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La Corte d’appello di Palermo aveva sollevato con trentuno ordinanze sostanzialmente identiche questione sull’inappellabilità del PM per le sentenze di proscioglimento. La Corte riunisce i giudizi e restituisce gli atti perché la sentenza n. 26/2007 ha già risolto la questione.
Di cosa si tratta
Trentuno procedimenti penali pendenti davanti alla Corte d’appello di Palermo avevano tutti lo stesso problema: il pubblico ministero aveva appellato sentenze di proscioglimento dibattimentali, ma la legge n. 46/2006 sembrava impedirlo. Con ordinanze di identico contenuto, il giudice aveva sollevato la questione.
La questione di legittimità costituzionale
Norme censurate: art. 593 c.p.p. come modificato dall’art. 1 della l. n. 46/2006 e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3, 111 e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Palermo (trentuno ordinanze).
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, restituzione degli atti alla Corte d’appello di Palermo. La sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l. n. 46/2006 nella parte in cui escludeva l’appello del PM.
Il principio
Quando più giudizi aventi lo stesso oggetto e lo stesso parametro pendono contemporaneamente dinanzi alla Corte, quest’ultima li riunisce per trattarli unitariamente; se sopravviene una sentenza che risolve la questione, i giudizi riuniti vengono definiti con restituzione degli atti.
Domande e risposte
Come mai trentuno ordinanze identiche dalla stessa corte?
Perché la legge n. 46/2006 aveva bloccato tutti i processi di appello del PM in corso alla data della sua entrata in vigore. La Corte d’appello di Palermo ha sollevato la questione in ciascuno dei trentuno procedimenti pendenti.
Cosa accade alla riunione dei giudizi quando gli atti vengono restituiti?
I singoli procedimenti proseguono davanti al giudice rimettente, che li tratta separatamente alla luce della pronuncia sopravvenuta, potendo fare applicazione della norma ripristinata dall’illegittimità dichiarata.
La riunione dei giudizi davanti alla Corte costituzionale è definitiva?
No. La Corte riunisce i giudizi per la trattazione congiunta, ma una volta chiuso il procedimento (con sentenza, ordinanza o restituzione degli atti), i fascicoli tornano indipendenti davanti ai rispettivi giudici.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
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