Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 575 c.p. punisce l’omicidio: chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Reato di evento a dolo generico; con le aggravanti degli artt. 576-577 (premeditazione, rapporti familiari, motivi abietti) la pena è l’ergastolo.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 575 c.p. Omicidio

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Domande rapide

Cosa punisce l'art. 575 c.p.?
Chiunque cagiona la morte di un uomo, con dolo (volonta di uccidere o accettazione del rischio di morte). Reato comune, punito con reclusione non inferiore a 21 anni. Forma base del delitto di omicidio, da cui si distaccano fattispecie aggravate e attenuate.
Qual e la pena per l'omicidio doloso?
Reclusione non inferiore a 21 anni (massimo 24 anni). Per omicidio aggravato (artt. 576, 577 c.p.) si applica l'ergastolo (es. omicidio per motivi abietti o futili, contro coniuge, premeditazione, uso di sostanze venefiche, occasione di altro reato).
Quando l'omicidio e aggravato?
Quando ricorrono circostanze tassative degli artt. 576-577 c.p.: parentela stretta (coniuge, ascendente, discendente), premeditazione, motivi abietti o futili, mezzi insidiosi (veleno, sostanze esplosive), occasione di altri reati, vittima persona protetta (minore, debole, pubblico ufficiale).
Qual e la differenza tra omicidio doloso e colposo?
Doloso (art. 575 c.p.): volonta di uccidere o accettazione del rischio di morte. Colposo (art. 590 c.p.): morte cagionata per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme. Pene molto diverse: reclusione 21 anni vs reclusione 6 mesi-5 anni.
L'omicidio del consenziente e diverso?
Si. L'art. 579 c.p. punisce con reclusione 6-15 anni l'omicidio commesso con il consenso della vittima (es. eutanasia volontaria su persona capace). Disciplina diversa dall'omicidio comune, ma il consenso non scrimina del tutto (vita non disponibile salvo legge 219/2017).

In sintesi

  • Omicidio doloso: chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore a ventuno anni.
  • Reato a forma libera, di evento, posto a tutela del bene vita.
  • Richiede il dolo generico: volontà dell'evento morte, anche nella forma eventuale.
  • Si distingue da omicidio preterintenzionale (art. 584) e colposo (art. 589).
  • Pena aggravata fino all'ergastolo in presenza di circostanze aggravanti (artt. 576-577).
Indice dei contenuti

L'art. 575 c.p. punisce l'omicidio doloso, fattispecie cardine del codice penale a tutela del diritto fondamentale alla vita, sancito dagli artt. 2 e 27 Cost. e dalla Convenzione EDU.

Ratio

La norma tutela il bene giuridico della vita umana, riconosciuto come inviolabile e indisponibile dalla Costituzione e dagli strumenti internazionali. La cornice edittale particolarmente severa (reclusione non inferiore a ventuno anni) riflette il disvalore massimo che l'ordinamento attribuisce alla soppressione dolosa di una vita umana. La fattispecie costituisce il modello dei reati contro la persona ed esprime una funzione preventivo-generale e retributiva primaria del diritto penale.

Analisi

L'omicidio è reato comune, a forma libera e di evento. Soggetto attivo è chiunque; condotta è qualsiasi azione o omissione idonea a cagionare la morte; evento è la morte di un essere umano nato vivo. Il nesso causale è regolato dagli artt. 40-41 c.p.: occorre che la condotta sia condicio sine qua non dell'evento, salvo l'interruzione del nesso per cause sopravvenute eccezionali. Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo generico, integrato dalla coscienza e volontà di cagionare la morte o dall'accettazione del rischio nelle forme del dolo eventuale, distinto dalla colpa cosciente per il diverso atteggiamento psichico verso l'evento. Il momento consumativo coincide con la morte; il tentativo è configurabile con atti idonei diretti in modo non equivoco, ex art. 56 c.p. La giurisprudenza ha elaborato criteri rigorosi per distinguere omicidio tentato da lesioni dolose, valorizzando direzione, intensità e potenzialità lesiva degli atti.

Quando si applica

L'art. 575 c.p. si applica a ogni condotta dolosa cagionante la morte di un essere umano, dalla violenza diretta fino all'omissione di chi sia gravato da posizione di garanzia. Rilevano i casi di omicidio mediante somministrazione di sostanze, omissione di soccorso da parte del garante, lesioni mortali con accettazione del rischio letale. Si applica anche nei delitti commessi nell'ambito di organizzazioni criminali e nelle situazioni di violenza domestica o di genere.

Confronto sistemico

Si distingue dall'omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), in cui il dolo si limita alle percosse o lesioni con evento morte non voluto; dall'omicidio colposo (art. 589 c.p.), basato su negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di regole cautelari; dall'omicidio stradale (art. 589-bis c.p.); dall'istigazione al suicidio (art. 580 c.p.); dall'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.). Le aggravanti speciali sono disciplinate dagli artt. 576 e 577 c.p., con applicazione dell'ergastolo nei casi di omicidio aggravato (es. del coniuge, ascendenti, discendenti, in connessione con altro reato).

Profili problematici

Centrali sono i temi della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, oggetto della giurisprudenza sulle morti da incidenti stradali a forte rischio (Cass. SU ThyssenKrupp). Aperti i profili del fine vita, della responsabilità medica per omissioni e della causalità omissiva. Questione delicata la quantificazione dell'aumento di pena ex art. 577 c.p. e i rapporti con l'aggravante dei motivi abietti o futili.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Omicidio con arma da fuoco

Tizio, dopo un litigio, spara a distanza ravvicinata alla vittima cagionandone la morte. Risponde di omicidio doloso ex art. 575 c.p.; la pena può essere aumentata se ricorrano aggravanti come la premeditazione (art. 577) o la connessione con altro delitto.

Caso 2: Omissione del garante

Caia, madre di un neonato, omette deliberatamente di somministrare le cure indispensabili, cagionandone la morte. Risponde di omicidio doloso per condotta omissiva ex artt. 40, comma 2, e 575 c.p., quale soggetto gravato da posizione di garanzia.

Caso 3: Tentato omicidio

Sempronio assale la vittima con un coltello attingendola in organi vitali, ma la vittima sopravvive grazie al tempestivo intervento sanitario. Risponde di omicidio tentato ex artt. 56 e 575 c.p., con riduzione di pena rispetto al delitto consumato.

Domande frequenti

Qual è la pena minima per l'omicidio doloso?

La pena base è la reclusione non inferiore a ventuno anni. In presenza di circostanze aggravanti previste dagli artt. 576 e 577 c.p. la pena può essere elevata fino all'ergastolo, salvo il bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti.

Come si distingue omicidio doloso da preterintenzionale?

Nell'omicidio doloso vi è la volontà o l'accettazione del rischio della morte; nel preterintenzionale (art. 584 c.p.) il dolo è limitato alle percosse o lesioni, mentre la morte costituisce un evento non voluto, riconducibile al rischio della condotta.

Quando è configurabile il dolo eventuale nell'omicidio?

Quando l'agente, pur non perseguendo la morte come scopo, si rappresenta concretamente l'evento letale come possibile conseguenza della propria condotta e ne accetta il rischio, secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Unite ThyssenKrupp.

Il tentativo di omicidio è punibile?

Sì. È punibile ex artt. 56 e 575 c.p. quando l'agente compie atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte. La pena è ridotta secondo i parametri dell'art. 56 c.p., salvo l'applicazione delle aggravanti compatibili.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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