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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 279 c.p. Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica
Articolo abrogato dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. pen. art. 278 - Art. 278 c.p.: Offesa all’onore o al prestigio del Presidente de→Cod. pen. art. 280 - Art. 280 c.p.: Attentato per finalità terroristiche o di eversio→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 280-bis c.p.: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o es→Art. 277 c.p.: Offesa alla libertà del Presidente della Repubbli→Articolo 281 Codice Penale: Offesa alla libertà del Capo del Governo→Art. 276 c.p.: Attentato contro il Presidente della Repubblica→Articolo 282 Codice Penale: Offesa all’onore del Capo del Governo→Art. 275 c.p.: Accettazione di onorificenze o utilità da uno Sta→Art. 283 c.p.: Attentato contro la costituzione dello Stato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Reato di lesa prerogativa: vietato attribuire pubblicamente responsabilità governative al Presidente della Repubblica.
Ratio
L'articolo 279 c.p. tutela una delle prerogative costituzionali più importanti del Presidente: l'irresponsabilità costituzionale per gli atti del Governo. La norma presume che attribuire al Presidente responsabilità per atti governativi contraddica direttamente il principio di separazione dei poteri e destabilizzi l'assetto costituzionale.
Analisi
L'elemento costitutivo è l'attribuzione pubblica (non privata) di «biasimo» (rimprovero, critica severa) o «responsabilità» (imputabilità giuridica) degli atti governativi al Presidente. La norma è peculiare perché colpisce il fatto storico in sé di attribuire responsabilità, indipendentemente dalla fondatezza della critica.
Quando si applica
La norma colpisce comunicazioni pubbliche che esplicitamente dichiarino che il Presidente è responsabile o biasimevole per atti del Governo. Rientra la critica secondo cui «il Presidente ha scelto un Governo incompetente» se formulata come responsabilità diretta del Presidente.
Connessioni
Si correla agli articoli 276-278 c.p. per la tutela della carica presidenziale. È peculiare perché protegge non la dignità personale del Presidente, ma una funzione costituzionale (irresponsabilità).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Dichiarazione giornalistica
Tizio, giornalista di un quotidiano nazionale, pubblica un articolo in cui afferma che «il Presidente della Repubblica ha voluto personalmente la manovra economica disastrosa dell'attuale esecutivo». Attribuendo al Capo dello Stato la responsabilità di un atto di governo, Tizio integra in astratto la fattispecie dell'art. 279 c.p., esponendosi al rischio di incriminazione per lesa prerogativa.
Caso 2: Comizio politico
Caio, esponente di un partito di opposizione, durante un comizio pubblico proclama che «il vero artefice del fallimento delle politiche industriali è il Quirinale, non Palazzo Chigi». L'affermazione, resa in un contesto pubblico e rivolta a imputare la responsabilità governativa al Presidente, potrebbe configurare il reato, salva un'interpretazione restrittiva orientata alla tutela del dibattito politico.
Caso 3: Post sui social network
Sempronio pubblica su un social network un post virale in cui sostiene che «il decreto sicurezza è figlio delle pressioni del Presidente, non del Ministro competente». La diffusione a mezzo internet soddisfa il requisito della pubblicità; tuttavia, l'autorità giudiziaria valuterà se il contesto satirico o critico escluda il dolo specifico di attribuire concreta responsabilità istituzionale.
Domande frequenti
Cosa si intende per «far risalire la responsabilità al Presidente della Repubblica»?
Si intende qualsiasi dichiarazione pubblica, scritta, orale o diffusa via web, che attribuisca al Capo dello Stato la paternità decisionale o la colpa politica di atti che per legge spettano al Governo. Non è necessario che l'affermazione sia menzognera: basta che attribuisca al Presidente una responsabilità che costituzionalmente non gli appartiene.
Il requisito della «pubblicità» è soddisfatto anche dai social network?
Sì. La giurisprudenza ritiene che un post pubblicato su una piattaforma accessibile a un numero indeterminato di utenti soddisfi il requisito della pubblicità previsto dall'art. 279 c.p., al pari di un articolo di giornale o di una dichiarazione resa in un luogo pubblico.
Il reato è compatibile con la libertà di critica politica garantita dall'art. 21 della Costituzione?
La dottrina e la giurisprudenza costituzionale impongono un'interpretazione restrittiva della norma per evitare un contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero. La critica politica rivolta al Governo, anche aspra, non integra il reato; lo integra solo l'addebito specifico di responsabilità o biasimo direttamente al Presidente della Repubblica.
Qual è la pena prevista per questo reato?
L'art. 279 c.p. prevede la reclusione fino a un anno congiunta alla multa da lire 200.000 a lire 2.000.000. L'importo in lire, non ancora convertito in euro per via legislativa nella fattispecie specifica, viene comunque adeguato in sede applicativa. Trattandosi di reato di minore gravità, è possibile l'applicazione di misure alternative alla detenzione.
Questo articolo è ancora applicato nella prassi giudiziaria attuale?
L'applicazione pratica dell'art. 279 c.p. è estremamente rara. La norma è considerata dalla dottrina prevalente un residuo del codice Rocco di matrice autoritaria; tuttavia, non è stata abrogata né dichiarata incostituzionale, mantenendo quindi vigenza formale. In caso di contestazione, i giudici tendono a valorizzare il contesto satirico o critico per escludere la tipicità del fatto.
Fonti consultate: 3 fontei verificate