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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 475 c.p. Pena accessoria
In vigore dal 1° luglio 1931
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 474 - Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti→Cod. pen. art. 476 - Art. 476 c.p.: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di segni distin→Art. 477 c.p.: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale→Art. 472 c.p.: Uso e detenzione di misure o pesi con falsa impro→Art. 478 c.p.: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale→Articolo 471 Codice Penale: Uso abusivo di sigilli e strumenti veri→Art. 479 c.p.: Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficial→Art. 470 c.p.: Vendita o acquisto di cose con impronte contraffa
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 475 del codice penale è una disposizione breve ma con una precisa funzione di sistema: prevede che la condanna per alcuno dei delitti contemplati dai due articoli precedenti comporti, come pena accessoria, la pubblicazione della sentenza. Si tratta di una norma che si comprende solo per relationem, leggendola in connessione con i reati ai quali rinvia, collocati nel titolo dedicato ai delitti contro la fede pubblica. La pena accessoria della pubblicazione si aggiunge a quella principale e svolge una funzione complementare di prevenzione e di tutela della collettività.
La collocazione tra i delitti contro la fede pubblica
L'articolo si inserisce nel capo che tutela la genuinità e l'affidabilità di sigilli, strumenti e segni destinati alla pubblica autenticazione e certificazione. Il bene giuridico protetto è la fede pubblica, cioè la fiducia che la collettività ripone nell'autenticità di determinati strumenti e contrassegni. I delitti richiamati dall'art. 475 sanzionano condotte di contraffazione, alterazione o uso illegittimo di tali strumenti, che minano la certezza dei traffici e l'affidamento nei segni di autenticazione pubblica.
La pena accessoria della pubblicazione della sentenza
La pubblicazione della sentenza penale di condanna è una pena accessoria disciplinata, nei suoi tratti generali, dall'art. 36 del codice penale. Essa consiste nel rendere conoscibile alla collettività l'esito del processo, mediante le forme stabilite dalla legge. A differenza delle pene principali, che incidono sulla libertà personale o sul patrimonio, la pubblicazione colpisce sul piano della reputazione e dell'informazione pubblica, segnalando che un determinato soggetto è stato condannato per quel reato.
La funzione della pubblicazione
La scelta di prevedere la pubblicazione proprio per i delitti contro la fede pubblica in materia di sigilli e strumenti di autenticazione non è casuale. Questi reati ledono la fiducia collettiva in segni che dovrebbero garantire autenticità e provenienza; rendere pubblica la condanna risponde a una duplice esigenza: da un lato avvertire la collettività dell'avvenuta lesione e del suo accertamento, contribuendo a ripristinare l'affidamento pubblico; dall'altro esercitare un effetto di prevenzione generale, scoraggiando condotte analoghe attraverso la pubblicità della sanzione.
Il rapporto tra pena principale e pena accessoria
Le pene accessorie, secondo il sistema del codice, conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa, salvo che la legge disponga diversamente. L'art. 475 individua un caso in cui la pubblicazione della sentenza è espressamente collegata a determinati delitti, rafforzandone la risposta sanzionatoria. La pena accessoria non sostituisce quella principale, ma vi si aggiunge, completando il trattamento punitivo in funzione della particolare natura dell'interesse leso.
Le modalità della pubblicazione
Le concrete modalità con cui la sentenza viene pubblicata sono regolate dalle norme generali e dalle disposizioni di attuazione: la pubblicazione avviene per estratto o per intero, nelle forme stabilite, in modo da assicurare un'adeguata diffusione della notizia della condanna. Lo scopo è garantire che l'informazione raggiunga effettivamente la collettività interessata, coerentemente con la funzione di ripristino della fiducia pubblica che la pena accessoria persegue.
Il principio di legalità e l'interpretazione per rinvio
La tecnica del rinvio impiegata dall'art. 475 impone all'interprete di individuare con precisione i delitti dei due articoli precedenti, ai quali la pena accessoria si applica. Il principio di legalità, sancito dall'art. 25 della Costituzione e dall'art. 1 del codice penale, esige che la pena, anche accessoria, sia prevista dalla legge in modo determinato. La norma soddisfa tale requisito proprio attraverso il rinvio puntuale ai reati presupposto, la cui condanna costituisce il fatto da cui scaturisce l'applicazione della pubblicazione.
Significato complessivo
Nel suo insieme, l'art. 475 testimonia l'attenzione del legislatore per la dimensione pubblica dei reati contro la fede pubblica. Quando l'offesa colpisce l'affidamento collettivo in strumenti di autenticazione, la risposta sanzionatoria non si limita alla punizione del reo, ma si estende alla collettività attraverso la pubblicità della condanna. La pena accessoria della pubblicazione si rivela così uno strumento coerente con la natura del bene protetto, contribuendo sia alla prevenzione sia al ristoro dell'affidamento pubblico leso.
L'inquadramento sistematico delle pene accessorie
Le pene accessorie, di cui la pubblicazione della sentenza è esempio, costituiscono una categoria autonoma rispetto alle pene principali e perseguono finalità ulteriori e specifiche. Esse possono incidere su capacità, status o, come in questo caso, sulla dimensione pubblica della condanna. La loro applicazione è governata dai principi generali del codice penale, che ne disciplinano natura, durata ed effetti. L'art. 475 si inserisce in questo quadro come previsione speciale, che collega una determinata pena accessoria a specifici delitti contro la fede pubblica, rafforzandone la risposta sanzionatoria in ragione della particolare natura dell'interesse protetto.
Bilanciamento con altri interessi
La pubblicazione della sentenza, incidendo sulla dimensione pubblica della condanna, richiede un bilanciamento con interessi quali la riservatezza e la finalità rieducativa della pena. L'ordinamento ammette tale forma di pubblicità in quanto funzionale alla tutela della fede pubblica, bene di rilievo collettivo; le modalità concrete della pubblicazione sono perciò stabilite in modo da contemperare l'esigenza di informazione della collettività con gli altri valori in gioco, evitando una diffusione eccedente lo scopo che la pena accessoria persegue.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Domande frequenti
Quale pena accessoria prevede l'art. 475 c.p.?
La pubblicazione della sentenza di condanna per i delitti previsti dai due articoli precedenti in materia di fede pubblica relativa a sigilli e strumenti di autenticazione.
Qual è la funzione della pubblicazione della sentenza?
Avvertire la collettività dell'avvenuta lesione e del suo accertamento, ripristinare l'affidamento pubblico e svolgere un effetto di prevenzione generale rispetto a condotte analoghe.
La pubblicazione sostituisce la pena principale?
No. È una pena accessoria che si aggiunge a quella principale, conseguendo di diritto alla condanna come effetto penale, secondo le regole generali del codice.
Dove è disciplinata in generale la pubblicazione della sentenza penale?
Nei suoi tratti generali è disciplinata dall'art. 36 del codice penale, che ne definisce natura e modalità, integrate dalle disposizioni di attuazione.
Perché la pubblicazione è prevista proprio per questi reati?
Perché i delitti contro la fede pubblica in materia di sigilli e strumenti di autenticazione ledono la fiducia collettiva: rendere pubblica la condanna contribuisce a ripristinarla e a prevenire ulteriori offese.
Fonti consultate: 2 fontei verificate