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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 292-bis c.p. Circostanza aggravante

Articolo abrogato dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Circostanza aggravante: pena aumentata se fatto commesso da militare in congedo
  • Applica a: art. 278 c.p. (offesa al prestigio Presidente), art. 290 comma 2 (vilipendio Forze armate), art. 292 (vilipendio bandiera)
  • Militare in congedo: chi non è in servizio attivo ma rimane legalmente parte della forza armata
  • Criteri di appartenenza: artt. 8-9 Codice Penale Militare di Pace
  • Aggravante riflette dovere di fedeltà maggiore per chi resta vincolato alle armi

Aggravante per vilipendio contro Presidente (278), Forze armate (290 comma 2), bandiera (292) se commesso da militare in congedo.

Ratio

L'art. 292-bis punisce con aggravante il militare in congedo che vilipende Presidente, Forze armate o bandiera. La ratio è che il militare (anche non in servizio) mantiene vincolo di fedeltà istituzionale superiore; il vilipendio è tradimento di una lealtà speciale. La norma riflette il dovere costituzionale di fedeltà allo Stato e alle sue istituzioni (art. 54 Cost.).

Analisi

«Militare in congedo» = chi non è attualmente in servizio attivo alle armi, ma rimane membro delle Forze armate per legge (non ha cessato appartenza). Criteri: artt. 8-9 Codice Penale Militare di Pace qualificano le categorie (ufficiali in servizio permanente effettivo, sottufficiali a riposo, ecc.). La circostanza aggravante aumenta le pene: art. 278 (6-10 anni) sale; art. 290 comma 2 (multa 1-5 mila) può diventare reclusione; art. 292 (multa/reclusione fino a 2 anni) aumenta. L'aumento non è fisso, affidato al giudice (per l'entità discrezionale).

Quando si applica

Maresciallo in pensione da 10 anni insulta pubblicamente le Forze armate in intervista radio (art. 290 comma 2 + 292-bis). Ufficiale di Marina in congedo non retribuito brucia la bandiera in manifestazione (art. 292 + 292-bis). Carabiniere in licenza straordinaria vilipende il Presidente in articolo pubblicato (art. 278 + 292-bis). In tutti i casi l'aggravante sale perché il vilipendio viene da chi mantiene vincolo istituzionale.

Connessioni

Rimandi: art. 278 c.p. (offesa al prestigio Presidente), art. 290 comma 2 (vilipendio Forze armate), art. 292 c.p. (vilipendio bandiera), artt. 8-9 Codice Penale Militare di Pace (qualificazione militare in congedo), art. 54 Cost. (fedeltà allo Stato). Non riguarda: civili, anche se coniugi/parenti di militari. Differenza con 293: quella aggravante applica a cittadini in estero; 292-bis applica a status speciale (militare).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, colonnello dell'Esercito in pensione da 5 anni, durante una conferenza stampa dichiara: «Le Forze armate italiane sono strumenti di oppressione dello Stato fascista». La dichiarazione è pubblica e vilipende le Forze armate (art. 290 comma 2). Poiché Tizio rimane «militare in congedo» (per artt. 8-9 Codice Penale Militare di Pace), la pena è aumentata (art. 292-bis). La difesa potrebbe argegare critica politica legittima; il giudice valuta se è vilipendio aggravato da vincolo speciale.

Caso 2: Caso 2

Caio, maresciallo dei Carabinieri in servizio straordinario (non retribuito, in congedo amministrativo), pubblica sui social un meme che deridi la bandiera italiana e le istituzioni. Se il contenuto raggiunge soglia vilipendio (non mera satira), Caio incorre in art. 292 (vilipendio bandiera) aggravato da 292-bis (è militare in congedo). L'aumento potrebbe portare la pena da «multa 1-5 mila» a «multa 5-10 mila + eventualmente reclusione» a discrezione del giudice.

Domande frequenti

Chi è esattamente «militare in congedo» secondo il Codice Penale Militare?

Artt. 8-9 Codice Penale Militare di Pace definiscono: ufficiali in servizio permanente effettivo, sottufficiali a riposo temporaneo/permanente, soldati in congedo. Non è il semplice pensionato: deve avere status formale riconosciuto dal Ministero Difesa.

L'aggravante di 292-bis si applica automaticamente o il giudice ha discrezionalità?

Se ricorrono i presupposti (militare in congedo + vilipendio art. 278/290/292), l'aggravante deve applicarsi. Ma l'entità dell'aumento è discrezionale; il giudice valuta proporzione in base a gravità, contesto, intento.

Se il militare in congedo è colpevole di vilipendio, il giudice può negare l'aggravante?

No. L'aggravante è circostanza obiettiva: se prove mostrano militare in congedo + vilipendio, l'aggravante opera. Il giudice non ha scelta, salvo che la qualificazione di «militare in congedo» sia contrastata e provata errata.

Vale anche per militari in pensione già molti anni, divorziati dalle istituzioni?

Formalmente sì, se rimangono iscritti alle liste di appartenenza per legge (artt. 8-9 Codice Militare). Tuttavia, giurisprudenza potrebbe considerare cessazione di fatto se la persona ha completamente reciso vincoli. Caso per caso; Cassazione ha jurisprudenza mista.

L'aggravante 292-bis cumula con altre aggravanti (es. atto durante cerimonia)?

Sì. Se un militare in congedo vilipende la bandiera durante una cerimonia ufficiale, valgono sia l'aggravante di «occasione ricorrenza» (art. 292 comma 1) sia quella di «militare in congedo» (art. 292-bis). Il giudice cumula gli aumenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 3 fontei verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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