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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 46 c.p.p. – Richiesta di rimessione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.

2. La richiesta dell’imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.

4. L’inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta.

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In sintesi

  • Deposito in cancelleria del giudice con documenti riferiti
  • Notifica alle altre parti entro 7 giorni a cura del richiedente
  • Sottoscrizione personale dell'imputato o da suo procuratore speciale
  • Trasmissione immediata alla Corte di Cassazione da parte del giudice
  • Inosservanza di forme e termini causa inammissibilità

La richiesta di rimessione deve depositarsi in cancelleria con documenti allegati e notificarsi alle parti entro sette giorni dal richiedente.

Ratio

La rimessione è uno strumento processuale che consente alla Corte di Cassazione di cambiare il giudice competente per motivi di ricusazione, astensione o eccezionale importanza della causa. L'articolo 46 disciplina il procedimento formale, assicurando che la richiesta sia tracciabile, completa di allegati e comunicata tempestivamente a tutte le parti.

Questo meccanismo garantisce trasparenza e contraddittorietà: nessuno può ignorare la richiesta di rimessione di un altro.

Analisi

Il comma 1 prescrive il deposito presso la cancelleria (organo depositario formale) e la notifica entro 7 giorni a cura del richiedente. Il termine è breve per evitare ritardi nelle fasi cruciali. Il comma 2 stabilisce che l'imputato deve sottoscrivere personalmente (eccetto deleghi a procuratore speciale). Il comma 3 obbliga il giudice a trasmettere immediatamente alla Cassazione la richiesta con documenti e osservazioni. Il comma 4 sancisce l'inammissibilità se non si rispettano forme e termini.

Quando si applica

La richiesta di rimessione si presenta quando il giudice è incorso in ricusazione legittima, si è astenuto, o la causa ha notevole importanza costituzionale. Esempi: giudice imparentato con una parte, giudice che ha già giudicato il medesimo imputato in passato con sospetti di parzialità, questioni di diritto di eccezionale importanza.

Connessioni

Rimandi: articoli 45 (presupposti rimessione), 47 (effetti), 48 (decisione della Cassazione), 127 (camera di consiglio), 610 (competenza Cassazione). Articoli correlati del codice penale su ricusazione e astensione. Prassi: orientamenti Cassazione penale su qualificazione dei motivi di rimessione.

Domande frequenti

Chi può presentare la richiesta di rimessione?

L'imputato (personalmente o tramite procuratore speciale), il pubblico ministero e la parte civile. Ognuno deve depositare in cancelleria e notificare alle altre parti entro 7 giorni.

Che cosa significa « sottoscrizione personale »?

L'imputato deve firmare di persona la richiesta, oppure delegare un procuratore speciale (non generico). Manca la sottoscrizione, la richiesta è inammissibile.

Che cosa succede se non notifico la richiesta entro 7 giorni?

La richiesta diventa inammissibile per inosservanza dei termini. Potrai ripresentarla corretta, ma dovrai rispettare rigorosamente i 7 giorni.

Dove deposito la richiesta?

Nella cancelleria del giudice presso cui procede la causa, non presso la Cassazione. Il giudice poi la trasmette immediatamente alla Cassazione con i documenti.

Quali documenti devo allegare?

Tutti i documenti che comprovano i motivi della rimessione (certificati anagrafici, atti di parentela, sentenze precedenti, mail o chat che dimostrino il conflitto).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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