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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel giudizio promosso dal Governo contro l’art. 2, comma 3, lett. c), della legge della Regione Calabria n. 40/2009 in materia di attività estrattive. La rinuncia al ricorso governativo, accettata dalla Regione, ha comportato la chiusura del giudizio senza pronuncia nel merito.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 3, lett. c), della legge della Regione Calabria 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria), ritenendo che la norma violasse la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 2, comma 3, lett. c), della legge della Regione Calabria 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria). Parametro invocato: art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia di competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

Il processo è dichiarato estinto per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione Calabria. Il giudice relatore era Giuseppe Tesauro.

Il principio

La rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, formalmente accettata dalla Regione resistente, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte Costituzionale senza pronuncia nel merito. Le norme regionali impugnate restano in vigore.

Domande e risposte

Cosa riguarda la legge regionale sulle attività estrattive?

Le attività estrattive (cave, miniere, giacimenti) sono disciplinate da norme regionali in quanto materia di competenza concorrente, ma sempre nel rispetto dei livelli essenziali di tutela ambientale stabiliti dallo Stato.

Il Governo può impugnare leggi regionali per tutela dell’ambiente?

Sì: l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Quando una legge regionale invade questa competenza, il Governo può ricorrere alla Corte Costituzionale.

Perché il Governo ha rinunciato?

Non risulta dalla pronuncia. Le ragioni tipiche sono: modifica della norma da parte della Regione, raggiungimento di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, o valutazione che la questione non meritasse più di essere perseguita in giudizio.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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