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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 23, lett. e), del d.l. n. 78/2009, nella parte in cui attribuisce alle ASL — a carico delle loro risorse — gli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti per malattia. La norma violava il riparto di competenze finanziarie tra Stato e Regioni (artt. 117 e 119 Cost.).

Di cosa si tratta

Il decreto anticrisi (d.l. n. 78/2009) aveva stabilito che le visite fiscali sui dipendenti pubblici assenti per malattia fossero effettuate dalle ASL (aziende sanitarie locali) come compito istituzionale del Servizio sanitario nazionale, con gli oneri a carico delle risorse del SSN. La Regione Toscana aveva impugnato questa norma sostenendo che trasferisse al SSN regionale un costo che dovrebbe essere sopportato dalle amministrazioni statali datrice di lavoro.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 17, comma 23, lett. e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), conv. con modif. dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte aggiuntiva all’art. 71 del d.l. n. 112/2008. Parametri invocati: artt. 117 e 119 della Costituzione. Ricorrente: Regione Toscana.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata: attribuire alle ASL — e quindi al SSN regionale — l’onere finanziario delle visite fiscali sui dipendenti di amministrazioni statali costituisce un trasferimento di spesa dallo Stato alle Regioni in violazione dell’autonomia finanziaria regionale garantita dall’art. 119 Cost. Restano riservate a separate pronunce le ulteriori questioni relative al medesimo decreto.

Il principio

Lo Stato non può scaricare sulle Regioni (e sul loro SSN) i costi di funzioni proprie della pubblica amministrazione statale — come la verifica delle assenze per malattia dei propri dipendenti — senza prevedere un’adeguata copertura finanziaria: ciò viola il principio di autonomia finanziaria regionale sancito dall’art. 119 Cost.

Domande e risposte

Cosa sono le «visite fiscali»?

Le visite fiscali sono gli accertamenti medico-legali disposti dal datore di lavoro per verificare l’effettività dello stato di malattia di un dipendente assente dal servizio. Per i dipendenti pubblici, questa funzione era tradizionalmente affidata alle ASL.

Perché la norma era incostituzionale?

Perché spostava l’onere di una funzione amministrativa statale (controllo dei dipendenti pubblici statali) dal bilancio dello Stato al bilancio del SSN, finanziato dalle Regioni, senza compensazione: una forma di «finanza creativa» a danno delle autonomie regionali.

Come si è regolata la questione dopo questa sentenza?

Le visite fiscali per i dipendenti pubblici sono state oggetto di successive normative: dal 2017 (d.lgs. n. 75/2017) il controllo è stato centralizzato e affidato all’INPS, con oneri a carico delle amministrazioni datrice di lavoro.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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