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La Corte d’appello di Palermo impugna la legge n. 46/2006 nella parte in cui nega al PM l’appello contro le sentenze di proscioglimento salvo il caso di nuove prove ex art. 603, comma 2 c.p.p. La Corte restituisce gli atti perché la sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionale quella norma.
Di cosa si tratta
La legge n. 46/2006 aveva lasciato al pubblico ministero un solo residuo potere di appellare le sentenze di proscioglimento: quello basato sull’art. 603, comma 2 c.p.p. (sopravvenienza o scoperta di nuove prove). La Corte d’appello di Palermo riteneva anche questa limitazione incostituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma censurata: art. 593 c.p.p. come modificato dall’art. 1 della l. n. 46/2006, nella parte in cui non consente al PM di appellare le sentenze di proscioglimento salvo il caso di nuove prove ex art. 603, comma 2. Parametri: artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Palermo.
La decisione della Corte
Restituzione degli atti alla Corte d’appello di Palermo. La sentenza n. 26/2007 ha già rimosso dall’ordinamento la norma censurata, restituendo al PM il pieno potere di appellare le sentenze di proscioglimento dibattimentali.
Il principio
La restituzione degli atti è sempre disposta quando una sentenza della Corte, sopravvenuta alla rimessione, modifica o elimina la norma oggetto della questione pendente, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 603, comma 2, c.p.p. sulle nuove prove?
Consente che nel giudizio di appello vengano ammesse prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado. Era rimasto l’unico caso in cui la legge n. 46/2006 consentiva al PM di appellare le assoluzioni.
Perché anche questa residua possibilità era ritenuta insufficiente?
Perché la sopravvenienza di nuove prove è un evento eccezionale: nella normalità dei casi il PM non avrebbe avuto alcuna possibilità di contestare in appello le assoluzioni, creando una grave asimmetria processuale.
Qual è il rapporto tra questo caso e la sentenza n. 320/2007?
La sentenza n. 320 ha dichiarato incostituzionale l’inappellabilità nel giudizio abbreviato; la sentenza n. 26/2007 ha dichiarato incostituzionale l’inappellabilità nel rito ordinario dibattimentale. Insieme, hanno ripristinato il pieno potere di appello del PM sulle assoluzioni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza
- Art. 111 della Costituzione — parità delle parti nel processo
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