La guida

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli in seguito a ius superveniens: la questione sull’art. 18, comma 7, l. 354/1975 (visto di censura sulla corrispondenza dei detenuti e mancanza di ricorso giurisdizionale) richiedeva una nuova valutazione alla luce delle norme sopravvenute.

Di cosa si tratta

L’art. 18, comma 7, dell’ordinamento penitenziario (l. 354/1975) consentiva al magistrato di sorveglianza di sottoporre a visto di censura la corrispondenza del detenuto. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva sollevato questione perché la norma non prevedeva né i limiti entro cui esercitare tale potere, né alcun mezzo di impugnazione per il detenuto che avesse subito il provvedimento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 15 e 24 della Costituzione, questione sull’art. 18, comma 7, l. 354/1975, “nella parte in cui non prescrive i limiti entro i quali il magistrato di sorveglianza può esercitare il potere di limitare il diritto alla tutela e segretezza della corrispondenza e non prevede la possibilità per il detenuto di tutelare il proprio diritto nell’ambito di un procedimento giurisdizionale”.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici a quibus per una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, alla luce di norme sopravvenute che avevano modificato la disciplina penitenziaria in materia di corrispondenza e dei relativi rimedi giurisdizionali.

Il principio

Quando, in pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale, intervengono norme che modificano la disciplina oggetto della questione, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

Domande e risposte

Cosa è il visto di censura sulla corrispondenza dei detenuti?

È un controllo del contenuto della corrispondenza del detenuto disposto dal magistrato di sorveglianza, che può limitare il diritto alla segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.) per ragioni di sicurezza o di ordine nell’istituto.

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché nel frattempo erano intervenute norme che avevano modificato la disciplina del controllo sulla corrispondenza dei detenuti; il giudice rimettente doveva rivalutare se la questione fosse ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce del nuovo diritto.

Qual è la tutela del detenuto in materia di corrispondenza?

Il detenuto ha diritto alla segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.) e a un rimedio giurisdizionale effettivo (art. 24 Cost.) contro i provvedimenti che la limitino. La questione sollevata riguardava proprio l’assenza di tali garanzie nell’ordinamento penitenziario dell’epoca.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.