Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 640 c.p. – Truffa

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1° se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2° se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;

2-bis) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48 .

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter) , e dal terzo comma .

Domande rapide

Cosa punisce l'art. 640 c.p.?
La truffa: condotta di chi, con artifizi (modificazioni della realta) o raggiri (menzogne, manipolazioni psicologiche), induce taluno in errore e ne ottiene un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale. Reato d'evento, contro il patrimonio e la liberta del consenso.
Quali sono gli elementi della truffa?
1) Artifizi o raggiri (condotta ingannatoria); 2) Errore indotto nella vittima (errore eziologico); 3) Atto di disposizione patrimoniale della vittima conseguente all'errore; 4) Profitto ingiusto per agente o terzi; 5) Danno patrimoniale della vittima. Tutti collegati da nesso causale.
Qual e la pena per la truffa?
Base: reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa da 51 a 1.032 euro. Aggravata (art. 640 co. 2): reclusione da 1 a 5 anni + multa da 309 a 1.549 euro per fatti commessi a danno PA, UE, ingenerando timore di pericolo immaginario, esonero da servizio militare.
Qual e la differenza con la truffa aggravata art. 640-bis?
L'art. 640-bis c.p. punisce specificamente la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (contributi, finanziamenti, mutui agevolati): reclusione 2-7 anni. Aggravante di danno pubblico piu grave dell'aggravante generica dell'art. 640 co. 2.
La truffa online e diversa?
Per la truffa con utilizzo di sistemi informatici si applica l'art. 640-ter c.p. (truffa informatica): alterazione del funzionamento di un sistema informatico per conseguire profitto. Reclusione 6 mesi-3 anni, aggravata se l'identita altrui e utilizzata in modo abusivo.

In sintesi

  • Truffa: chi con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
  • Pena base: reclusione da sei mesi a tre anni e multa.
  • Reato di danno a struttura complessa: artifizi → errore → atto di disposizione → danno.
  • Aggravanti: danno allo Stato, ingenerare timore di pericolo immaginario, ecc.
  • Punita a querela della persona offesa, salvo aggravanti che la rendono procedibile d'ufficio.
Indice dei contenuti

L'art. 640 c.p. punisce la truffa quale aggressione fraudolenta al patrimonio mediante induzione in errore, fattispecie cardine dei reati contro il patrimonio mediante frode.

Ratio

La norma tutela il patrimonio della vittima, ma anche la libertà di autodeterminazione negoziale: ciò che viene aggredito non è solo la sfera economica, ma la genuinità del consenso che presiede agli atti dispositivi. La struttura plurifase del reato (artifizi/raggiri, errore, atto di disposizione, danno) lo distingue dagli altri reati contro il patrimonio e ne accentua la natura di reato di evento. La cornice edittale modulata consente di adattare la risposta sanzionatoria alla gravità del fatto e all'entità del pregiudizio.

Analisi

La condotta richiede artifizi o raggiri. Gli artifizi consistono nella manipolazione della realtà esterna; i raggiri in argomentazioni capziose che inducono in errore. È controversa la rilevanza del mero silenzio, ammesso quando vi sia un obbligo giuridico di informare. L'induzione in errore è elemento essenziale: la vittima deve formare la propria volontà sulla base di una rappresentazione distorta. L'atto di disposizione patrimoniale è conseguenza dell'errore e produce il danno ingiusto, mentre il profitto può ricadere sull'agente o su terzi. Il dolo è generico ma deve abbracciare tutti gli elementi della fattispecie, compreso il nesso tra artifizi ed errore. Le aggravanti del comma 2 sono numerose: danno allo Stato o altro ente pubblico, timore di pericolo immaginario, ordine dell'autorità, gravità del danno, ecc. La giurisprudenza ha valorizzato anche la circostanza della c.d. minorata difesa.

Quando si applica

L'art. 640 c.p. trova applicazione in una vasta gamma di condotte: frodi negli affari, false rappresentazioni di qualità di un bene, vendite di prodotti contraffatti, raccolte di fondi a fini fraudolenti, manipolazioni nelle gare d'appalto, frodi assicurative non aggravate, truffe romantiche, frodi telematiche e telefoniche. La giurisprudenza ha esteso la tutela ai casi di c.d. truffa contrattuale, in cui il raggiro consiste nella stessa simulazione della volontà di adempiere.

Confronto sistemico

Si distingue dall'appropriazione indebita (art. 646 c.p.), che presuppone il possesso lecito; dall'estorsione (art. 629 c.p.), che opera con violenza o minaccia; dalla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); dalla frode informatica (art. 640-ter c.p.), in cui l'inganno si dirige al sistema informatico anziché a una persona. Va coordinata con la disciplina civilistica della truffa contrattuale, il dolo determinante (art. 1439 c.c.) e l'azione di annullamento del contratto.

Profili problematici

Resta dibattuta la rilevanza della c.d. truffa contrattuale e il confine con l'inadempimento doloso. Aperti i temi della truffa nei rapporti telematici, della responsabilità delle piattaforme e dell'individuazione del momento consumativo nelle frodi online. Delicata la prova dell'errore quando la vittima sia particolarmente esperta o avesse strumenti per verificare la verità delle informazioni; controversa l'applicazione della minorata difesa nelle truffe agli anziani.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Truffa contrattuale

Tizio vende a Caia un'auto usata dichiarando falsamente che ha percorso 50.000 km, mentre il contachilometri è stato alterato. Caia paga il prezzo confidando nella veridicità della dichiarazione. La condotta integra truffa ex art. 640 c.p. per artifizi sul bene oggetto del contratto.

Caso 2: Truffa online

Caia annuncia su un sito di compravendita la vendita di un bene che non possiede, riceve il pagamento e non consegna nulla. Sempronio sporge querela ex art. 640 c.p.: gli artifizi consistono nell'annuncio fittizio e nella simulazione della volontà di adempiere.

Caso 3: Truffa con timore immaginario

Sempronio si presenta a una persona anziana qualificandosi come funzionario di un ente pubblico e ne ottiene la consegna di denaro paventando un pericolo inesistente. Risponde di truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 2, c.p. per ingenerare timore di un pericolo immaginario.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 640 del Codice Penale?

L'art. 640 c.p. punisce il reato di truffa: chiunque con artifizi o raggiri induce taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena base è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa. Il reato è procedibile a querela, salvo aggravanti.

Quando la truffa è procedibile d'ufficio?

Quando ricorre una delle aggravanti previste dal comma 2 dell'art. 640 c.p., come il danno allo Stato o ad altro ente pubblico, l'aver ingenerato timore di un pericolo immaginario o l'ordine dell'autorità. In assenza di aggravanti la procedibilità è a querela.

Il silenzio integra artifizio o raggiro?

Di regola no, ma il silenzio assume rilievo penale quando esiste un obbligo giuridico di informare: in tal caso la reticenza qualificata può integrare raggiro idoneo a indurre in errore la controparte, secondo i principi del dolo omissivo.

Qual è la differenza tra truffa e frode informatica?

Nella truffa l'inganno colpisce una persona fisica determinandone l'errore; nella frode informatica (art. 640-ter c.p.) la manipolazione si dirige al sistema informatico, con alterazione del suo funzionamento o intervento su dati per procurare profitto ingiusto.

Cosa è la c.d. truffa contrattuale?

È la condotta in cui gli artifizi consistono nella stessa simulazione della volontà di adempiere il contratto: il soggetto stipula l'accordo confidando la controparte sulla regolare esecuzione, mentre già nutre il proposito di non adempiere, integrando il dolo iniziale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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