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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2879 c.c. Rinunzia all’ipoteca

In vigore dal 19/04/1942

La rinunzia del creditore all’ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità.

La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell’ipoteca abbiano acquistato il diritto all’ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell’art. 2843.

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