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Analoga alla n. 324/2007: la Corte d’appello di Palermo ha impugnato la legge n. 46/2006 sull’inappellabilità del PM per le sentenze dibattimentali di proscioglimento. La Corte restituisce gli atti perché la sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionale quella disciplina.
Di cosa si tratta
Un altro procedimento penale pendente davanti alla Corte d’appello di Palermo in cui il pubblico ministero aveva proposto appello avverso una sentenza di proscioglimento e si trovava di fronte alla nuova norma che glielo avrebbe impedito. La questione è sostanzialmente identica a quella decisa con l’ordinanza n. 324/2007.
La questione di legittimità costituzionale
Norme censurate: art. 593 c.p.p. come modificato dall’art. 1 della l. n. 46/2006 e art. 10 della stessa legge, nella parte in cui escludevano l’appello del PM contro le sentenze dibattimentali di proscioglimento. Parametri: artt. 3, 111 e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Palermo.
La decisione della Corte
Restituzione degli atti alla Corte d’appello di Palermo, per le medesime ragioni dell’ordinanza n. 324/2007: la sentenza n. 26/2007 ha nel frattempo dichiarato l’illegittimità della norma censurata.
Il principio
La restituzione degli atti è la risposta processuale della Corte quando una sua pronuncia sopravvenuta incide direttamente sulla norma oggetto della questione pendente, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte del giudice rimettente.
Domande e risposte
Quante ordinanze simili ha emesso la Corte d’appello di Palermo?
Diverse. Le ordinanze nn. 324, 325, 326, 327 e 328 del 2007 riguardano tutte questioni sollevate dalla stessa Corte d’appello di Palermo sulla legge n. 46/2006, in procedimenti penali diversi ma con lo stesso oggetto.
Cosa succede ai processi dopo la restituzione degli atti?
Il giudice rimettente prende atto della sentenza n. 26/2007 e fa applicazione delle regole anteriori: il PM può quindi appellare le sentenze di proscioglimento dibattimentali.
Qual è il significato sistematico della sentenza n. 26/2007?
È la sentenza che ha dichiarato incostituzionale il cuore della riforma sull’inappellabilità del PM per le sentenze di proscioglimento, restituendo all’accusa il pieno potere di impugnare le assoluzioni in appello.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
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