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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 47 Cost. – Titolo III: rapporti economici
In vigore dal 1° gennaio 1948
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 11 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Vedi anche
→Cost. art. 46 - Articolo 46 della Costituzione italiana→Cost. art. 48 - Articolo 48 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 45 Cost.: Titolo III: rapporti economici→Art. 49 Cost.: Titolo IV: rapporti politici→Art. 44 Cost.: Titolo III: rapporti economici→Art. 50 Cost.: Titolo IV: rapporti politici→Art. 43 Cost.: Titolo III: rapporti economici→Art. 51 Cost.: Titolo IV: rapporti politici→Art. 42 Cost.: Titolo III: rapporti economici
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 47 Cost. impone alla Repubblica di tutelare il risparmio e di favorire l'accesso dei cittadini alla proprietà e agli investimenti.
Ratio
L'articolo 47 della Costituzione riconosce la funzione economica e sociale del risparmio privato come leva di ricchezza collettiva e di inclusione finanziaria. La ratio è di bilanciare la libertà di accumulazione con l'interesse pubblico alla stabilità, all'accesso democratico al credito e alla diffusione della proprietà. Il costituente ha inteso favorire il self-help economico del ceto medio e popolare, mediante incoraggiamento al risparmio e protezione da truffe creditizie, escludendo sia la proibizione dello strozzinaggio sia l'abbandono del mercato creditizio al puro profitto privato.
Analisi
La disposizione contiene tre macro-istruzioni normative. Primo, la Repubblica ha il dovere di "incoraggiare e tutelare il risparmio in tutte le sue forme": non solo depositi bancari ma anche assicurazioni, titoli, fondi comuni. Secondo, deve "disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito", escludendo dunque libertà assoluta degli intermediari finanziari ma anche controllo totalitario. La Banca d'Italia e CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) sono strumenti di questa disciplina. Terzo, deve "favorire l'accesso del risparmio popolare" a tre destinazioni: "proprietà dell'abitazione" (mutui agevolati, detrazione fiscale), "proprietà diretta coltivatrice" (credito agrario agevolato), e "diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi" (azionariato diffuso, fondi pensionistici). Quest'ultima formula rispecchia l'idea di diffusione capitalistica, non statalizzazione. La norma dunque protegge il risparmiatore dal default (vigilanza prudenziale) e l'accesso al credito dalla discriminazione.
Quando si applica
La norma opera in vari contesti normativi: lo Stato non può vietare il risparmio privato ma deve vigilare sulle istituzioni che lo raccolgono (trasparenza bilanci bancari, adeguatezza patrimoniale); le banche non possono discriminare nell'erogazione del credito sulla base di fattori illegittimi (etnia, sesso); le tasse di successione, pur consentite, non possono eliminare la possibilità di accumulare patrimonio da trasmettere. Nel caso di un piccolo imprenditore che chieda mutuo agevolato per l'acquisto della prima casa, lo Stato ha il dovere di fornire strumenti di facilitazione (es. Fondo di Garanzia). Un cittadino può depositare denaro in banca e la banca deve mantenere riserve sufficienti a garantire rimborso in caso di crisi.
Connessioni
L'articolo 47 integra l'architettura economica della Costituzione (artt. 35-46) e dialoga con l'articolo 42 (proprietà privata) e l'articolo 53 (tributi). Si collega all'articolo 4 (diritto al lavoro), poiché il risparmio è frutto di lavoro. La giurisprudenza costituzionale ha sviluppato il principio che le limitazioni al risparmio devono essere ragionevoli e non arbitrarie. Le leggi ordinarie di vigilanza prudenziale (Testo Unico Bancario, regolamenti BCE), di protezione dei consumatori finanziari (DGFR 2014/65) e di agevolazione fiscale del risparmio costituiscono attuazione. La direttiva europea sulla trasparenza bancaria e il Regolamento UE sulla stabilità finanziaria forniscono cornice internazionale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 143/1995
La Corte ritiene non fondate le questioni sull'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali (6 per mille) introdotta nel 1992, qualificando la tutela del risparmio ex art. 47 Cost. come principio programmatico che non impedisce prelievi tributari ordinari rivolti alla generalita dei contribuenti. Il risparmio resta protetto da arbitri ma non puo bloccare la potesta impositiva ragionevolmente esercitata.
Casi pratici
Caso 1: Conto corrente e garanzia dei depositi
Tizio ha 95.000 euro depositati presso una banca che viene posta in liquidazione coatta amministrativa. In attuazione dell'art. 47 Cost. e della direttiva europea DGSD, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi rimborsa integralmente Tizio entro 7 giorni lavorativi, poiché l'importo è inferiore alla soglia di 100.000 euro garantita per depositante per banca.
Caso 2: Mutuo agevolato prima casa
Caio è un giovane lavoratore con ISEE inferiore a 40.000 euro e intende acquistare la prima abitazione. In attuazione dell'art. 47, comma 2, Cost., può accedere al Fondo di garanzia per i mutui prima casa (c.d. Fondo Consap), che copre fino all'80% della quota capitale del mutuo, abbassando il rischio per la banca e rendendo accessibile il finanziamento anche senza un consistente anticipo.
Caso 3: Piano Individuale di Risparmio (PIR)
Sempronia destina 20.000 euro annui a un PIR conforme, investito prevalentemente in strumenti finanziari di PMI italiane. Dopo cinque anni di detenzione, la plusvalenza realizzata è completamente esente da imposizione fiscale ai sensi dell'art. 1, commi 100 ss., L. 232/2016. Il beneficio fiscale trova il proprio fondamento nell'art. 47, comma 2, Cost., che promuove l'investimento azionario popolare nei complessi produttivi del Paese.
Domande frequenti
Cosa dice esattamente l'articolo 47 della Costituzione italiana?
L'art. 47 Cost. stabilisce che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina e controlla il credito, e favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà coltivatrice diretta e all'investimento azionario nei grandi complessi produttivi.
Qual è il collegamento tra l'art. 47 Cost. e la vigilanza bancaria della Banca d'Italia?
Il secondo periodo del primo comma dell'art. 47 Cost. costituisce la base costituzionale della vigilanza bancaria: su di esso si fondano il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) e i poteri di supervisione della Banca d'Italia, oggi condivisi con la BCE nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico.
I risparmi sul conto corrente sono tutelati dalla Costituzione?
Sì. L'art. 47 Cost. tutela il risparmio «in tutte le sue forme», incluso quello bancario. In concreto, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi garantisce fino a 100.000 euro per depositante per banca in caso di insolvenza dell'istituto di credito.
Cosa si intende per «risparmio popolare» nell'art. 47, comma 2, Cost.?
Con «risparmio popolare» i Costituenti intendevano le risorse accumulate dai ceti medi e lavoratori. L'obiettivo era favorire che tali risorse si convertissero in beni produttivi (casa, terra, azioni), promuovendo così una più equa distribuzione della ricchezza e della proprietà.
I PIR (Piani Individuali di Risparmio) hanno una base costituzionale?
Sì. I PIR, introdotti dalla legge di bilancio 2017 per incentivare fiscalmente l'investimento del risparmio privato nelle PMI italiane, trovano fondamento nell'art. 47, comma 2, Cost., che promuove il «diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese».
Fonti consultate: 1 fonte verificate