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La Corte, in un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, dichiara che spettava al Senato della Repubblica negare l’autorizzazione all’utilizzo e all’acquisizione di tabulati telefonici riguardanti il senatore Giuseppe Valentino nell’ambito di un procedimento per favoreggiamento. Il Senato può legittimamente negare l’autorizzazione se ritiene che la necessità dei tabulati non emerga in modo palese e stringente dalle prospettazioni dell’autorità giudiziaria.
Di cosa si tratta
Il GIP del Tribunale di Roma e la Procura della Repubblica di Roma avevano chiesto al Senato l’autorizzazione a utilizzare tabulati telefonici relativi al senatore Giuseppe Valentino, indagato per favoreggiamento nell’ambito di indagini sul caso Fiorani. Il Senato aveva negato entrambe le autorizzazioni. I due organi giudiziari avevano quindi sollevato conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto riguardava la deliberazione del Senato della Repubblica del 21 dicembre 2007 che negava l’autorizzazione all’utilizzo di tabulati telefonici ai sensi dell’art. 68, terzo comma, Cost. Il GIP e la Procura di Roma sostenevano che il Senato avesse esorbitato dai propri poteri di controllo, sostituendo le proprie valutazioni probatorie a quelle dell’autorità giudiziaria.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, dichiara: a) che spettava al Senato negare l’autorizzazione all’utilizzo dei tabulati richiesta dal GIP; b) che spettava al Senato negare anche l’autorizzazione all’acquisizione dei tabulati richiesta dalla Procura. Il controllo parlamentare ex art. 68, terzo comma, Cost. include la verifica che la richiesta giudiziaria esponga in modo chiaro la necessità dei tabulati, dando conto delle soluzioni alternative già esperite o inutilizzabili: se questa dimostrazione manca, il Senato può legittimamente negare l’autorizzazione.
Il principio
L’art. 68, terzo comma, Cost. attribuisce al Parlamento il potere di autorizzare l’utilizzo di intercettazioni e tabulati relativi ai propri membri. Il controllo parlamentare non si limita a verificare la persecutorietà dell’azione giudiziaria, ma comprende la valutazione che la necessità dei tabulati emerga in modo palese e stringente dalla richiesta dell’autorità giudiziaria, che deve dimostrare di aver esplorato le alternative ragionevolmente ipotizzabili.
Domande e risposte
Quando il Parlamento può negare l’autorizzazione all’uso di tabulati telefonici di un parlamentare?
Quando la richiesta dell’autorità giudiziaria non illustra in modo chiaro e stringente la necessità dei tabulati, non dà conto delle soluzioni alternative esplorate e non dimostra un collegamento inequivoco con il fatto oggetto di indagine.
I tabulati telefonici relativi a un parlamentare richiedono autorizzazione parlamentare?
Sì. L’art. 68, terzo comma, Cost. (come interpretato dalla l. n. 140/2003) richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza sia per l’acquisizione sia per l’utilizzo di tabulati telefonici riferibili a un membro del Parlamento.
Il Senato può entrare nel merito delle prove raccolte dall’autorità giudiziaria?
Il controllo parlamentare non può sostituirsi alla valutazione probatoria del giudice, ma può verificare se la necessità dei tabulati è motivata in modo adeguato e se la richiesta risponde a reali esigenze investigative e non a intenti persecutori.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — prerogative parlamentari, inclusa l’autorizzazione ad atti dell’autorità giudiziaria nei confronti dei membri del Parlamento
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.