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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 548 c.p. Istigazione all’aborto
Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. pen. art. 547 - Articolo 547 Codice Penale: Aborto procuratosi dalla donna→Cod. pen. art. 549 - Articolo 549 Codice Penale: Morte o lesione della donna→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 546 Codice Penale: Aborto di donna consenziente→Articolo 550 Codice Penale: Atti abortivi su donna ritenuta incinta→Articolo 545 Codice Penale: Aborto di donna non consenziente→Articolo 551 Codice Penale: Causa di onore→Articolo 544-sexies Codice Penale: Confisca e pene accessorie→Art. 544-quinquies c.p.: Divieto di combattimento tra animali→Articolo 544-quater Codice Penale: Spettacoli o manifestazioni vietati
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Istigazione all'aborto con somministrazione di mezzi idonei: reclusione 6 mesi a 2 anni per chi spinge donna a interrompere gravidanza.
Ratio
L'articolo 548 criminalizza l'attivazione esterna di processi abortivi, quando chi non è incinta esercita pressione decisoria sulla donna incinta. La norma protegge sia la libertà riproduttiva della donna (da coazione negativa verso aborto) che il feto (da interferenze esterne). Diversamente dagli articoli 546-547, che puniscono gli attori diretti dell'aborto, l'art. 548 colpisce chi dall'esterno induce, stimola, fornisce strumenti. La pena è intermedia (6 mesi-2 anni), inferiore a chi procura aborto consensuale (2-5 anni art. 546), perché l'istigatore non è autore diretto ma catalizzatore.
Analisi
L'elemento oggettivo ha due componenti: (a) istigazione (incitamento, pressione, persuasione con proposte concrete), (b) somministrazione di mezzi idonei (non generici consigli, ma farmaci specifici, contatti medici, danaro, trasporto). Mezzo idoneo significa realmente efficace per aborto, non ogni sostanza pericolosa. L'elemento soggettivo è il dolo: consapevolezza che l'agente mira ad aborto della donna. Negligenza (regalare medicinale ignaro dell'effetto) non configura reato. L'art. 548 comma 1 richiede esplicitamente fattispecie autonoma da concorso (art. 110 cp).
Quando si applica
Si applica quando una persona (compagno, medico corrotto, amico, ciarlatano) incita attivamente una donna incinta a interrompere gravidanza e simultaneamente fornisce farmaci, procedure, finanziamenti. Rientra la somministrazione di pillola RU486, erbe abortive, contatti con strutture illegittime dietro compenso. Non si applica se la donna è autrice autonoma (art. 547) o se l'agente non somministra concretamente mezzi (semplice consiglio verbale). Nella pratica contemporanea, rientra il traffico online di pillole abortive da paesi permissivi a donne italiane costrette da partner.
Connessioni
Collegamento agli artt. 546 (aborto consensuale, 2-5 anni), 545 (aborto non consensuale, 7-12 anni), 547 (aborto procuratosi dalla donna, 1-4 anni). Rimandi a reati di violenza privata (art. 610) e minaccia (art. 612) se istigazione è coattiva. L. 194/1978 regola il contesto legale dell'aborto. Norme internazionali: Convenzione Istanbul sulla violenza contro le donne (diritto autodeterminazione riproduttiva).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Tizio, compagno di Sempronia incinta, le propone ripetutamente di abortire
Quando ella rifiuta, Tizio ordina online farmaco abortivo (RU486), lo riceve e lo somministra a Sempronia con la forza durante litigio. Tizio è condannato per art. 548 (istigazione + somministrazione farmaci) a 18 mesi reclusione. Se dal farmaco derivano lesioni gravi, aggravanti per danno alla salute della donna (art. 583 cp).
Caso 2: Caio è amico della sorella di Mevio, incinta
La ragazza gli confida angoscia per gravidanza. Caio, invece di supportarla, le propone di portarla da ciarlatano (suo conoscente) in cambio di danaro. Fornisce anche nome, indirizzo, soldi per viaggio. Caio è condannato per art. 548 (istigazione con somministrazione di mezzi) a 1 anno reclusione. Mevio rimane esente se ha agito autonomamente dopo consiglio di Caio.
Domande frequenti
Se consiglio a una donna incinta di abortire verbalmente, senza fornire farmaci, è art. 548?
No. L'art. 548 richiede somministrazione concreta di mezzi idonei, non solo istigazione verbale. Consiglio, anche pressante, senza donazione di farmaci, contatti, denaro, non integra il reato.
Se ordino un farmaco abortivo per me stesso ma poi lo do a una donna incinta, sono responsabile per art. 548?
Sì. L'importante è la somministrazione consapevole a donna incinta con intento istigativo. Il fatto che il farmaco sia stato originariamente ordinato per te è irrilevante.
Un medico che pratica aborto su donna da lui istigata è condannato per art. 548 o art. 546?
Per art. 546 (aborto consensuale procurato da terzo), pena 2-5 anni, che è più severa. L'art. 548 è una forma attenuata per non-medici che istigano senza praticare direttamente l'aborto.
Posso essere condannato per art. 548 se la donna, dopo consiglio mio, decida autonomamente?
Dipende dalla prova. Se è provato che hai istigato (pressione, convincimento) e sommministrato mezzi concreti, sì. Se la donna ha deciso autonomamente dopo semplice informazione, no: manca il dolo istigativo.
Se aiuto una donna a recarsi presso una clinica legale L. 194/1978, è art. 548?
No. L. 194/1978 legittima l'aborto entro 12 settimane presso strutture autorizzate. Aiutare una donna ad accedere ai servizi legali non è reato. L'art. 548 criminalizza solo aborto illegale con istigazione.
Fonti consultate: 2 fontei verificate