Testo dell'articoloVigente
Art. 145 c.p.p. – Ricusazione e astensione dell’interprete
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Ricusazione e astensione dell’interprete
1. L’interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell’articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.
2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l’interprete ha obbligo di dichiararlo.
3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell’incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l’interprete abbia espletato il proprio incarico.
4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'interprete può essere ricusato dalle parti per i motivi dell'art. 144 e ha obbligo di dichiararsi quando esistono ragioni di convenienza per astenersi.
Ratio
La ricusazione e l'astensione dell'interprete seguono il modello della ricusazione del giudice e di altri ausiliari. Consentono alle parti di controllare l'imparzialità del mediatore linguistico e di opporsi a chi non goda della loro fiducia per motivi legittimi. L'obbligo di autodenunciarsi protegge la regolarità del procedimento anche quando nessuna parte solleva eccezione.
La ricusazione è uno strumento importante di garantismo processuale, specialmente in contesti dove la corretta traduzione è essenziale per la comprensione reciproca tra giudice, imputato e vittime.
Analisi
Il comma 1 prevede che l'interprete può essere ricusato dalle parti private (imputato, parte civile, responsabile civile) per i motivi di cui all'art. 144 (incapacità, interdizione, incompatibilità). Il PM può proporre ricusazione in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice. Il comma 2 obbliga l'interprete a dichiarare di sua iniziativa l'esistenza di motivi di ricusazione o di gravi ragioni di convenienza per astenersi. Il comma 3 precisa i tempi: la ricusazione può essere presentata fino all'esaurimento delle formalità di conferimento dell'incarico; per motivi sopravvenuti o conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato l'incarico. Il comma 4 disciplina la decisione sulla ricusazione: il giudice decide con ordinanza, pronunciandosi sull'accoglimento o rigetto.
Quando si applica
La norma si applica quando è stata proposta una ricusazione formale contro l'interprete, oppure quando l'interprete stesso ha dichiarato di astenersi. La ricusazione può essere proposta in qualsiasi momento del procedimento, dalle prime fasi fino al dibattimento, purché prima che l'interprete inizi effettivamente le proprie funzioni.
Connessioni
Rimanda agli articoli 144 (motivi di ricusazione), 143 (nomina dell'interprete), 146 (formalità di conferimento dell'incarico a giudici, non applicabile letteralmente ma per analogia), 109 (conoscenza della lingua italiana). Collegato al sistema di ricusazione di giudici, PM, periti e altri ausiliari (artt. 34-38, 72-75, 359 ss cpp).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Nel procedimento contro Tizio, imputato francese, il giudice nomina interprete della lingua francese il signor Caio. Tuttavia, la difesa di Tizio conosce che Caio ha una relazione commerciale con il PM che conduce il caso, essendo un suo fornitore abituale. La difesa propone ricusazione di Caio per grave ragione di convenienza (rischio di favoritismo verso l'accusa). Il giudice, verificati i fatti, accoglie la ricusazione e nomina un altro interprete francese di comprovata neutralità. La ricusazione è pronunciata con ordinanza.
Caso 2: Sempronio viene nominato interprete tedesco nel procedimento
Dopo pochi giorni, scopre che il coniuge del suo collega di studio è testimone nel medesimo procedimento. Sempronio rivolge immediata dichiarazione al giudice dicendo che si astiene dall'ufficio di interprete per non creare conflitto d'interesse con i propri rapporti di studio. Il giudice accoglie l'astensione e nomina un nuovo interprete. Sempronio non ha violato norme procedurali anzi ha agito in modo corretto e responsabile denunciando il conflitto potenziale.
Domande frequenti
Quando e come le parti possono ricusare l'interprete nominato?
Le parti possono ricusare l'interprete per i motivi di cui all'articolo 144 (incapacità, incompatibilità) e per gravi ragioni di convenienza (es. parentela, interesse economico nella causa). La ricusazione deve essere presentata entro il momento della conferimento dell'incarico.
L'interprete è obbligato a dichiararsi se conosce motivi per cui non dovrebbe operare?
Sì, l'interprete ha obbligo di dichiarare spontaneamente l'esistenza di motivi di ricusazione o di gravi ragioni per astenersi, anche senza richiesta della parte. Questa autodenuncia protegge la regolarità del procedimento.
Se scopro un motivo di ricusazione dopo che l'interprete ha cominciato a operare, posso ancora ricusarlo?
No, per motivi sopravvenuti o conosciuti successivamente, è necessario richiedere l'astensione (se è l'interprete a dichiararsi) o far presente il fatto al giudice affinché disponga la sostituzione. Non è più ricusazione formale, ma sostituzione per sopravvenuta inidoneità.
Chi decide se la ricusazione è fondata?
Il giudice decide sulla ricusazione con ordinanza, pronunciandosi sull'accoglimento o il rigetto della ricusazione proposta dalla parte.
Se l'interprete è ricusato con successo, chi lo sostituisce?
Il giudice nomina immediatamente un nuovo interprete idoneo per il medesimo incarico. Se necessario, gli atti svolti con il primo interprete possono essere ripetuti con il nuovo per garantire correttezza.