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La Corte d’appello di Palermo impugna la legge n. 46/2006 che escludeva l’appello del PM contro le sentenze dibattimentali di proscioglimento. La Corte restituisce gli atti: la sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionale quella norma.
Di cosa si tratta
La legge 20 febbraio 2006, n. 46 aveva modificato l’art. 593 c.p.p. escludendo il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento. La Corte d’appello di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale limitazione e della disposizione transitoria.
La questione di legittimità costituzionale
Norme censurate: art. 593 c.p.p. come modificato dall’art. 1 della l. n. 46/2006 e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3, 111 e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Palermo.
La decisione della Corte
Restituzione degli atti alla Corte d’appello di Palermo. La sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l. n. 46/2006 nella parte in cui escludeva l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento. Il rimettente deve valutare l’effetto di tale pronuncia sul giudizio pendente.
Il principio
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma dopo la proposizione della questione, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinché valuti se la questione originaria sia ancora rilevante o sia già risolta dalla pronuncia sopravvenuta.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra questo caso (n. 324) e la sentenza n. 320?
La sentenza n. 320 riguardava il giudizio abbreviato (art. 443 c.p.p.) e ha dichiarato incostituzionale l’inappellabilità in quel rito. L’ordinanza n. 324 riguarda il rito dibattimentale ordinario (art. 593 c.p.p.) e, poiché la sentenza n. 26/2007 aveva già deciso quel profilo, restituisce gli atti.
Cosa fa il giudice rimettente dopo la restituzione degli atti?
Rivaluta se la questione abbia ancora senso alla luce della sopravvenuta sentenza di illegittimità. Se la norma censurata è già stata eliminata dall’ordinamento, il processo può riprendere il suo corso.
Perché la Corte ha emesso tante ordinanze simili sullo stesso tema?
Perché numerosi giudici in tutta Italia avevano sollevato questioni analoghe sulla legge n. 46/2006 nei mesi precedenti le sentenze che l’hanno dichiarata incostituzionale. Ogni questione viene gestita separatamente.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
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