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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ventuno ordinanze sostanzialmente identiche, la Corte d’appello di Palermo ha sollevato la stessa questione sull’inappellabilità del PM per i proscioglimenti. La Corte riunisce i giudizi e restituisce gli atti, essendo sopravvenuta la sentenza n. 26/2007.

Di cosa si tratta

Ventuno procedimenti penali pendenti davanti alla Corte d’appello di Palermo, tutti con lo stesso problema: il PM aveva appellato sentenze dibattimentali di proscioglimento, ma la legge n. 46/2006 sembrava negarlo. Le ordinanze di rimessione sono identiche nella parte motiva.

La questione di legittimità costituzionale

Norma censurata: art. 593 c.p.p. come modificato dall’art. 1 della l. n. 46/2006, nella parte in cui non consente al PM di appellare le sentenze di proscioglimento salvo il caso di art. 603, comma 2. Parametri: artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Palermo (ventuno ordinanze).

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, restituzione degli atti alla Corte d’appello di Palermo. La sentenza n. 26/2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata, rendendo non più necessario un autonomo scrutinio di merito sulle questioni pendenti.

Il principio

I giudizi aventi identico oggetto vengono riuniti e trattati unitariamente; quando il quadro normativo cambia per effetto di una sentenza sopravvenuta, tutti i giudizi riuniti vengono definiti con restituzione degli atti ai rispettivi giudici rimettenti.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra le ordinanze nn. 326 e 328/2007?

L’ordinanza n. 326 riunisce trentuno procedimenti; l’ordinanza n. 328 ne riunisce ventuno. Entrambe riguardano la Corte d’appello di Palermo e la stessa questione sulla legge n. 46/2006.

Cosa fa il giudice rimettente dopo aver ricevuto gli atti?

Verifica se la questione abbia ancora senso alla luce della sentenza n. 26/2007. Poiché quella sentenza ha eliminato il divieto di appello, il processo può proseguire normalmente con l’appello del PM.

Come si coordina questa ordinanza con le sentenze nn. 26 e 320/2007?

La sentenza n. 26/2007 ha dichiarato incostituzionale il divieto nel rito dibattimentale; la sentenza n. 320/2007 lo ha dichiarato nel giudizio abbreviato. L’ordinanza n. 328 prende atto di questi sviluppi e chiude le questioni pendenti con restituzione degli atti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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