Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte d’appello di Palermo impugna la legge n. 46/2006 che escludeva l’appello del PM contro le sentenze dibattimentali di proscioglimento. La Corte restituisce gli atti: la sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionale quella norma.

Di cosa si tratta

La legge 20 febbraio 2006, n. 46 aveva modificato l’art. 593 c.p.p. escludendo il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento. La Corte d’appello di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale limitazione e della disposizione transitoria.

La questione di legittimità costituzionale

Norme censurate: art. 593 c.p.p. come modificato dall’art. 1 della l. n. 46/2006 e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3, 111 e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Palermo.

La decisione della Corte

Restituzione degli atti alla Corte d’appello di Palermo. La sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l. n. 46/2006 nella parte in cui escludeva l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento. Il rimettente deve valutare l’effetto di tale pronuncia sul giudizio pendente.

Il principio

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma dopo la proposizione della questione, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinché valuti se la questione originaria sia ancora rilevante o sia già risolta dalla pronuncia sopravvenuta.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra questo caso (n. 324) e la sentenza n. 320?

La sentenza n. 320 riguardava il giudizio abbreviato (art. 443 c.p.p.) e ha dichiarato incostituzionale l’inappellabilità in quel rito. L’ordinanza n. 324 riguarda il rito dibattimentale ordinario (art. 593 c.p.p.) e, poiché la sentenza n. 26/2007 aveva già deciso quel profilo, restituisce gli atti.

Cosa fa il giudice rimettente dopo la restituzione degli atti?

Rivaluta se la questione abbia ancora senso alla luce della sopravvenuta sentenza di illegittimità. Se la norma censurata è già stata eliminata dall’ordinamento, il processo può riprendere il suo corso.

Perché la Corte ha emesso tante ordinanze simili sullo stesso tema?

Perché numerosi giudici in tutta Italia avevano sollevato questioni analoghe sulla legge n. 46/2006 nei mesi precedenti le sentenze che l’hanno dichiarata incostituzionale. Ogni questione viene gestita separatamente.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.