Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.

In sintesi

  • Criminalizza la commercializzazione di cibi adulterati spacciati per autentica
  • Non richiede danno alla salute, solo frode sulla genuinità
  • Pena lieve: reclusione max 6 mesi o multa max 1.032 euro
  • Rientra nella categoria delle frodi alimentari, ma con sanzione minore
Indice dei contenuti

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: reclusione fino 6 mesi, multa fino 1.032 euro.

Ratio

L'articolo 516 tutela il consumatore dalla frode alimentare nella sua forma più elementare: la vendita di cibo non autentico. Diversamente dalla falsificazione dei marchi (art. 517), qui non è richiesto l'elemento della contraffazione bensì la semplice mancanza di genuinità. Il legislatore protegge sia l'industria alimentare italiana che la fiducia del consumatore nei mercati al dettaglio e nella grande distribuzione.

Analisi

Elementi costitutivi: (1) sostanze alimentari non genuine (adulteratrice, denaturate, di qualità inferiore); (2) messa in vendita o in commercio; (3) presentazione come genuine (dichiarazione falsa, etichetta ingannevole, contesto di vendita fuorviante); (4) assenza di consenso informato dell'acquirente. Non è richiesto il danno alla salute pubblica (diversamente dal D.lgs. 193/2006). La pena è modesta: reclusione fino a 6 mesi O multa fino a 1.032 euro. Non è prevista aggravante della multa minima.

Quando si applica

Esempi: vendere miele non puro (melassa diluita) come puro, commerciare burro margarina come burro vero, distribuire vino di cantina come riserva invecchiata, spacciare verdure colte scadute come fresche, mettere in vendita olio vegetale come olio d'oliva. La forma più frequente è la diluizione o la sostituzione con ingredienti di minor pregio. Non è richiesto che il cibo sia tossico, basta sia diverso da quello dichiarato.

Connessioni

Distinzione da: art. 515 c.p. (frode commerciale generica, pena maggiore), art. 517 c.p. (segni mendaci su prodotti, richiede falsificazione marchi), D.lgs. 193/2006 (adulterazione con rischio sanitario, norme amministrative), Reg. UE 1169/2011 (etichettatura, info nutrizionali). Rapporto con art. 517 comma 2 (aggravante per DOP/IGP). Sanzione civile in parallelo: risarcimento, confisca merci.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, gestore di una piccola drogheria, compra miele a basso prezzo da fornitore non certificato e lo rivende in vasetti etichettati 'Miele acacia italiano puro'. L'analisi rivela miscela di miele estero (50%) e sciroppo di glucosio (50%). Scoperto da controllo Carabinieri, Tizio rischia reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 1.032 euro. Non è configurabile reato sanitario (miele non nocivo) ma frode sulla genuinità.

Caso 2: Caso 2

Caio, produttore di conserve artigianali, vende al retail marmellata spacciata come '100% fragola' quando contiene 30% di polpa di fragola e 70% di melassa zuccherina diluita. L'inganno sulla composizione è accertato dall'etichetta vera vs. realtà. Caio è perseguibile ex art. 516 c.p., rischia 6 mesi reclusione o 1.032 euro di multa. Se la fragola fosse protetta IGP, l'aggravante dell'art. 517 comma 2 si applicherebbe.

Domande frequenti

Se il cibo non è genuino ma non fa male, c'è lo stesso reato penale?

Sì, l'art. 516 non richiede danno alla salute. Basta che la sostanza sia non genuina e spacciata per autentica. Il reato è di frode, non di avvelenamento.

Come cliente, come provare che il cibo non è autentico senza analisi di laboratorio?

L'analisi è essenziale. Puoi rivolgerti a laboratorio privato o denunciare ai Carabinieri che effettueranno analisi ufficiali gratuite. Conserva l'etichetta e il resto della confezione.

Se scrivo 'a base di miele' anziché '100% miele', evito il reato?

Se la dicitura è chiara e fedele alla composizione reale, sì. La legge consente composizioni miste se dichiarate. L'inganno sorge solo quando rappresenti falsa la genuinità.

Sono responsabile penalmente se il mio fornitore mi vende cibo falso?

Sì, se consapevole o negligente nel verificare. Se prendi diligentemente da fornitore certificato e ignori la falsificazione, potrebbe essere esclusa colpa. Dipende dal tuo ruolo (negoziante vs. distributore).

La multa di 1.032€ è sempre quella, o può variare?

La legge fissa il massimo a 1.032€. Il giudice può irrogare una multa minore. Non esiste multa minima tassativa, diversamente da altri articoli (es. art. 514).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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