Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Milano contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Vittorio Sgarbi nei confronti dei magistrati Colombo, Davigo e Greco. Il conflitto può procedere nel merito.
Di cosa si tratta
I magistrati Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco convengono in giudizio l’on. Vittorio Sgarbi per il risarcimento del danno derivante da dichiarazioni in cui li aveva definiti, tra l’altro, “assassini” e “un’associazione a delinquere”. La Camera dichiara insindacabili quelle opinioni. Il Tribunale di Milano contesta il difetto di nesso funzionale con l’attività parlamentare.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano solleva conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 30 maggio 2000, contestando che le espressioni di Sgarbi — rese su quotidiani nel 1994 — abbiano il necessario “nesso funzionale” con l’esercizio delle funzioni parlamentari ex art. 68, primo comma, Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto: il Tribunale è un potere dello Stato e la delibera della Camera è idonea a menomare le sue attribuzioni giurisdizionali, con conseguente obbligo di procedere alla verifica del merito in separata sede.
Il principio
Dichiarazioni rese da un parlamentare sulla stampa — senza corrispondenza con atti tipicamente parlamentari precedenti o contestuali — non godono automaticamente dell’immunità ex art. 68 Cost.; la delibera camerale che le qualifichi come tali è impugnabile con conflitto di attribuzioni.
Domande e risposte
Le critiche ai magistrati da parte di un parlamentare sono sempre insindacabili?
No. L’immunità copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ovvero quelle con un nesso funzionale diretto con atti parlamentari tipici (interrogazioni, discorsi in aula, ecc.). Dichiarazioni rese su quotidiani senza tale connessione non sono automaticamente protette.
Chi può sollevare un conflitto di attribuzioni?
Un “potere dello Stato”, secondo l’art. 37, legge n. 87/1953. I tribunali ordinari, quando esercitano la funzione giurisdizionale, sono “poteri dello Stato” legittimati ad agire davanti alla Corte costituzionale.
Cosa accade dopo l’ammissibilità?
La Corte fissa un termine entro cui il ricorrente deve notificare il ricorso alla Camera dei deputati, poi la questione viene discussa nel merito in un’udienza successiva, dove la Corte stabilisce se la delibera fosse legittima o meno.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità delle opinioni parlamentari, al centro del conflitto
- Art. 101 della Costituzione — Autonomia della funzione giurisdizionale ordinaria
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.