Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con ventuno ordinanze sostanzialmente identiche, la Corte d’appello di Palermo ha sollevato la stessa questione sull’inappellabilità del PM per i proscioglimenti. La Corte riunisce i giudizi e restituisce gli atti, essendo sopravvenuta la sentenza n. 26/2007.
Di cosa si tratta
Ventuno procedimenti penali pendenti davanti alla Corte d’appello di Palermo, tutti con lo stesso problema: il PM aveva appellato sentenze dibattimentali di proscioglimento, ma la legge n. 46/2006 sembrava negarlo. Le ordinanze di rimessione sono identiche nella parte motiva.
La questione di legittimità costituzionale
Norma censurata: art. 593 c.p.p. come modificato dall’art. 1 della l. n. 46/2006, nella parte in cui non consente al PM di appellare le sentenze di proscioglimento salvo il caso di art. 603, comma 2. Parametri: artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Palermo (ventuno ordinanze).
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, restituzione degli atti alla Corte d’appello di Palermo. La sentenza n. 26/2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata, rendendo non più necessario un autonomo scrutinio di merito sulle questioni pendenti.
Il principio
I giudizi aventi identico oggetto vengono riuniti e trattati unitariamente; quando il quadro normativo cambia per effetto di una sentenza sopravvenuta, tutti i giudizi riuniti vengono definiti con restituzione degli atti ai rispettivi giudici rimettenti.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra le ordinanze nn. 326 e 328/2007?
L’ordinanza n. 326 riunisce trentuno procedimenti; l’ordinanza n. 328 ne riunisce ventuno. Entrambe riguardano la Corte d’appello di Palermo e la stessa questione sulla legge n. 46/2006.
Cosa fa il giudice rimettente dopo aver ricevuto gli atti?
Verifica se la questione abbia ancora senso alla luce della sentenza n. 26/2007. Poiché quella sentenza ha eliminato il divieto di appello, il processo può proseguire normalmente con l’appello del PM.
Come si coordina questa ordinanza con le sentenze nn. 26 e 320/2007?
La sentenza n. 26/2007 ha dichiarato incostituzionale il divieto nel rito dibattimentale; la sentenza n. 320/2007 lo ha dichiarato nel giudizio abbreviato. L’ordinanza n. 328 prende atto di questi sviluppi e chiude le questioni pendenti con restituzione degli atti.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — parità delle parti nel processo
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.