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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte d’appello di Palermo impugna la legge n. 46/2006 nella parte in cui nega al PM l’appello contro le sentenze di proscioglimento salvo il caso di nuove prove ex art. 603, comma 2 c.p.p. La Corte restituisce gli atti perché la sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionale quella norma.

Di cosa si tratta

La legge n. 46/2006 aveva lasciato al pubblico ministero un solo residuo potere di appellare le sentenze di proscioglimento: quello basato sull’art. 603, comma 2 c.p.p. (sopravvenienza o scoperta di nuove prove). La Corte d’appello di Palermo riteneva anche questa limitazione incostituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Norma censurata: art. 593 c.p.p. come modificato dall’art. 1 della l. n. 46/2006, nella parte in cui non consente al PM di appellare le sentenze di proscioglimento salvo il caso di nuove prove ex art. 603, comma 2. Parametri: artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Palermo.

La decisione della Corte

Restituzione degli atti alla Corte d’appello di Palermo. La sentenza n. 26/2007 ha già rimosso dall’ordinamento la norma censurata, restituendo al PM il pieno potere di appellare le sentenze di proscioglimento dibattimentali.

Il principio

La restituzione degli atti è sempre disposta quando una sentenza della Corte, sopravvenuta alla rimessione, modifica o elimina la norma oggetto della questione pendente, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 603, comma 2, c.p.p. sulle nuove prove?

Consente che nel giudizio di appello vengano ammesse prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado. Era rimasto l’unico caso in cui la legge n. 46/2006 consentiva al PM di appellare le assoluzioni.

Perché anche questa residua possibilità era ritenuta insufficiente?

Perché la sopravvenienza di nuove prove è un evento eccezionale: nella normalità dei casi il PM non avrebbe avuto alcuna possibilità di contestare in appello le assoluzioni, creando una grave asimmetria processuale.

Qual è il rapporto tra questo caso e la sentenza n. 320/2007?

La sentenza n. 320 ha dichiarato incostituzionale l’inappellabilità nel giudizio abbreviato; la sentenza n. 26/2007 ha dichiarato incostituzionale l’inappellabilità nel rito ordinario dibattimentale. Insieme, hanno ripristinato il pieno potere di appello del PM sulle assoluzioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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