Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 165 c.p.p. – Notificazioni all’imputato latitante o evaso

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Notificazioni all’imputato latitante o evaso

1. Le notificazioni all’imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

1-bis. Per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l’elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell’articolo 157, se l’imputato è evaso o si è sottratto all’esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell’articolo 157, se l’imputato si è sottratto all’esecuzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora o del divieto di espatrio.

2. Se l’imputato è privo di difensore, l’autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio.

3. L’imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.

In sintesi

  • Latitante o evaso notificato solo tramite consegna al difensore
  • Se imputato privo di difensore, nomina difensore d'ufficio obbligatoria
  • Latitante/evaso rappresentato dal difensore a ogni effetto processuale
  • Differenza tra latitanza (nascondimento volontario) e evasione (fuga dal carcere)
  • Procedimento continua normalmente tramite rappresentanza difensore
Indice dei contenuti

Notificazioni all'imputato latitante o evaso mediante consegna copia al difensore. Se privo difensore, autorità giudiziaria designa difensore di ufficio.

Ratio

Garantisce la continuazione del procedimento penale anche quando l'imputato si sottrae volontariamente alla giustizia (latitanza) o fugge da custodia (evasione). La rappresentanza tramite difensore assicura il diritto alla difesa e il principio della terzietà processuale.

Analisi

Comma 1: notificazioni all'imputato latitante (si nasconde da ricercato per sfuggire cattura, art. 296 cpp) o evaso (fugge da custodia, art. 385 cp) avvengono consegnando copia al difensore, senza alcun tentativo di ricerca presso domicili o altri luoghi. È esclusiva modalità di notificazione. Comma 2: se imputato è privo di difensore, autorità giudiziaria designa d'ufficio (art. 97 cpp). Comma 3: l'imputato latitante o evaso è rappresentato dal suo difensore a ogni effetto processuale, come se fosse presente in aula.

Quando si applica

Quando l'imputato è accertato latitante (risulta da atti che si sottrae) o evaso (documentato dalla polizia penitenziaria). Non si applica se è solo irreperibile: in quel caso valgono artt. 159-160.

Connessioni

Correlata agli artt. 159-160 (irreperibilità, caso diverso), 165 stesso (latitanti ed evasi), 97 (difensore d'ufficio), 296 c.p.p. (latitanza), 385 c.p. (evasione), 384 c.p. (sottrazione a custodia). Differisce da irreperibilità per certezza della sottrazione volontaria.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Sempronio è imputato per rapina e risulta latitante dagli atti di polizia: è ricercato attivamente e si sa che si sottrae alla cattura. La corte emette sentenza di condanna in primo grado. Pur assente, la sentenza è notificata al suo difensore di ufficio. Sempronio rimane rappresentato dal difensore anche per i successivi ricorsi in appello e cassazione.

Caso 2: Mevio era detenuto presso carcere di Poggioreale per traffico stupefacenti

Evade e rimane in libertà illegittimamente. Durante l'istruttoria per evasione, riceve nuova imputazione per reato connesso. Non ha difensore. L'autorità giudiziaria assegna difensore d'ufficio e le notificazioni procedono esclusivamente al difensore fino a cattura di Mevio.

Domande frequenti

Se sono latitante, il difensore riceve gli atti al mio posto?

Sì, tutte le notificazioni vanno al difensore, che ti rappresenta nel procedimento in tua assenza. È l'unica modalità di comunicazione ufficiale.

La sentenza di condanna è valida se io latitante non la ricevo?

Sì, è completamente valida. La notificazione al difensore ha pieno effetto, anche se latitante.

Posso comparire durante il processo anche se latitante?

Sì, se ti presenti spontaneamente in aula, cessi di essere latitante. Da quel momento, torni alle procedure ordinarie di notificazione.

Qual è la differenza tra latitanza ed evasione?

Latitanza: quando stai nascosto per evitare cattura (ricercato). Evasione: quando fuggi dal carcere durante una detenzione. Entrambi comportano notificazione al difensore.

Se non ho difensore, come garantisce lo Stato che sono rappresentato?

Lo Stato ti nomina un difensore d'ufficio automaticamente. Il difensore è gratuito ed è pagato dallo Stato per garantire il tuo diritto di difesa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.