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Testo dell'articoloVigente
Art. 130 Cod. Consumo – Diritti del consumatore
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
*2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
*3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
*4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell’entità del difetto di conformità;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
*5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
*6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
*7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
*8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
*9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
*10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da’ diritto alla risoluzione del contratto.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 130 Cod. Consumo, nella formulazione previgente, ha rappresentato la disciplina centrale della garanzia di conformità nei rapporti business-to-consumer, oggi sostituita dalla nuova disciplina degli artt. 128 ss.
Ratio
La norma attuava la direttiva 1999/44/CE in materia di garanzie nella vendita di beni di consumo, introducendo un sistema di rimedi gerarchicamente ordinati a tutela del consumatore. La ratio era di garantire un livello uniforme di protezione del consumatore nell'Unione Europea e di superare le diseguaglianze applicative delle discipline nazionali, modulando la responsabilità del venditore in modo da bilanciare la tutela dell'acquirente con la sostenibilità economica per il professionista.
Analisi
L'articolo previgente articolava una struttura a doppio livello. Al primo livello, il consumatore poteva chiedere a sua scelta la riparazione o la sostituzione gratuita del bene non conforme; il venditore poteva opporsi solo dimostrando l'impossibilità oggettiva del rimedio richiesto o la sua eccessiva onerosità rispetto all'altro. La valutazione dell'onerosità era ancorata a parametri specifici: valore del bene, entità del difetto, inconvenienti per il consumatore. Al secondo livello, in caso di fallimento o impossibilità dei rimedi primari, il consumatore poteva chiedere la congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, salvo che il difetto fosse di lieve entità.
Quando si applicava
La norma operava in tutte le vendite di beni mobili tra professionista e consumatore, con esclusione dei rapporti business-to-business e consumer-to-consumer. Trovava applicazione in materia di elettrodomestici, autoveicoli, mobili, abbigliamento, prodotti tecnologici. Oggi la materia è disciplinata dagli artt. 128-135 Cod. Consumo come novellati dal D.Lgs. 170/2021, in attuazione della direttiva UE 771/2019, che ha esteso l'ambito ai contenuti digitali e ai servizi digitali e ha rivisto i termini di garanzia.
Confronto sistemico
La disciplina si coordinava con gli artt. 128-129 Cod. Consumo sulla nozione di difetto di conformità e sulla decorrenza della garanzia, con l'art. 131 Cod. Consumo sui termini di denuncia e prescrizione, con l'art. 132 Cod. Consumo sulla garanzia convenzionale, con gli artt. 1490 ss. c.c. sulla garanzia per vizi (cui rinviava in via residuale). Si raccordava con la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e, oggi, con la direttiva UE 771/2019 e 770/2019 sui beni e contenuti digitali.
Evoluzione storica
La norma è stata oggetto di profonda revisione: il D.Lgs. 170/2021 (in vigore dal 1° gennaio 2022) ha integralmente riformato il Capo I del Titolo III della Parte IV del Codice del Consumo, introducendo una disciplina più articolata in cui non vige più la rigida gerarchia tra rimedi primari e secondari, vengono ampliati i diritti del consumatore (compreso il rimedio della risoluzione anche in casi prima preclusi), si introducono regole specifiche per beni con elementi digitali e si ridefiniscono i termini di prescrizione e di operatività della presunzione di non conformità.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Gazzetta Ufficiale
Casi pratici
Caso 1: Tizia e la lavatrice difettosa
Tizia acquista una lavatrice presso un grande distributore. Dopo due mesi l'apparecchio smette di funzionare correttamente. Tizia chiede la sostituzione, ma il venditore propone la riparazione invocando minore onerosità. Sotto la disciplina previgente, la scelta del consumatore poteva essere superata solo dimostrando impossibilità o eccessiva onerosità del rimedio richiesto. Il giudice valuta i parametri ex art. 130, comma 4.
Caso 2: Caia e l'autovettura con vizio motore
Caia acquista un'autovettura nuova che presenta ripetuti malfunzionamenti del motore. Dopo due interventi di riparazione infruttuosi, chiede la risoluzione del contratto. Il giudice, applicando l'art. 130, comma 7, riconosce la legittimità della pretesa risolutoria stante il fallimento dei rimedi primari (riparazione e sostituzione) e l'inconveniente reiterato per il consumatore.
Caso 3: Sempronio e il difetto di lieve entità
Sempronio acquista un mobile con un piccolo graffio non visibile in posizione installata. Pretende la risoluzione del contratto. Il giudice respinge la domanda: ai sensi dell'art. 130, comma 10, il difetto di lieve entità, per cui non sia possibile o sia eccessivamente oneroso esperire riparazione o sostituzione, non legittima la risoluzione, ma solo eventualmente la riduzione del prezzo.
Domande frequenti
L'art. 130 Cod. Consumo è ancora in vigore?
L'articolo è stato integralmente riformato dal D.Lgs. 170/2021, in attuazione della direttiva UE 771/2019. La nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2022, ha modificato la struttura dei rimedi e ampliato l'ambito di tutela, includendo anche i contenuti e servizi digitali. Per i contratti anteriori si applica la disciplina previgente.
Quali rimedi può richiedere il consumatore in caso di difetto di conformità?
Nella disciplina vigente, il consumatore può chiedere riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. Non vige più la rigida gerarchia previgente: il consumatore può accedere ai rimedi secondari (riduzione/risoluzione) in più casi, anche senza previo esperimento di quelli primari.
Quanto dura la garanzia legale di conformità?
La garanzia opera per i difetti che si manifestano entro ventisei mesi dalla consegna del bene (per i beni nuovi). Il termine di denuncia è di due mesi dalla scoperta. La prescrizione dell'azione è di ventisei mesi dalla consegna. Specifiche regole valgono per beni di seconda mano e per contenuti digitali.
Il venditore può rifiutare il rimedio richiesto dal consumatore?
Solo in casi specifici: impossibilità oggettiva o eccessiva onerosità rispetto al rimedio alternativo. La valutazione si fonda su parametri normativi (valore del bene, entità del difetto, inconvenienti per il consumatore). Resta sempre fermo il diritto del consumatore ai rimedi secondari in caso di fallimento di quelli primari.
Fonti consultate: 2 fontei verificate