (ufficiale giudiziario, raccomandata, ecc.).

Come si distingue tra tutore e curatore speciale nel processo penale?

Il tutore è nominato in procedimento civile per interdetto riconosciuto come incapace totale. Il curatore speciale è nominato dal giudice penale quando rileva infermità mentale durante il procedimento, anche senza interdizione civile.

Che cosa contiene la relazione di notificazione nei confronti del tutore?

La relazione deve indicare il nome e il cognome del tutore, il suo rapporto di rappresentanza con l'imputato, il luogo e la data della consegna della copia, e la sottoscrizione di chi l'ha notificata.

Se l'imputato diventa capace prima della sentenza, cambiano le modalità di notificazione?

Sì. Se il giudice dichiara cessata l'infermità mentale o revoca l'interdizione, il PM o il giudice deve riprendere a notificare direttamente all'imputato ai suo domicilio dichiarato, salvo altre cause di irreperibilità.

La notificazione al tutore ha lo stesso effetto di quella diretta all'imputato?

Sì, la notificazione produce effetto dal giorno della sua esecuzione presso il tutore, con la medesima efficacia processuale di quella diretta, poiché il tutore rappresenta l'imputato incapace.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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