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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 459 c.p.p., che non prevede la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) prima della richiesta del decreto penale di condanna. Il rito monitorio ha proprie garanzie difensive strutturalmente diverse da quelle del rito ordinario.
Di cosa si tratta
Il decreto penale di condanna è un provvedimento emesso dal giudice su richiesta del PM senza un’udienza preliminare: l’imputato ne viene a conoscenza solo dopo l’emissione e può opporsi entro 15 giorni. Nel rito ordinario, invece, al termine delle indagini all’indagato va notificato l’avviso di conclusione ex art. 415-bis c.p.p., che gli consente di presentare memorie o chiedere l’interrogatorio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Crotone ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, commi terzo, quarto e quinto, della Costituzione, questione sull’art. 459 c.p.p., lamentando che l’imputato raggiunto da decreto penale non fosse preventivamente informato delle indagini e non potesse difendersi prima della condanna, a differenza dell’indagato nel rito ordinario.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il decreto penale è un rito speciale che prevede la propria forma di garanzia difensiva (opposizione entro 15 giorni con accesso a tutti i riti alternativi) e non richiede le formalità preliminari proprie del rito ordinario. La specialità del rito giustifica le differenze procedurali, nel rispetto del diritto di difesa complessivamente inteso.
Il principio
Il rito del decreto penale di condanna è strutturalmente diverso dal procedimento ordinario e non necessita dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.); la garanzia difensiva dell’imputato è assicurata dalla possibilità di opporsi al decreto e accedere a tutti i riti alternativi.
Domande e risposte
Cos’è il decreto penale di condanna?
È un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del PM, senza udienza e senza contraddittorio preventivo, applicabile per reati di scarsa entità punibili con pena pecuniaria o sostitutiva. L’imputato può opporsi entro 15 giorni dalla notifica.
Cosa garantisce l’art. 415-bis c.p.p.?
Nel rito ordinario, l’avviso di conclusione delle indagini è notificato all’indagato prima che il PM chieda il rinvio a giudizio; gli consente di presentare memorie, produrre prove, chiedere di essere interrogato. La Corte ha ritenuto questa garanzia incompatibile con la struttura del rito monitorio.
Come si tutela l’imputato nel decreto penale?
Proponendo opposizione entro 15 giorni: può chiedere il giudizio immediato, il patteggiamento, il rito abbreviato o l’oblazione. Solo all’esito dell’opposizione si svolge un vero contraddittorio.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
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