Art. 86 c.p.p. – Richiesta di esclusione del responsabile civile
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall’imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.
2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente (85) anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654.
3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare (420) o nel dibattimento (484-491). Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
In sintesi
La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato, parte civile o pubblico ministero nel rispetto delle scadenze procedurali previste.
Ratio
L'esclusione del responsabile civile persegue l'obiettivo di snellire il giudizio penale qualora manchi il presupposto della responsabilità civile. La norma protegge il diritto di difesa del responsabile civile stesso, evitando che prove raccolte prima della citazione ledano la sua posizione processuale. È uno strumento di equilibrio fra l'esigenza di giustizia complessiva e il diritto al contraddittorio.
Analisi
Il comma 1 enumera i soggetti legittimati a proporre la richiesta. Il comma 2 riconosce il diritto del responsabile civile che non si sia costituito volontariamente di domandare la propria esclusione, in particolare quando elementi probatori raccolti prima della citazione possono nuocere alla sua difesa. Il comma 3 fissa il termine perentorio: la richiesta deve essere proposta non oltre gli accertamenti sulla costituzione delle parti nell'udienza preliminare (art. 420) o nel dibattimento (art. 484-491). È richiesta motivazione (illustrare i motivi dell'esclusione) e il giudice provvede con ordinanza senza indugi.
Quando si applica
La richiesta trova applicazione quando sussistono elementi che escludono la responsabilità civile: ad esempio, l'imputato è incapace di intendere e volere e non esiste ente responsabile ex art. 2048 c.c., oppure il danno non sussiste o è stato già completamente risarcito. Si applica anche quando il responsabile civile è convenuto nonostante non sussistessero i presupposti normativi per la sua citazione (assenza di dipendenza, inesistenza del rapporto di subordinazione o mandato, ecc.).
Connessioni
La norma si collega agli articoli sulla costituzione del responsabile civile (artt. 83-85), all'art. 87 che disciplina l'esclusione di ufficio, all'art. 88 che regola gli effetti dell'ammissione o esclusione. Rimanda inoltre agli artt. 651 e 654 circa il pregiudizio alla difesa e agli artt. 420 e 484-491 per i momenti procedurali di riferimento.
Domande frequenti
Chi può chiedere l'esclusione del responsabile civile?
L'imputato, la parte civile, il pubblico ministero e lo stesso responsabile civile (se non si è costituito volontariamente) possono richiedere l'esclusione.
Entro quale termine devo chiedere l'esclusione?
La richiesta deve essere proposta entro gli accertamenti sulla costituzione delle parti nell'udienza preliminare o nel dibattimento. Superato questo momento, la richiesta è inammissibile per decadenza.
La richiesta di esclusione deve essere motivata?
Sì, la richiesta è obbligatoriamente motivata, cioè deve illustrare con chiarezza i motivi per cui la responsabilità civile non sussiste o non è configurabile.
Se il responsabile civile viene escluso, posso comunque agire in sede civile?
Dipende da chi ha richiesto l'esclusione. Se l'esclusione è stata richiesta dalla parte civile stessa, questa non può più esercitare azione in giudizio civile per il medesimo fatto.
Il giudice decide subito sulla richiesta di esclusione?
Sì, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza motivata, accogliendo o respingendo la richiesta in base all'esistenza dei presupposti della responsabilità civile.