Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 24 c.p.p. – Decisioni del giudice di appello sulla competenza
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Decisioni del giudice di appello sulla competenza
1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell’articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l’incompetenza sia stata eccepita a norma dell’articolo 21 e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.
2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 23 - Art. 23 c.p.p.: Incompetenza dichiarata nel dibattimento di prim→Cod. proc. pen. art. 25 - Art. 25 c.p.p.: Effetti delle decisioni della Corte di Cassazion→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 22 c.p.p.: Incompetenza dichiarata dal giudice per le indag→Art. 26 c.p.p.: Prove acquisite dal giudice incompetente→Articolo 21 Codice di Procedura Penale: Incompetenza→Art. 27 c.p.p.: Misure cautelari disposte dal giudice incompeten→Articolo 20 Codice di Procedura Penale: Difetto di giurisdizione→Articolo 28 Codice di Procedura Penale: Casi di conflitto→Art. 19 c.p.p.: Provvedimenti sulla riunione e separazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice di appello annulla la sentenza se il primo grado era incompetente, ordinando la trasmissione al giudice competente.
Ratio
La norma consente al giudice di appello di verificare la competenza del giudice di primo grado e di ristabilire la corretta ripartizione delle competenze tra organi giudiziari. Questo garantisce il principio costituzionale del diritto al giudice naturale precostituito dalla legge.
L'art. 24 c.p.p. distingue il trattamento dell'incompetenza per materia (rilevabile d'ufficio) rispetto a quella per territorio o connessione (eccepibile solo se rilevata tempestivamente).
Analisi
Il comma 1 stabilisce che il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento quando riconosce l'incompetenza per materia ex art. 23 comma 1. Per territorio e connessione, invece, l'incompetenza deve essere stata eccepita ex art. 21 e riproposta nei motivi di appello.
Il comma 2 prevede che negli altri casi il giudice di appello decida nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile per legge.
Quando si applica
La disposizione si applica quando in appello si deduce l'incompetenza del giudice di primo grado. Ricorre quando il processo è stato definito davanti a un organo privo della giurisdizione per decidere quel tipo di reato (p. es., un delitto sottoposto al tribunale assegnato al pretore), oppure quando il territorio non era corretto (p. es., il luogo di commissione del reato ricadeva sotto altra giurisdizione).
Connessioni
L'articolo rimanda all'art. 23 c.p.p. (competenza per materia, territorio e connessione) e all'art. 21 c.p.p. (modalità di eccepimento dell'incompetenza). Collegato anche all'art. 127 c.p.p. (forme della sentenza di appello) e alla disciplina generale dell'appello penale (artt. 586-610 c.p.p.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è imputato di furto presso il Tribunale di Milano, anche se il furto è stato commesso a Napoli. In appello, il P.M. eccepisce l'incompetenza per territorio. Il giudice di appello accoglie l'eccezione, annulla la sentenza e ordina la trasmissione al Tribunale di Napoli, competente per territorio.
Caso 2: Caso 2
Caio è condannato in primo grado per una contravvenzione davanti al Tribunale ordinario, quando la norma violata è di competenza del Giudice di pace. In appello, il difensore deduce l'incompetenza per materia. Il giudice di appello, riconosciuta l'incompetenza, annulla e trasmette il processo al giudice competente.
Domande frequenti
Se non ho eccepito l'incompetenza in primo grado, posso farlo in appello?
Dipende dal tipo di incompetenza. Per materia puoi sempre eccepirla, anche tardivamente, perché è una questione rilevabile d'ufficio. Per territorio o connessione, serve che sia stata eccepita in primo grado e riproposta nei motivi di appello.
Cosa succede se il giudice di appello annulla per incompetenza?
Il giudice di appello ordinanza la trasmissione degli atti al giudice competente, che riprenderà il procedimento da zero.
L'annullamento per incompetenza comporta la liberazione dell'imputato?
No, il procedimento continua davanti al giudice competente. Se c'era una custodia cautelare, questa prosegue (salvo intervento del nuovo giudice).
Il pubblico ministero può eccepire l'incompetenza in appello?
Sì, il P.M. può eccepire come qualsiasi altra parte, ma deve rispettare i termini e le modalità previste dalla legge.
Se il giudice di appello dichiara l'incompetenza per materia d'ufficio, che effetti ha?
Il giudice di appello ha l'obbligo di rilevare l'incompetenza per materia anche d'ufficio e di annullare la sentenza, trasmettendo al giudice competente.